Procedure per cancellazione, riabilitazione e avvenuto pagamento

Ai sensi della legge 235/2000, il debitore che esegua il pagamento di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario, nel termine di 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione definitiva dal Registro informatico dei protesti; il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine può chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. Analoga richiesta può essere presentata da chiunque dimostri di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente, nonché dagli stessi pubblici ufficiali abilitati, quando la levata del protesto sia stata illegittima o erronea. Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, la cancellazione è disposta entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda ed eseguita entro cinque giorni dall'emissione del provvedimento. Qualora l'istanza venga rigettata, l'interessato può ricorrere al giudice di pace del luogo in cui lo stesso risiede. L’art. 17 comma 1 della legge 108/1996 dispone che il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. Il successivo comma 6 bis dell'art. 17 dispone che il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del decreto o dell'atto di riabilitazione.

Cancellazione di cambiale per avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto


Se la cambiale (tratta accettata o pagherò)  è stata pagata entro 12 mesi dalla data di levata del protesto (unitamente agli interessi maturati e alle spese per il protesto) è possibile chiederne la cancellazione presentando, alla Camera di Commercio che ha pubblicato il protesto, la domanda di cancellazione, compilata e firmata dalla persona protestata.

La domanda, da compilarsi tramite l'apposito modello, deve essere corredata:

  • dalla fotocopia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità dell'istante;
  • dai titoli in originale, muniti di atto di protesto e quietanzati.

La quietanza va apposta direttamente sul retro della cambiale o dell'atto di protesto dallo stesso ufficiale levatore (notaio o segretario comunale), dalla banca o dall’ultimo
beneficiario/giratario che abbia richiesto il protesto della cambiale in scadenza e che sia in
possesso del titolo protestato. Consiste nell'apposizione della scritta 'pagato' e nell'indicazione della data di pagamento e della firma di chi riceve il pagamento. Se il creditore è una persona giuridica sulla quietanza andrà apposto anche il timbro dell'impresa, società o associazione. 

La quietanza può essere anche redatta in un atto a parte, in regola con le norme sull'imposta di bollo. Deve contenente tutti gli elementi utili ad identificare il titolo (generalità del debitore e codice fiscale dello stesso, importo, data di protesto, numero di repertorio, ufficiale levatore)  e tutte le informazioni atte ad attestarne l'avvenuto pagamento entro 1 anno dalla levata del protesto (data di pagamento, dichiarazione che il titolo è stato interamente pagato, comprese spese di protesto ed interessi pari a ..... e che non si ha più nulla da pretendere -  fac-simile). Alla quietanza va allegata  copia di un documento di riconoscimento di chi rilascia quietanza e una  marca da bollo da € 2,00 (solo per titoli di importo superiore a € 77,47).

In alternativa alla quietanza sul titolo o a parte, è possibile dimostrare il pagamento del titolo anche producendo la  contabile di banca purché in essa siano rilevabili gli elementi identificativi dell’effetto ( n. cambiale, importo, data scadenza, data di pagamento, repertorio, ufficiale levatore) e siano chiaramente dettagliati l'importo del titolo e quello per spese di protesto e di interessi.
In luogo del titolo quietanzato, può essere prodotto il certificato di un'azienda di credito attestante il deposito vincolato al portatore, effettuato in base all'art. 9 del D.P.R. 290/1975 (attuativo dell’art. 12 della legge 349/73 ) e per l'importo del titolo, unitamente agli interessi maturati ed alle spese per il protesto. Tale certificato deve contenere tutti gli elementi utili ad identificare il titolo, come sopra specificati, nonché il dettaglio della somma vincolata: importo del titolo, quota di interessi e spese di protesto (si veda fac-simile). Il richiedente dovrà allegare alla domanda di cancellazione, unitamente all'attestazione della banca, la dichiarazione di avvenuto protesto rilasciata dall'ufficiale levatore, ovvero copia dei titoli e degli atti di protesto.

Attenzione: Il pagamento effettuato tramite costituzione di deposito vincolato al portatore ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 290/1975 è l'unica modalità che consente di effettuare la cancellazione del protesto per avvenuto pagamento, anche  in assenza di esibizione del titolo originale.

Cancellazione di cambiale pagata dopo 12 mesi dalla data del protesto

Se la cambiale è stata pagata dopo 12 mesi dalla data del protesto, l'interessato può chiedere la cancellazione dal Registro Informatico Protesti, previo ottenimento del decreto di riabilitazione rilasciato:

  • dal Tribunale competente per residenza/sede legale (art. 17 Legge 108/96).
  • o, in alternativa, tramite atto redatto da notaio (novità introdotta dalla Riforma Cartabia).

