Verifica periodica strumenti metrici
Strumenti metrici legali
Non tutti gli strumenti per pesare o misurare possono essere utilizzati per le funzioni di misura legale. Per esempio la comune bilancia da cucina, utilizzata per le preparazioni domestiche, non può certo essere utilizzata in una attività commerciale, e ciò non dipende dalla sua precisione. Le norme metrologiche impongono che lo strumento sia approvato specificatamente per le funzioni di misura legale, il che significa che l'apparecchio è stato progettato non solo per essere preciso, ma anche per essere particolarmente affidabile nel tempo e, soprattutto, per non poter essere modificato nelle sue prestazioni senza intervenire in maniera visibile sullo strumento.
Per strumento metrico legale si intende quindi uno strumento metrico la cui funzione di misura è giustificata da motivi di: interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.
Il Regio Decreto n. 7088 del 23 agosto 1890, testo unico delle leggi metriche, definisce all'art. 11 uno dei principi fondamentali della metrologia legale:
"Ogni convenzione di quantità che non sia di solo danaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi o misure legali."
Le principali tipologie di strumenti metrici legali sono rappresentate da:
contatori dell’acqua;
contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume;
contatori di energia elettrica attiva;
contatori di energia termica;
sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua;
strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI: Non-automatic weighing instruments);
strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI: automatic weighing instruments);
tassametri;
misure materializzate;
strumenti di misura della dimensione;
analizzatori di gas di scarico.
La metrologia legale detta le caratteristiche tecniche che devono avere gli strumenti di misura per essere legali, nonché le procedure di verifica alle quali debbono essere sottoposti.
Gli strumenti attualmente in servizio sul territorio nazionale si suddividono essenzialmente in strumenti metrici:
- di approvazione nazionale cioè approvati in base a normativa nazionale dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- di approvazione MID - Measuring Instruments Directive (Direttive 2004/22/CE e 2014/32/UE).
Come riconoscere uno strumento metrico nazionale
- sulla targa metrica applicata allo strumento è riportato il riferimento al decreto o ai decreti di approvazione (es.: D.M. n. ___ del ______)
- gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (bilance da banco, pese a ponte) con verificazione prima CE recano la seguente impronta sulla targhetta contenente le iscrizioni metrologiche (fino al 20/04/2016).
Come riconoscere uno strumento metrico MID
Gli strumenti con approvazione M.I.D., e dal 21/04/2016 anche gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico con verificazione prima CE, recano la seguente impronta su piombo, ovvero iscrizione su etichette autoadesive o sulla targhetta contenente le iscrizioni metrologiche oppure nel caso di misure di capacità MID (bicchieri e brocche), direttamente su vetro:
Verifica Periodica degli strumenti metrici
La verificazione periodica è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.
La verificazione periodica viene effettuata da Organismi abilitati dall’Unioncamere, l’elenco viene pubblicato e mantenuto costantemente aggiornato sul seguente sito internet:
Elenco degli Organismi che eseguono la verificazione periodica ai sensi del D.M. 93/2017
Pertanto il Titolare degli strumenti metrici, per sottoporre uno strumento metrico a verificazione periodica, dovrà:
- consultare l’elenco di cui sopra;
- contattare l’Organismo abilitato scelto entro i termini indicati nel paragrafo “Quando va richiesta la verifica periodica degli strumenti metrici”;
- sottoporre lo strumento a verifica periodica.
Si consigliano i Titolari degli strumenti metrici di presentare la richiesta di verifica periodica direttamente agli Organismi che eseguono la verifica periodica e non ad eventuali intermediari (riparatori metrici, rivenditori di strumenti metrici) in quanto fa fede, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di legge, la data di accettazione del preventivo di verifica periodica.
Quando va richiesta la verifica periodica degli strumenti metrici
Il Titolare degli strumenti metrici deve obbligatoriamente richiedere la verifica periodica dello strumento con le periodicità indicate nella seguente tabella, a partire dalla data della loro messa in servizio e, comunque, non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE o della marcatura metrologica supplementare.
