Preconfezionati

Preconfezionati - preimballati

Differenza tra prodotto preconfezionato e prodotto prepesato

Per prodotto preconfezionato o preimballato si intende un prodotto:

- chiuso in assenza dell’acquirente;
- è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo;
- preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e quindi sempre uguale;
- non possa essere modificata la quantità senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso.
Esempi: una confezione di pasta, una scatola di passata di pomodoro, un tubetto di dentifricio, una confezione di detersivo.

Per prodotto prepesato si intende un prodotto:
- chiuso in assenza dell’acquirente
- la quantità del prodotto differisce da confezione a confezione;
- non possa essere modificata la quantità senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso.
Un prodotto prepesato ricade normativamente nella vendita a peso delle merci.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa sezione in questo sito internet.
Esempio: un vassoio di carne in vendita al bancone della carne presso un supermercato

Può essere considerato una valida alternativa alla sigillatura qualsiasi sistema di chiusura autodistruggente all'atto dell'apertura dell'involucro o del contenitore.

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale esso è preimballato.

La normativa del settore si articolata in due gruppi principali:

- normativa comunitaria, che prevede l’apposizione del marchio comunitario,
è finalizzata a garantire la libera circolazione dei prodotti all’interno del territorio dell’Unione Europea, fissando una serie di requisiti e standard comuni ed i relativi metodi di controllo.
Si può applicare agli imballaggi preconfezionati con massa compresa tra 5 g e 10 kg o volume compreso tra 5 ml e 10 l.
Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.

- normativa nazionale, molto simile nei contenuti e nelle procedure a quella comunitaria, ma a differenza di quella, rivolta solamente ai prodotti destinati al mercato nazionale e senza limitazione di peso e volume.
D.P.R. 26/05/1980, n. 391 - Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.

La normativa fissa una serie di principi e di requisiti, sostanzialmente omogenei per tutti i gruppi di norme sopra citati, in base ai quali un imballaggio preconfezionato può essere ritenuto conforme alle relative disposizioni di legge, principalmente per quanto riguarda la conformità del contenuto effettivo con quello nominale.

Terminologia e tolleranze

Terminologia

- contenuto nominale (in massa o in volume) di un imballaggio preconfezionato: il contenuto indicato sull’imballaggio, corrispondente alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere;

- contenuto effettivo: la quantità, in termini di massa o volume, di prodotto che esso contiene realmente;

per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, nelle operazioni di controllo il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello alla temperatura di riferimento di 20 °C, indipendentemente dalla temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo; questa disposizione non si applica ai prodotti surgelati la cui quantità è espressa in unità di volume

- lotto: si intende per lotto, in sede di controllo presso il fabbricante, “l’insieme degli imballaggi preconfezionati dello stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo” (generalmente viene assunto pari alla produzione massima oraria della catena di riempimento).
La grandezza del lotto di produzione ai fini del controllo é:
- pari alla produzione oraria massima nel caso di controlli effettuati alla fine della catena di riempimento;
- 10.000 pezzi in tutti gli altri casi;

- contenuto minimo tollerato: è il valore che si ottiene sottraendo dalla quantità nominale di un imballaggio preconfezionato il corrispondente errore massimo tollerato, previsto dalla normativa;

- imballaggi preconfezionati difettosi: i singoli elementi del lotto, il cui contenuto effettivo sia inferiore al contenuto minimo tollerato.

Tolleranze

ll contenuto nominale indicato sugli imballaggi preconfezionati deve corrispondere al contenuto effettivo, entro le tolleranze stabilite dalle normative in vigore in base ai seguenti criteri (cosiddette “tre regole del produttore”):

- il rispetto dei valori di tolleranza fissati dalla normativa viene determinato non soltanto con riferimento al singolo imballaggio preconfezionato, ma all’intero lotto produttivo;

- il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale;

- in base alla consistenza numerica del lotto, il numero degli eventuali imballaggi preconfezionati difettosi non deve essere superiore a dei valori fissati dalla normativa (c.d. criteri di accettazione/rifiuto);

- nessuno degli imballaggi preconfezionati difettosi può presentare un errore in meno (differenza tra quantità nominale e contenuto effettivo), superiore a due volte la tolleranza ammessa (tali prodotti sono considerati non commerciabili).

