Tessili, Calzature, Giocattoli e Prodotti Elettrici
La vigilanza del mercato
Per far sì che i consumatori siano sempre più protetti e sempre meno sottoposti a rischi, l’attuale normativa europea e nazionale in tema di sicurezza dei prodotti stabilisce precisi obblighi e responsabilità per tutti gli operatori economici: fabbricanti, importatori e distributori.
Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo sulla conformità dei prodotti sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico, che le esercita avvalendosi delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane.
Scopo delle attività di vigilanza è verificare che i prodotti siano accompagnati dalle informazioni obbligatorie previste dalla legge per garantire ai consumatori una maggiore sicurezza, e che queste informazioni siano corrette, veritiere e certificate. L'attività di vigilanza è svolta mediante controllo visivo/formale, documentale e fisico (prelievo e analisi di campioni) e può essere effettuata sui prodotti presenti presso luoghi di produzione, distribuzione e commercializzazione, anche online.
È possibile rivolgersi alla Camera di Commercio delle Marche per segnalare prodotti che appaiono non conformi alla normativa.
Prodotti tessili
I "Prodotti tessili" sono quelli composti di fibre tessili per almeno l'80% del peso: es. capi d'abbigliamento, tovaglie, coperte, tende, tappeti, cuscini, parti tessili di mobili, ombrelli, ombrelloni, materassi, calzature e guanti.
Tutti i prodotti tessili immessi sul mercato devono obbligatoriamente essere etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa e gli altri elementi prescritti, laddove: a) per etichettatura si intende l'esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l'apposizione di un'etichetta; b) per contrassegno si intende l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto, mediante cucitura, ricamo, stampa o qualsiasi altra tecnologia di applicazione.
L'etichetta o il contrassegno devono riportare obbligatoriamente, fra gli altri, i seguenti elementi:
- composizione fibrosa del prodotto, ovvero le percentuali in peso, in ordine decrescente, di tutte le fibre presenti, indicate per esteso
- eventuale presenza di parti non tessili di origine animale
- identità ed estremi del produttore
- riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte
L'Etichetta e il contrassegno devono essere:
- durevoli e saldamente fissati
- visibili, chiaramente leggibili e facilmente accessibili
- redatti in italiano (con la possibilità di includere le stesse informazioni in altre lingue)
- privi di abbreviazioni/sigle
L'obbligo di garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno ricade sul produttore o sul distributore che immette sul mercato un prodotto tessile a suo marchio. La garanzia di esattezza delle informazioni contenute è a carico del fabbricante.
Nel caso di articoli tessili di produzione non europea è l'importatore a dover garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni contenute.
Il distributore, sia all'ingrosso sia al dettaglio, deve garantire che, all'atto dell'immissione sul mercato, l'etichetta o il contrassegno siano presenti e conformi alle norme.
Calzature
Con il termine "Calzature" la norma individua tutti gli articoli, dai sandali agli stivali, dotati di suole e volti a proteggere o coprire il piede, fabbricati in cuoio, cuoio rivestito, materie tessili o altro materiale (es. gomma, sughero, polimeri, legno).
Tutte le calzature immesse sul mercato devono essere accompagnate da una corretta etichettatura che specifichi i materiali di composizione delle tre parti: a) tomaia (superficie esterna della calzatura, esclusi accessori e rinforzi); b) interno (rivestimento tomaia e suola interna); c) suola esterna.
Oltre alle informazioni sui materiali, l'etichetta (e/o l'imballaggio) deve contenere l'identità e gli estremi del produttore (denominazione, marchio e indirizzo completo del fabbricante, mandatario o importatore) e le informazioni sul tipo di prodotto (marca, modello, articolo, lotto).
L'etichetta deve essere:
- saldamente applicata su almeno una delle due calzature, ad es. stampata, incollata o applicata a un supporto a sua volta attaccato al prodotto
- visibile, comprensibile e accessibile
- redatta in italiano
L'obbligo di fornire l'etichetta e la responsabilità circa l'esattezza delle informazioni contenute ricadono sul fabbricante o il suo rappresentante con sede nel territorio dell'Unione Europea, o sul primo operatore commerciale comunitario.
Il commerciante al dettaglio, fra l'altro, deve: a) verificare la presenza dell'etichetta sulle calzature in vendita; b) esporre nei luoghi di vendita al consumatore finale il cartello illustrativo della simbologia prescritta dalla normativa, c) conservare e fornire la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di 10 anni dalla data di cessione al consumatore finale.
Giocattoli
La normativa sui "giocattoli", molto stringente, si applica a tutti i prodotti destinati all'utilizzo come gioco da parte di bambini di età inferiore ai 14 anni, con alcune esclusioni, fra le quali: a) attrezzature in aree da gioco destinate a uso pubblico; b) macchine da gioco automatiche destinate a uso pubblico; c) veicoli-giocattolo con motore a combustione, d) macchine a vapore giocattolo; e) fionde e catapulte.