Successivamente (e comunque nel caso in cui gli strumenti alla data di entrata in vigore del decreto siano già in servizio e sottoposti a precedente verifica periodica), devono richiedere la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica.
Gli strumenti che vengono riparati possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore per un massimo di dieci giorni lavorativi. Entro tale termine il titolare dello strumento deve richiedere la verifica periodica; una volta fatta la richiesta, potrà utilizzare gli strumenti fino all’esecuzione della verifica.
La verifica periodica è eseguita dagli Organismi abilitati entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta del titolare dello strumento.
Come sapere quando uno strumento metrico è scaduto
Controllare se sullo strumento metrico è presente il contrassegno adesivo di colore verde riportante la data della prossima scadenza della verifica periodica.
L’esito positivo della verificazione è attestato mediante apposizione sullo strumento di una etichetta autoadesiva di colore verde, distruttibile con la rimozione e riportante la data di scadenza (l'anno di scadenza è riportato al centro del contrassegno, il mese si ricava da un segno lasciato sull'adesivo in corrispondenza al mese di scadenza). Il contrassegno non riporta il giorno esatto in cui scade la verifica periodica: il titolare dello strumento potrà trovare questa informazione consultando il libretto metrologico di cui è dotato ogni strumento già sottoposto in precedenza a verifica periodica, e cercando la pagina compilata dal soggetto che l'ha effettuata per ultimo. Sulla pagina sarà indicata la data in cui lo strumento è stato verificato, ed è questa che dovrà essere presa in considerazione per calcolare le future scadenze.
Se lo strumento è nuovo (strumento che viene messo in servizio perché ha superato una verifica iniziale, molte volte effettuata in fabbrica), non troveremo il contrassegno verde, e per individuare la data in cui effettuare la prima verificazione periodica occorrerà tenere conto della data della sua messa in servizio.
La data di messa in servizio è la data in cui lo strumento è stato utilizzato per la prima volta. Tale data deve essere obbligatoriamente comunicata dal Titolare degli strumenti metrici all’Ufficio Metrico della Camera di Commercio.
Periodicità verifica periodica
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico Esempi: |
3 anni |
Strumenti per pesare a funzionamento automatico Esempi: |
Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno Altre tipologie di strumenti: 2 anni |
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua Esempi: |
2 anni |
Misuratori massici gas metano | 2 anni |
Misure di capacità | 4 anni |
Pesi | 4 anni |
Contatori dell’acqua | Meccanici: 10 anni Statici e venturimetrici: 13 anni |
Contatori del gas con portata maggiore a 10 m³/h | A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotondi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni |
Dispositivi di conversione del volume | Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni |
Contatori energia elettrica attiva |
Elettromeccanici: 18 anni Statici: media e alta tensione (MT – AT > 1000V): 10 anni |
Contatori di calore |
portata Qp fino a 3 m³/h
|
Indicatori di livello | 2 anni |
Tassametri | 2 anni |
Strumenti di misura della dimensione | 3 anni |
Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati | 3 anni |
NB: Per i Tassametri il termine di scadenza per lo svolgimento delle verifiche periodiche resta comunque subordinato all'individuazione di specifiche schede per le procedure di verificazione periodica (non ancora individuate).
Per gli strumenti per i quali la periodicità della verifica risulta ridotta rispetto a quanto previsto nella legislazione precedente, la prima conseguente verifica successiva può comunque essere svolta entro un anno dall'entrata in vigore del D.M. 93/2017 se il relativo termine scade anteriormente.
Per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta dal D.M. 93/2017, la periodicità della verifica va calcolata di norma dalla data di messa in servizio, se disponibile, ovvero dal biennio successivo alla data del bollo metrico, se presente, ma la prima verifica può essere svolta entro un triennio dall'entrata in vigore del D.M. 93/2017 (18/09/2020) se il relativo termine scade anteriormente.
In merito alla periodicità della verifica periodica degli strumenti metrici si vedano anche i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare del 03/11/2017.