Il rilascio del decreto di riabilitazione non comporta automaticamente la cancellazione dal Registro Informatico Protesti. La stessa deve essere richiesta con apposita istanza di Cancellazione per avvenuta riabilitazione

Cancellazione di assegno bancario o postale

La normativa non prevede, per quanto riguarda gli assegni (bancari e postali), la cancellazione dei relativi protesti prima che sia decorso un anno dalla data di levata degli stessi, anche se il pagamento è avvenuto entro i 12 mesi. 
Il debitore che ha provveduto al pagamento dell'assegno - compreso spese ed interessi legali - potrà richiedere la cancellazione del relativo protesto, decorso un anno dalla data di levata dello stesso, previo ottenimento del decreto di riabilitazione rilasciato:

  • dal Tribunale competente per residenza/sede legale (art. 17 Legge 108/96).
  • o, in alternativa, tramite atto redatto da notaio (novità introdotta dalla Riforma Cartabia).

Il rilascio del decreto di riabilitazione non comporta automaticamente la cancellazione dei protesti dal Registro Informatico Protesti. La stessa deve essere richiesta con apposita istanza di Cancellazione per avvenuta riabilitazione

Cancellazione per avvenuta riabilitazione 

L’art. 17 della legge 108/1996 attribuisce il diritto  di ottenere la riabilitazione al
debitore protestato in presenza dei seguenti requisiti: 
- l’aver adempiuto l’obbligazione per la quale il protesto è stato levato;
- il non avere subito ulteriore protesto;
- l’essere trascorso un anno dal levato protesto (o dell’ultimo, in caso di più protesti)

Il debitore pluri protestato può, sempreché sia trascorso un anno dall’ultimo protesto, chiedere di essere riabilitato presentando una sola istanza di riabilitazione per tutti i protesti levati nei suoi confronti, purché gli stessi siano stati levati nell’arco massimo di tre anni. Non è ammissibile la richiesta di riabilitazione parziale o riferita solo ad alcuni titoli.

La riabilitazione viene accordata: 

- dal Presidente del Tribunale, su domanda dell'interessato corredata dei documenti giustificativi. Il Tribunale territorialmente competente è il Tribunale del luogo in cui risiede il soggetto protestato (residenza anagrafica per le persone fisiche e la sede legale per le società di capitale).

- dal Notaio, ai sensi dell’art. 17, legge n. 108/1996, come modificato dall’art. 23 d.lgs. 149/2022 (cd. “Riforma Cartabia”).

Sia che si segua la strada giudiziale sia che si segua la strada notarile, è possibile che all’istanza
dell’interessato segua un diniego di riabilitazione. Avverso tale diniego il debitore può proporre
opposizione con le modalità previste dall’art. 13 d.lgs. 150/2011.

Per effetto della riabilitazione il protesto si considera  a tutti gli effetti  come mai avvenuto per cui il  debitore protestato e riabilitato  ha diritto,  ai sensi del comma 6 bis dell'art. 17 della legge n. 108/1996, ad ottenere la cancellazione definitiva dei protesti anche dal registro informatico presentando apposita domanda alla Camera di commercio in cui i protesti risultano iscritti.

La domanda, in bollo, deve essere corredata: 

  • dal documento di identità, in corso di validità, del protestato
  • dalla copia conforme del decreto di riabilitazione emesso dal Tribunale  di residenza,  unitamente all'atto di citazione,  o dell'atto notarile 

La conformità del decreto di riabilitazione del Tribunale può essere attestata anche dagli avvocati, in base alla normativa vigente sul processo telematico, ai sensi dei rispettivi artt. e commi del D.L. n. 179/2012 (la dichiarazione di conformità dovrà riportare esattamente, a seconda dei casi, gli estremi di legge).

Occorre distinguere i due seguenti casi:

1) copia analogica (cartacea) estratta dal fascicolo telematico - la certificazione di conformità deve essere apposta in calce al documento analogico, firmato dall'avvocato (allegare copia d'identità del firmatario);

2) copia informatica estratta dal fascicolo telematico - il file contenente la copia del decreto, con in calce la dichiarazione di conformità, deve essere firmato digitalmente dall'avvocato. In questo caso l'istanza di cancellazione per riabilitazione, firmata digitalmente dal protestato (o con allegato il suo documento di identità)  può essere inviata dall'avvocato anche per pec al seguente indirizzo: cciaa@pec.marche.camcom.it

Annotazione dell'avvenuto pagamento di assegno o cambiale pagata dopo i 12 mesi dalla levata del protesto


Il debitore può chiedere l'annotazione del pagamento effettuato decorso un anno dalla levata del protesto.

La domanda, da compilarsi tramite l'apposito modello, deve essere corredata :

  • dai titoli in originale, quietanzati.

    La quietanza va apposta direttamente sul retro della cambiale o dell'atto di protesto dallo stesso ufficiale levatore (notaio o segretario comunale), dalla banca o dall’ultimo beneficiario/giratario che abbia richiesto il protesto della cambiale in scadenza e che sia in possesso del titolo protestato. Consiste nell'apposizione della scritta 'pagato' e nell'indicazione della data di pagamento e della firma di chi riceve il pagamento. Se il creditore è una persona giuridica sulla quietanza andrà apposto anche il timbro dell'impresa, società o associazione.