Per essere immessi sul mercato, tutti i giocattoli devono essere conformi a requisiti di sicurezza generali e specifici, indicati dettagliatamente nelle norme, e riportare le seguenti informazioni:
- marcatura CE
- dati del fabbricante o responsabile dell'immissione sul mercato (denominazione, marchio e indirizzo completo) sul giocattolo, l'imballaggio o il documento di accompagnamento
- dati identificativi del prodotto (denominazione, tipo, lotto, serie, modello)
- avvertenze volte a ridurre il rischio di un uso improprio: a) età minima o massima dell'utilizzatore; b) particolari abilità che l'utilizzatore deve possedere per utilizzare il giocattolo; c) peso minimo e/o massimo dell'utilizzatore; d) eventuale necessarietà della sorveglianza di un adulto durante l'utilizzo; e) eventuali precauzioni da seguire nell'utilizzo di alcune tipologie di giocattoli e informazioni sui pericoli legati a un uso diverso da quello indicato. Le avvertenze e le istruzioni per l'uso devono essere chiare, facilmente leggibili e comprensibili, presenti anche in lingua italiana.
La garanzia di conformità dei giocattoli a tutti i requisiti di sicurezza e la fornitura di tutte le informazioni, dati e documenti prescritti ricadono sul fabbricante, insieme ad altre responsabilità di tipo produttivo.
Importatori e distributori devono assicurarsi della presenza di tutti gli elementi forniti dal fabbricante e garantire che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non compromettano la conformità del giocattolo.
Su tutti i soggetti ricadono obblighi e responsabilità di tipo documentale, adozione di misure correttive e di collaborazione con le Autorità competenti, per rendere conformi i giocattoli, eliminare i rischi o ritirare i giocattoli non conformi dal mercato.
Anche il Ministero della Salute svolge funzioni di autorità di vigilanza sui giocattoli, per gli aspetti relativi ai rischi sulla salute.
Prodotti elettrici connessi all'energia
Per favorire scelte di acquisto più efficienti dal punto di vista energetico, i prodotti immessi sul mercato (o messi in servizio) il cui utilizzo abbia un impatto diretto o indiretto sul consumo di energia (e di altre risorse essenziali), devono essere accompagnati dalla etichetta energetica.
Questa è obbligatoria per le seguenti tipologie di prodotti:
- condizionatori e unità di ventilazione residenziali
- apparecchi per la cottura per uso domestico (cappe e forni)
- caldaie per il riscaldamento ambiente e combinate, scaldaacqua e altri apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (es. caminetti e stufe per uso domestico)
- apparecchi per il lavaggio (es. lavastoviglie, lavatrici e asciugabiancheria per uso domestico)
- apparecchi di refrigerazione (frigoriferi e congelatori) per uso domestico e professionali
- lampade
- televisori
L'etichetta energetica presenta una serie di informazioni uniformi relative a: a) classe di efficienza energetica riferita alla specifica tipologia di apparecchio; b) nome o marchio fornitore; c) consumo periodico di energia, calcolato come indicato nei regolamenti di esecuzione; d) informazioni previste per ciascuna tipologia di prodotto.
Il fornitore (fabbricante, rappresentante autorizzato nell'Unione europea o importatore) deve garantire:
- che il prodotto immesso sul mercato sia corredato di etichetta energetica
- che ogni prodotto sia accompagnato dalla scheda informativa, se prevista dallo specifico regolamento di esecuzione
- la precisione delle etichette e delle schede prodotto
- altri adempimenti di tipo informativo, compreso l'inserimento in specifiche banche dati prima dell'immissione sul mercato
- che il prodotto sia conforme alle norme europee in materia di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e progettazione ecocompatibile
- apposizione della marcatura CE
- emissione della dichiarazione di conformità
- fornitura delle informazioni sulle modalità di trattamento, uso e riciclaggio del prodotto, se previsto dal regolamento di esecuzione
Il distributore (commerciante al dettaglio o qualunque soggetto che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone il prodotto agli utilizzatori finali) deve:
- garantire che tutti i prodotti messi in vendita riportino l'etichetta messa a disposizione dal produttore, anche in caso di vendita online
- mettere a disposizione l'eventuale scheda informativa del prodotto, se richiesta del consumatore
- includere la classe di efficienza energetica in qualsiasi materiale promozionale che descriva i parametri tecnici del modello
- assicurare che il prodotto sia accompagnato dalla marcatura CE e, ove previsto, dalle informazioni sulle modalità di trattamento, uso e riciclaggio del prodotto, fornite dal fabbricante
La Marcatura CE
La Marcatura CE ("Conformità Europea") è una dichiarazione obbligatoria per diverse tipologie di prodotti, la cui apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione, ad esempio su giocattoli, dispositivi elettrici e dispositivi di protezione individuale, come occhiali da sole e caschi.
Essa indica la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla legge comunitaria, e consente la circolazione della merce in tutto il territorio dell'Unione Europea.
L'obbligo della corretta applicazione della Marcatura CE sul prodotto, l'etichetta, l'imballaggio o il documento di accompagnamento - in modo visibile, leggibile e indelebile - e la responsabilità legale di garantire che il prodotto risponda ai requisiti di sicurezza, ricadono sul produttore.
Normativa e Riferimenti Utili
Prodotti Tessili
- Legge 26 novembre 1973, n. 883
- D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515
- Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 194
- Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011
Calzature
- Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994
- Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008
- Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008
Giocattoli
- Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009
- Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54
Prodotti Elettrici
- Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010
- Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 104
- Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017
Normativa comune