In merito alle procedure di associazione dei sistemi self-service ed erogatori di carburanti per autotrazione ed alla relativa verifica periodica si vedano i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare del 26/03/2018.
Sanzioni
L'inosservanza degli obblighi da parte del titolare degli strumenti è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500,00 € a 1.500,00 € per ciascuno strumento, salvo che il fatto non costituisca reato.
L'Ufficio di Metrologia Legale della Camera di commercio delle Marche espleta compiti di vigilanza e di sorveglianza.
Controlli in contraddittorio
L’art.5 c.2 del D.M. 21/04/2017, n.93, ha previsto che i soggetti interessati nella misurazione possano richiedere alla Camera di commercio competente per territorio l’esecuzione di controlli in contraddittorio, per valutare l’idoneità della strumentazione in servizio.
Il controllo in contraddittorio può essere richiesto dal titolare dello strumento o altra parte interessata nella misurazione. Per titolare dello strumento si intende la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura.
A differenza della verificazione periodica il controllo non avviene secondo periodicità predefinite, ma può essere richiesto ogni qual volta una parte interessata nella misurazione ritenga necessario verificare lo strumento in uso.
Per richiedere un controllo in contraddittorio alla Camera di Commercio delle Marche si prega di utilizzare l’apposito modulo presente nella sezione modulistica dell’Ufficio Metrologia Legale di questo sito.
In applicazione alla delibera della Giunta camerale del 16/07/2021 n.123 al momento della richiesta di Controllo in contraddittorio occorre effettuare il pagamento di 72,00 Euro + IVA (87.84 Euro) mediante avviso di pagamento PagoPA e successivamente si dovrà pagare il conguaglio della tariffa calcolata in base alla durata del servizio.
Verifica periodica da parte dell’Ufficio Metrologia Legale
Solo per gli strumenti metrici per i quali non sono presenti nell’elenco pubblicato da Unioncamere al seguente indirizzo
Elenco degli Organismi che eseguono la verificazione periodica ai sensi del D.M. 93/2017
è possibile richiedere la verifica periodica all’Ufficio Metrologia Legale ella Camera di Commercio delle Marche.
Si ricorda che l'attività di verifica periodica svolta dall'Ufficio Metrologia Legale della Camera di Commercio è del tutto residuale in quanto per la generalità degli strumenti metrici (bilance, distributori di carburanti, contatori) ci si deve rivolgere obbligatoriamente agli Organismi che svolgono la verifica periodica.
Per richiedere una verifica periodica alla Camera di Commercio delle Marche si prega di utilizzare l’apposito modulo.
In applicazione alla delibera della Giunta camerale del 16/07/2021 n.123 al momento della richiesta di Verifica periodica da parte dell’Ufficio Metrologia Legale occorre effettuare il pagamento di 72,00 Euro + IVA (87.84 Euro) mediante avviso di pagamento PagoPA e successivamente si dovrà pagare il conguaglio della tariffa calcolata in base alla durata del servizio.
Collaudo di posa in opera di strumenti metrici
Si ricorda che con l’entrata in vigore delle Direttive 2004/22/CE e 2014/32/UE (M.I.D.) il collaudo di posa in opera/verifica prima non è più necessario per la quasi totalità degli strumenti ad uso legale, rimanendo valido solo per alcune tipologie tra i quali gli erogatori di metano per autotrazione.
Per richiedere un collaudo di posa in opera alla Camera di Commercio delle Marche si prega di utilizzare l’apposito modulo presente nella sezione modulistica dell’Ufficio Metrologia Legale di questo sito.
In applicazione alla delibera della Giunta camerale del 16/07/2021 n.123 al momento della richiesta di Collaudo di posa in opera da parte dell’Ufficio Metrologia Legale occorre effettuare il pagamento di 72,00 Euro + IVA (87.84 Euro) mediante avviso di pagamento PagoPA e successivamente si dovrà pagare il conguaglio della tariffa calcolata in base alla durata del servizio.