Titolari strumenti metrici
Titolari strumenti metrici
Il titolare degli strumenti metrici è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura e che nello svolgimento della loro attività utilizza strumenti metrici per la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.
In materia di metrologia legale, i titolari di strumenti metrici che nella loro attività utilizzano pesi e misure e, più in generale, strumenti per pesare e/o per misurare, sono obbligati a sottoporli alla cosiddetta “verifica periodica”. Essa è rivolta ad accertare che gli strumenti metrici mantengano intatti i sigilli metrici e rispondano al requisito di affidabilità metrologica, cioè all’accertamento della conservazione nel tempo dei requisiti metrologici.
Obblighi relativi alla richiesta di verifica periodica
I titolari degli strumenti devono richiedere la verifica periodica dello strumento con le periodicità indicate nella tabella riportata nella sezione relativa alla verifica periodica, a partire dalla data della loro messa in servizio e, comunque, non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE o della marcatura metrologica supplementare.
Successivamente (e comunque nel caso in cui gli strumenti alla data di entrata in vigore del decreto siano già in servizio e sottoposti a precedente verifica periodica), devono richiedere la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica.
Gli strumenti che vengono riparati possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore per un massimo di dieci giorni lavorativi. Entro tale termine il titolare dello strumento deve richiedere la verifica periodica; una volta fatta la richiesta, potrà utilizzare gli strumenti fino all’esecuzione della verifica.
La verifica periodica è eseguita dagli organismi entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta del titolare dello strumento.
Obblighi relativi alla tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione
Fatti salvi gli eventi imprevedibili o rispetto ai quali non abbiano un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza, i titolari degli strumenti sono obbligati a:
- mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
- conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e astenersi dall’utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
Obblighi di comunicazione
Comunicare all'ufficio Metrologia Legale delle Marche (sede provinciale di competenza) entro 30 giorni la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e i seguenti ulteriori elementi:
- nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento di misura;
indirizzo presso cui lo strumento di misura è in servizio, qualora diverso dal precedente;
- codice identificazione del punto di riconsegna o di prelievo, a seconda dei casi e ove previsto;
- tipo dello strumento di misura;
- marca e modello dello strumento di misura;
- numero di serie dello strumento di misura, se previsto;
- anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare;
- caratteristiche metrologiche dello strumento;
- specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento.
Elenco dei Titolari strumenti metrici
La Camera di Commercio realizza l'elenco provinciale dei titolari degli strumenti di misura (art. 9 del D.M. 21/04/2017, n.93), formato sulla base dei dati del Registro delle Imprese.
L’elenco dei Titolari contiene, oltre alle generalità ed al luogo di esercizio di ogni utente, l’attività esercitata ed ogni altra informazione in funzione delle scadenze della verificazione periodica degli strumenti.
Presso la Camera di Commercio sono consultabili, anche per via informatica e telematica, - a richiesta, ed ai soli fini dell'applicazione delle specifiche disposizioni regolamentari e della vigente normativa in materia di metrologia legale - l'elenco dei titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione, dei contatori dell'acqua, dei contatori di calore e dei contatori di energia elettrica attiva.
Vigilanza ed accertamento violazioni da parte dell’Ufficio Metrico
Il D.M. 21/04/2017, n.93, ed altre norme di riferimento, assegnano agli uffici Metrologia Legale delle Camere di Commercio compiti di vigilanza nei confronti dei:
- titolari degli strumenti metrici;
- riparatori degli strumenti metrici;
- organismi abilitati alla verifica periodica;
- organismi notificati all’approvazione strumenti metrici.
Nello svolgimento dell’attività di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme gli ispettori metrici della Camera di Commercio delle Marche ricoprono il ruolo di ufficiali di polizia giudiziaria e dopo esibizione di tessera di riconoscimento possono accedere ai luoghi dove gli strumenti metrici sono messi in servizio o immagazzinati.
Se nel corso dell’attività di vigilanza vengono riscontrate inosservanze delle norme in materia di metrologia legale i funzionari procedono alla redazione di apposito verbale di accertamento di sanzione.