Procedure per cancellazione, riabilitazione e avvenuto pagamento
Cancellazione a seguito dell'avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto
La pubblicazione di protesto relativo a pagherò o tratta accettata (non ad assegni) può essere cancellata se il titolo viene pagato entro 12 mesi dalla data di protesto.
La domanda, da compilarsi tramite l'apposito modello, deve essere corredata:
- dalla fotocopia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità dell'istante;
- dai titoli in originale, muniti di atto di protesto e quietanzati.
La quietanza va apposta direttamente sul retro della cambiale o dell'atto di protesto dallo stesso ufficiale levatore (notaio o segretario comunale), dalla banca o dall’ultimo
beneficiario/giratario che abbia richiesto il protesto della cambiale in scadenza e che sia in
possesso del titolo protestato. Consiste nell'apposizione della scritta 'pagato' e nell'indicazione della data di pagamento e della firma di chi riceve il pagamento. Se il creditore è una persona giuridica sulla quietanza andrà apposto anche il timbro dell'impresa, società o associazione.
La quietanza può essere anche redatta in un atto a parte, in regola con le norme sull'imposta di bollo. Deve contenente tutti gli elementi utili ad identificare il titolo (generalità del debitore e codice fiscale dello stesso, importo, data di protesto, numero di repertorio, ufficiale levatore) e tutte le informazioni atte ad attestarne l'avvenuto pagamento entro 1 anno dalla levata del protesto (data di pagamento, dichiarazione che il titolo è stato interamente pagato, comprese spese di protesto ed interessi pari a ..... e che non si ha più nulla da pretendere - fac-simile). Alla quietanza va allegata copia di un documento di riconoscimento di chi rilascia quietanza e una marca da bollo da € 2,00 (solo per titoli di importo superiore a € 77,47).
In alternativa alla quietanza sul titolo o a parte, è possibile dimostrare il pagamento del titolo anche producendo la contabile di banca purché in essa siano rilevabili gli elementi identificativi dell’effetto ( n. cambiale, importo, data scadenza, data di pagamento, repertorio, ufficiale levatore) e siano chiaramente dettagliati l'importo del titolo e quello per spese di protesto e di interessi.
In luogo del titolo quietanzato, può essere prodotto il certificato di un'azienda di credito attestante il deposito vincolato al portatore, effettuato in base all'art. 9 del D.P.R. 290/1975 (attuativo dell’art. 12 della legge 349/73 ) e per l'importo del titolo, unitamente agli interessi maturati ed alle spese per il protesto. Tale certificato deve contenere tutti gli elementi utili ad identificare il titolo, come sopra specificati, nonché il dettaglio della somma vincolata: importo del titolo, quota di interessi e spese di protesto (si veda fac-simile). Il richiedente dovrà allegare alla domanda di cancellazione, unitamente all'attestazione della banca, la dichiarazione di avvenuto protesto rilasciata dall'ufficiale levatore, ovvero copia dei titoli e degli atti di protesto.
Il pagamento effettuato tramite costituzione di deposito vincolato al portatore ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 290/1975 è l'unica modalità che consente di effettuare la cancellazione del protesto per avvenuto pagamento, anche in assenza di esibizione del titolo originale.
Cancellazione del protesto levato illegittimamente o erroneamente
Chiunque dimostri, con la presentazione di idonea documentazione, che il protesto è erroneo o illegittimo può chiedere la cancellazione della pubblicazione del protesto relativo a cambiali o assegni.
La Camera ha poteri decisionali limitati alle sole ipotesi di erroneità o illegittimità formale della levata del protesto. Deve quindi trattarsi di errori materiali immediatamente evidenziabili. Eventuali problematiche che sono all'origine del protesto andranno sollevate in sede giudiziaria.
La domanda, da compilarsi tramite il modello disponibile alla voce modulistica, deve essere corredata :
- dalla fotocopia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità dell'istante;
- dalla documentazione comprovante l'illegittimità o erroneità della levata del protesto.
