Cancellazione per riabilitazione

L’art. 17 della legge 108/1996 attribuisce il diritto  di ottenere la riabilitazione al debitore protestato in presenza dei seguenti requisiti:  - l’aver adempiuto l’obbligazione per la quale il protesto è stato levato; - il non avere subito ulteriore protesto; - l’essere trascorso un anno dal levato protesto (o dell’ultimo, in caso di più protesti)

Il debitore pluri protestato può, sempreché sia trascorso un anno dall’ultimo protesto, chiedere di essere riabilitato presentando una sola istanza di riabilitazione per tutti i protesti levati nei suoi confronti, purché gli stessi siano stati levati nell’arco massimo di tre anni. Non è ammissibile la richiesta di riabilitazione parziale o riferita solo ad alcuni titoli.

La riabilitazione viene accordata: 

- dal Presidente del Tribunale, su domanda dell'interessato corredata dei documenti giustificativi. Il Tribunale territorialmente competente è il Tribunale del luogo in cui risiede il soggetto protestato (residenza anagrafica per le persone fisiche e la sede legale per le società di capitale).

- dal Notaio, ai sensi dell’art. 17, legge n. 108/1996, come modificato dall’art. 23 d.lgs. 149/2022 (cd. “Riforma Cartabia”).

Sia che si segua la strada giudiziale sia che si segua la strada notarile, è possibile che all’istanza
dell’interessato segua un diniego di riabilitazione. Avverso tale diniego il debitore può proporre
opposizione con le modalità previste dall’art. 13 d.lgs. 150/2011.

Per effetto della riabilitazione il protesto si considera  a tutti gli effetti  come mai avvenuto per cui il  debitore protestato e riabilitato  ha diritto,  ai sensi del comma 6 bis dell'art. 17 della legge n. 108/1996, ad ottenere la cancellazione definitiva dei protesti anche dal registro informatico presentando apposita domanda alla Camera di commercio in cui i protesti risultano iscritti.

La domanda, in bollo, deve essere corredata: 

  • dal documento di identità, in corso di validità, del protestato
  • dalla copia conforme del decreto di riabilitazione emesso dal Tribunale  di residenza,  unitamente all'atto di citazione,  o dell'atto notarile 

La conformità del decreto di riabilitazione del Tribunale può essere attestata anche dagli avvocati, in base alla normativa vigente sul processo telematico, ai sensi dei rispettivi artt. e commi del D.L. n. 179/2012 (la dichiarazione di conformità dovrà riportare esattamente, a seconda dei casi, gli estremi di legge).

Occorre distinguere i due seguenti casi:

1) copia analogica (cartacea) estratta dal fascicolo telematico - la certificazione di conformità deve essere apposta in calce al documento analogico, firmato dall'avvocato (allegare copia d'identità del firmatario);

2) copia informatica estratta dal fascicolo telematico - il file contenente la copia del decreto, con in calce la dichiarazione di conformità, deve essere firmato digitalmente dall'avvocato. In questo caso l'istanza di cancellazione per riabilitazione, firmata digitalmente dal protestato (o con allegato il suo documento di identità)  può essere inviata dall'avvocato anche per pec al seguente indirizzo: cciaa@pec.marche.camcom.it

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pubblicato il 26/11/2024 ultima modifica 26/11/2024
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