    La quietanza può essere anche redatta  in un atto a parte, in regola con le norme sull'imposta di bollo. Deve contenente tutti gli elementi utili ad identificare il titolo (generalità del debitore e codice fiscale dello stesso, importo, data di protesto, numero di repertorio, ufficiale levatore) e tutte le informazioni atte ad attestarne l'avvenuto pagamento entro 1 anno dalla levata del protesto (data di pagamento, dichiarazione che il titolo è stato interamente pagato, comprese spese di protesto ed interessi pari a ..... e che non si ha più nulla da pretendere - fac-simile). Alla quietanza va allegata copia di un documento di riconoscimento di chi rilascia quietanza e una marca da bollo da € 2,00 (solo per titoli di importo superiore a € 77,47).

    In alternativa alla quietanza sul titolo o a parte, è possibile dimostrare il pagamento del titolo anche producendo la contabile di banca purché in essa siano rilevabili gli elementi identificativi dell’effetto ( n. cambiale, importo, data scadenza, data di pagamento, repertorio, ufficiale levatore) e siano chiaramente dettagliati l'importo del titolo e quello per spese di protesto e di interessi.
    In luogo del titolo quietanzato, può essere prodotto il certificato di un'azienda di credito attestante il deposito vincolato al portatore, effettuato in base all'art. 9 del D.P.R. 290/1975 (attuativo dell’art. 12 della legge 349/73 ) e per l'importo del titolo, unitamente agli interessi maturati ed alle spese per il protesto. Tale certificato deve contenere tutti gli elementi utili ad identificare il titolo, come sopra specificati, nonché il dettaglio della somma vincolata: importo del titolo, quota di interessi e spese di protesto (si veda fac-simile). Il richiedente dovrà allegare alla domanda di cancellazione, unitamente all'attestazione della banca, la dichiarazione di avvenuto protesto rilasciata dall'ufficiale levatore, ovvero copia dei titoli e degli atti di protesto.

Per gli assegni, per i quali non è possibile procedere alla cancellazione per avvenuto pagamento, la richiesta di annotazione può essere presentata in qualsiasi momento.

Cancellazione di  protesto levato illegittimamente o erroneamente


Chiunque dimostri, con la presentazione di idonea documentazione, che il protesto è erroneo o illegittimo può chiedere la cancellazione della pubblicazione del protesto relativo a cambiali o assegni.

La Camera ha poteri decisionali limitati alle sole ipotesi di erroneità o illegittimità formale della levata del protesto. Deve quindi trattarsi di errori materiali immediatamente evidenziabili. Eventuali problematiche che sono all'origine del protesto andranno sollevate in sede giudiziaria.

La domanda, da compilarsi tramite il modello disponibile alla voce modulistica, deve essere corredata :

  • dalla fotocopia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità dell'istante;
  • dalla documentazione comprovante l'illegittimità o erroneità della levata del protesto.

Modalità di presentazione delle istanze di cancellazione

Le istanze di cancellazione che devono essere corredate dal titolo in originale  devono essere presentate allo sportello o per raccomandata RR. 

L' istanza di cancellazione per riabilitazione, se corredata dal file, firmato digitalmente,   contenente la  copia informatica del decreto di riabilitazione estratta dal fascicolo telematico e dichiarata conforme dall'avvocato ai sensi del D.L. n. 179/2012,  può essere inviata anche  all'indirizzo pec cciaa@pec.marche.camcom.it unitamente al documento di identità del soggetto protestato.

Modalità di pagamento dei diritti di segreteria e del bollo

Diritti di segreteria : 8 euro per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione o l'annotazione di pagamento

Imposta di bollo: 16 euro
Il pagamento dei diritti e del bollo  può essere effettuato in una delle seguenti modalità:

  • utilizzando SIPA - Sistema informatizzato dei pagamenti della PA:
    a) selezionare all'interno del menù a discesa "Servizio" la voce "Protesti"; b) digitare nel campo "Causale" il nome del soggetto per cui si effettua il versamento oltre ad una specifica relativa all'oggetto del pagamento; c) selezionare su  Dettaglio Servizio la voce Diritti su istanza e la voce  bollo su istanza (solo se nell'istanza non è stata apposta la marca da bollo); d) inserire i dati anagrafici del pagante
  • tramite procedura Pago Pa, richiedendo,  prima della presentazione dell'istanza, l'emissione dell'avviso di pagamento. Compilare l' apposito form  al link: https://www.marche.camcom.it/strumenti-e-servizi/pagopa-avviso-di-pagamento specificando se si richiede l'emissione dell'avviso solo per i diritti di segreteria o anche per l'imposta di bollo 

All'istanza presentata allo sportello o via pec dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo.

Allegati e riferimenti utili

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Normativa di riferimento

Legge 12 febbraio 1955, n. 77 - Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari

Legge 7 marzo 1996, n. 108 (Art. 17) - Disposizioni in materia di usura

DM 9 agosto 2000, n. 316 - Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.

Istruzioni operative

Azioni sul documento

pubblicato il 02/07/2020 ultima modifica 28/11/2024
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