Annotazione dell'avvenuto pagamento
Il debitore può chiedere l'annotazione del pagamento effettuato decorso un anno dalla levata del protesto.
La domanda, da compilarsi tramite l'apposito modello, deve essere corredata :
- dai titoli in originale, quietanzati.
La quietanza va apposta direttamente sul retro della cambiale o dell'atto di protesto dallo stesso ufficiale levatore (notaio o segretario comunale), dalla banca o dall’ultimo beneficiario/giratario che abbia richiesto il protesto della cambiale in scadenza e che sia in possesso del titolo protestato. Consiste nell'apposizione della scritta 'pagato' e nell'indicazione della data di pagamento e della firma di chi riceve il pagamento. Se il creditore è una persona giuridica sulla quietanza andrà apposto anche il timbro dell'impresa, società o associazione.
La quietanza può essere anche redatta in un atto a parte, in regola con le norme sull'imposta di bollo. Deve contenente tutti gli elementi utili ad identificare il titolo (generalità del debitore e codice fiscale dello stesso, importo, data di protesto, numero di repertorio, ufficiale levatore) e tutte le informazioni atte ad attestarne l'avvenuto pagamento entro 1 anno dalla levata del protesto (data di pagamento, dichiarazione che il titolo è stato interamente pagato, comprese spese di protesto ed interessi pari a ..... e che non si ha più nulla da pretendere - fac-simile). Alla quietanza va allegata copia di un documento di riconoscimento di chi rilascia quietanza e una marca da bollo da € 2,00 (solo per titoli di importo superiore a € 77,47).
In alternativa alla quietanza sul titolo o a parte, è possibile dimostrare il pagamento del titolo anche producendo la contabile di banca purché in essa siano rilevabili gli elementi identificativi dell’effetto ( n. cambiale, importo, data scadenza, data di pagamento, repertorio, ufficiale levatore) e siano chiaramente dettagliati l'importo del titolo e quello per spese di protesto e di interessi.
In luogo del titolo quietanzato, può essere prodotto il certificato di un'azienda di credito attestante il deposito vincolato al portatore, effettuato in base all'art. 9 del D.P.R. 290/1975 (attuativo dell’art. 12 della legge 349/73 ) e per l'importo del titolo, unitamente agli interessi maturati ed alle spese per il protesto. Tale certificato deve contenere tutti gli elementi utili ad identificare il titolo, come sopra specificati, nonché il dettaglio della somma vincolata: importo del titolo, quota di interessi e spese di protesto (si veda fac-simile). Il richiedente dovrà allegare alla domanda di cancellazione, unitamente all'attestazione della banca, la dichiarazione di avvenuto protesto rilasciata dall'ufficiale levatore, ovvero copia dei titoli e degli atti di protesto.
Per gli assegni, per i quali non è possibile procedere alla cancellazione per avvenuto pagamento, la richiesta di annotazione può essere presentata in qualsiasi momento.
Cancellazione a seguito di riabilitazione
L’art. 17 della legge 108/1996 attribuisce il diritto di ottenere la riabilitazione al
debitore protestato in presenza dei seguenti requisiti:
- l’aver adempiuto l’obbligazione per la quale il protesto è stato levato;
- il non avere subito ulteriore protesto;
- l’essere trascorso un anno dal levato protesto (o dell’ultimo, in caso di più protesti)
Il debitore pluriprotestato può, sempreché sia trascorso un anno dall’ultimo protesto, chiedere di essere riabilitato presentando una sola istanza di riabilitazione per tutti i protesti levati nei suoi confronti, purché gli stessi siano stati levati nell’arco massimo di tre anni. Non è ammissibile la richiesta di riabilitazione parziale o riferita solo ad alcuni titoli.
La riabilitazione viene accordata:
- dal Presidente del Tribunale, su domanda dell'interessato corredata dei documenti giustificativi. Il Tribunale territorialmente competente è il Tribunale del luogo in cui risiede il soggetto protestato (residenza anagrafica per le persone fisiche e la sede legale per le società di capitale).
