Vendita a peso netto
Vendita a peso
L’art. 1 della Legge 05/08/1981, n.441 stabilisce che debbono essere vendute a peso le merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso. Sono tali le merci la cui vendita viene effettuata a peso perché così dispone un’apposita norma o perché in mancanza di essa, così prevede l’uso commerciale o così convengono i contraenti. Rientrano nel primo gruppo anche i prodotti, posti in vendita confezionati, sul cui contenitore o confezione o imballaggio che dir si voglia, il legislatore obbliga di indicare il peso del contenuto o il peso del contenitore stesso. Qualora tale indicazione non sia imposta dal legislatore, ma si trovi ugualmente sulla confezione, si configura anche in tale ipotesi la vendita a peso.
Vendita al netto della tara
I prodotti venduti a peso debbono essere venduti "al netto della tara", ossia al netto di ciò che avvolge il prodotto o è unito ad esso e con esso viene venduto. Non rientra nella "tara" l’involgente protettivo di cui all’art. 12 del D.M. 21/12/1984. L’involgente protettivo non va confuso con il contenitore, o confezione o imballaggio che dir si voglia, di qualunque tipo, in cui un prodotto si trovi racchiuso, poiché risponde ad una funzione diversa.
Vendita al minuto di prodotti preimballati
L’imballaggio o la confezione che avvolge, interamente o parzialmente, un prodotto posto in vendita al minuto, senza essere a chiusura ermetica o sigillata, deve portare l’indicazione del peso netto del prodotto stesso. Il consumatore, prima dell’effettuazione dell’acquisto del prodotto può chiedere l’apertura dell’imballaggio o della confezione ai fini della verifica del peso netto indicato. In tal caso non può rifiutare l’acquisto del prodotto, ma se viene riscontrata una differenza tra il peso netto indicato e quello effettivo, il prezzo da pagare deve essere variato in proporzione. Il gestore del negozio deve mettere a disposizione uno strumento per pesare omologato con adeguata divisione (e):
Vendita a pezzo e a collo
L’art. 6, lett. c), della Legge 05/08/1981, n.441 dispone che con decreto ministeriale siano indicati "i prodotti che possono essere venduti a pezzo oppure a collo in imballaggi e confezioni standardizzati".
L’elenco di tali prodotti è contenuto nell’art. 10 del D.M. 21/12/1984, e cioè:
- ortofrutticoli calibrati conformemente alle norme di qualità che li riguardano ed omogenei;
- prodotti per i quali tale modalità di vendita risulti dalla “Raccolta provinciale degli usi“ effettuata dalle Camere di commercio ai sensi del R.D. 30/09/.1934, n. 2011.
Tale articolo definisce la vendita "a pezzo" come la vendita di merci allo stato sfuso, il cui prezzo sia fissato per unità di prodotto, e la vendita "a collo" come la vendita di più pezzi omogenei contenuti in un imballaggio.
Strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto e relativa precisione dello strumento
L’art. 2 della Legge 05/08/1981, n.441 impone che la vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso deve essere effettuata con bilance omologate che consentano la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto.
Non è dunque ammesso effettuare pesate che comportino la visualizzazione del peso al lordo della tara, anche se è possibile il calcolo del peso netto per detrazione.
Collocazione della bilancia: la bilancia deve essere collocata nel locale di vendita in modo tale da consentire all’acquirente la visione libera e immediata del dispositivo indicatore del peso e dell’intera parte frontale e laterale della bilancia stessa.
Precisione della bilancia: in relazione al tipo di prodotto da vendere al minuto, la bilancia deve essere di una specifica precisione (= divisione, indicata con la lettera "e" sulla targhetta metrologica obbligatoria, applicata sullo strumento), fissata dall’allegato del DM 21/12/1984, e cioè:
Categoria di prodotti | Divisione minima e = |
1.prodotti ortofrutticoli, pane, cereali e derivati | 5 g |
2 .salumeria, latticini, formaggi, carni di ogni specie animale, prodotti ittici, alimenti dolci, caffè, thè, funghi e tutti i prodotti alimentari non specificati al n. 1 e al n. 3 | 2 g |
3. tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche | 1 g |
Indicazione del peso dell’imballaggio e degli scostamenti relativi sugli imballaggi utilizzati nella vendita all’ingrosso
La vendita all’ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo.
Tutti gli imballaggi utilizzati nella vendita all’ingrosso, a peso, debbono riportare esternamente il peso dell’imballaggio stesso in chilogrammo, oppure, se il peso dell’imballaggio non supera il chilogrammo, in grammi. Il peso da indicare deve essere il "peso all’origine". Scopo di questa disposizione è quello di far conoscere per differenza il peso della merce nei casi in cui quest’ultima sia pesata unitamente all’imballaggio. L’indicazione del peso può essere impressa o stampigliata sull’imballaggio o contenuta in un’etichetta apposta sull’imballaggio stesso e deve essere effettuata dal fabbricante con caratteri indelebili e chiaramente leggibili.
L’indicazione del peso non è richiesta quando si tratti di imballaggi utilizzati nelle operazioni di vendita effettuate tra produttori o fra produttori e centri di confezionamento dei prodotti.
Scostamenti massimi degli imballaggi nel commercio all’ingrosso
Gli scostamenti massimi, in più e in meno, che si possono verificare nel peso all’origine vanno indicati dal fabbricante, in termini percentuali, tenendo conto soltanto dell’assorbimento di umidità conseguente all’umidità atmosferica e all’eventuale permanenza dell’imballaggio negli ambienti termicamente condizionati adibiti alla conservazione dei prodotti. Pertanto, se l’imballaggio è fabbricato con materiale che non assorbe umidità, manca il presupposto necessario per l’indicazione degli scostamenti in discorso, che possono essere omessi.
Per quanto riguarda gli imballaggi utilizzati nella vendita all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, gli scostamenti:
- non possono superare il 15% del peso all’origine per gli imballaggi in legno e l‘8% per gli imballaggi in cartone;
- per gli imballaggi costruiti parte in cartone e parte in legno gli scostamenti non possono superare il 15% del peso all’origine.
E' sufficiente l’indicazione del peso netto del contenuto nei documenti di accompagnamento (contratti, fatture, bolle ecc.) quando si tratti dei seguenti prodotti:
- caffè verde, anche se decaffeinato;
- stoccafisso;
- baccalà;
- materie prime, semilavorati e finiti dell’industria tessile;
- paste per carta e carta da macero di produzione sia estera che nazionale.
Indicazione del prezzo per unità di misura
Per agevolare il consumatore ad un confronto dei prezzi della stessa tipologia di prodotti, la normativa vigente impone di indicare oltre al prezzo di vendita anche il del prezzo per unità di misura.
Pertanto deve essere indicato il prezzo per unità di misura utilizzando i simboli previsti dalla normativa vigente per l'indicazione dell'euro e dell'unità di misura.
L’indicazione del prezzo e dell’unità di misura devono seguire la cifra (indicante il prezzo) e non precederla.
Grandezza | Unità di misura | Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura |
lunghetta | metro m | 10,50 Eur/m |
massa | kilogrammo kg | 21,40 Eur/kg |
volume | litro l oppure L | 30,15 Eur/L |
Sanzioni e responsabilità penale
Fatta salva l’applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni alle disposizioni della Legge 441/1981 o del DM 21.12.1984 costituiscano reato, per l’inosservanza delle relative norme si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 77,00 € a 309,00 €. Per la vendita all’ingrosso la sanzione amministrativa di cui al comma precedente è duplicata.
La vendita a peso lordo anziché al peso netto comporta la violazione dell’art. 515 C.P. (frode nell’esercizio del commercio), che è punita con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065,00 €.