- dal Notaio, ai sensi dell’art. 17, legge n. 108/1996, come modificato dall’art. 23 d.lgs. 149/2022 (cd. “Riforma Cartabia”).
Sia che si segua la strada giudiziale sia che si segua la strada notarile, è possibile che all’istanza
dell’interessato segua un diniego di riabilitazione. Avverso tale diniego il debitore può proporre
opposizione con le modalità previste dall’art. 13 d.lgs. 150/2011.
Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto per cui il debitore riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei protesti dal Registro Informatico dei protesti presentando apposita domanda corredata da:
- documento di identità in corso di validità
- copia conforme del decreto di riabilitazione emesso dal Tribunale del luogo di residenza, unitamente all'atto di citazione o atto notarile
La conformità del decreto di riabilitazione del Tribunale può essere attestata anche dagli avvocati, in base alla normativa vigente sul processo telematico, ai sensi dei rispettivi artt. e commi del D.L. n. 179/2012 (la dichiarazione di conformità dovrà riportare esattamente, a seconda dei casi, gli estremi di legge).
Occorre distinguere i due seguenti casi:
1) copia analogica (cartacea) estratta dal fascicolo telematico - la certificazione di conformità deve essere apposta in calce al documento analogico, firmato dall'avvocato (allegare copia d'identità del firmatario);
2) copia informatica estratta dal fascicolo telematico - il file contenente la copia del decreto, con in calce la dichiarazione di conformità, deve essere firmato digitalmente dall'avvocato. In questo caso l'istanza di cancellazione per riabilitazione, firmata digitalmente dal protestato (o con allegato il suo documento di identità) può essere inviata dall'avvocato anche per pec al seguente indirizzo: cciaa@pec.marche.camcom.it
Modalità di presentazione delle istanze di cancellazione
Le istanze di cancellazione che devono essere corredate dal titolo in originale devono essere presentate allo sportello o per raccomandata RR.
L' istanza di cancellazione per riabilitazione, se corredata dal file, firmato digitalmente, contenente la copia informatica del decreto di riabilitazione estratta dal fascicolo telematico e dichiarata conforme dall'avvocato ai sensi del D.L. n. 179/2012, può essere inviata anche all'indirizzo pec cciaa@pec.marche.camcom.it unitamente al documento di identità del soggetto protestato.
Modalità di pagamento dei diritti di segreteria e del bollo
Diritti di segreteria : 8 euro per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione o l'annotazione di pagamento
Imposta di bollo: 16 euro
Il pagamento dei diritti e del bollo può essere effettuato in una delle seguenti modalità:
- utilizzando SIPA - Sistema informatizzato dei pagamenti della PA:
a) selezionare all'interno del menù a discesa "Servizio" la voce "Protesti"; b) digitare nel campo "Causale" il nome del soggetto per cui si effettua il versamento oltre ad una specifica relativa all'oggetto del pagamento; c) selezionare su Dettaglio Servizio la voce Diritti su istanza e la voce bollo su istanza (solo se nell'istanza non è stata apposta la marca da bollo); d) inserire i dati anagrafici del pagante - tramite procedura Pago Pa, richiedendo, prima della presentazione dell'istanza, l'emissione dell'avviso di pagamento. Compilare l' apposito form al link: https://www.marche.camcom.it/strumenti-e-servizi/pagopa-avviso-di-pagamento specificando se si richiede l'emissione dell'avviso solo per i diritti di segreteria o anche per l'imposta di bollo
All'istanza presentata allo sportello o via pec dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo.
Allegati e riferimenti utili
Normativa di riferimento
Legge 12 febbraio 1955, n. 77 - Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari
Legge 7 marzo 1996, n. 108 (Art. 17) - Disposizioni in materia di usura
DM 9 agosto 2000, n. 316 - Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.