Tabella degli errori massimi tollerati in meno

Quantità nominale in g o in mL in % di Quantità nominale in g o mL
da 5 a 50 9 -
da 50 a 100 - 4,5
da 100 a 200 4,5 -
da 200 a 300 - 9
da 300 a 500 3 -
da 500 a 1 000 - 15
da 1 000 a 10 000 1,5 -

Obblighi per chi effettua il preconfezionamento o importa prodotti preconfezionati

Gli obblighi del produttore per soddisfare i requisiti previsti dalla normativa sono:

- Il produttore, ovvero l’importatore di imballaggi preconfezionati di tipo comunitario deve anzitutto verificare se il prodotto di interesse rientri fra quelli i cui valori consentiti;

- Il produttore stesso deve quindi garantire che il contenuto effettivo degli stessi corrisponda alla quantità nominale, entro le tolleranze e secondo i criteri previsti. A tal fine la normativa prevede che il contenuto effettivo deve essere misurato oppure controllato, sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento ovvero dell’importatore (nel caso di imballaggi preconfezionati provenienti da paesi terzi rispetto all’Unione Europea);

- L’importatore, anziché effettuare egli stesso la misurazione o il controllo, può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie necessarie ad assicurare la conformità degli imballaggi preconfezionati (ad es. può esibire la documentazione relativa a controlli effettuati presso il produttore nel paese di origine);

- La misurazione o il controllo devono essere effettuati (in termini di massa o volume) mediante uno strumento di misura di tipo legale.

In pratica si opera nel rispetto della normativa se:

- la quantità effettiva viene misurata manualmente, all’atto del riempimento di ogni singolo imballaggio preconfezionato, con uno strumento di tipo legale (strumento omologato e verificazione periodica in corso di validità), questa modalità è applicabile ovviamente nel solo caso di produzioni in piccole quantità, di solito a carattere artigianale .
Esempio: confezione di pasta che viene poggiata vuota sul piatto della bilancia e riempita dall’operatore fino a quando la bilancia indica il peso previsto;

- nel caso di produzioni in serie, realizzate mediante confezionamento meccanico degli imballaggi preconfezionati, il produttore o importatore adotta un idoneo sistema di controllo (per campionamento del lotto di produzione) il quale può essere basato sul metodo di controllo statistico previsto dalla normativa (Dir. 76/211/CEE o D.P.R. 391/80).
Non necessariamente il produttore deve seguire come metodo di controllo statistico quello previsto dalla normativa comunitaria, può adottare altre modalità riconosciute come idonee dal Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare sono considerati idonei, a tal fine, i metodi di controllo mediante campionamento statistico previsti da norme tecniche di unificazione (norme ISO–EN-UNI), scelte con riferimento alle caratteristiche degli impianti produttivi interessati ed alle proprietà dei prodotti preconfezionati (Cir. M.I.C.A. 19/09/1975, n.71/2);

- il produttore/importatore deve registrare i risultati dei controlli effettuati, conservando e tenendo a disposizione i relativi documenti, per attestare che i controlli stessi e le relative correzioni o aggiustamenti sono stati eseguiti in modo corretto.

Fino a quando il confezionatore/importatore deve garantire i tre requisiti del preconfezionato?
- i requisiti devono essere soddisfatti al momento del confezionamento e devono superare il controllo sistema qualità del confezionatore o importatore;
- confezionatore o importatore devono dimostrare il soddisfacimento attraverso scritture registrate;
- nessun preimballaggio deve avere un errore maggiore del doppio della tolleranza in ogni momento della catena di distribuzione.

Riferimento: Guida Welmec 6.11

Confezionamento in massa

Quando sulla confezione del prodotto la quantità nominale viene espressa in mg, g o kg si parla di confezionamento in massa.

Nel caso si effettui alla misurazione di ogni singola confezione prodotta potrà essere utilizzato uno strumento per pesare a funzionamento non automatico (bilancia) o uno strumento per pesare a funzionamento automatico (riempitrice gravimetrica) di tipo legale e con il contrassegno di verifica periodica in corso di validità.

Nel caso si effettui il controllo statistico del lotto di produzione, potrà essere utilizzato uno strumento per pesare a funzionamento non automatico (bilancia) o uno strumento per pesare a funzionamento automatico (selezionatrice ponderale) di tipo legale e con il contrassegno di verifica periodica in corso di validità, unitamente ad una procedura che garantisca il controllo statistico del lotto.

Esistono in commercio sia bilance che selezionatrici ponderali che effettuano, mediante strumentazione aggiuntiva, il controllo statistico del lotto.

Confezionamento in volume

Quando sulla confezione del prodotto la quantità nominale viene espressa mL, cL o L si parla di confezionamento in volume.

Nel caso si proceda alla misurazione di ogni singola confezione prodotta potrà essere utilizzato uno strumento a riempimento volumetrico di tipo legale e con il contrassegno di verifica periodica in corso di validità.

Nel caso si effettui il controllo statistico del lotto di produzione mediante uno strumento per pesare a funzionamento non automatico (bilancia) o uno strumento per pesare a funzionamento automatico (selezionatrice ponderale), si deve necessariamente determinare la massa volumica (densità) dello specifico prodotto confezionato riferito alla temperatura di 20 °C.
Per la determinazione della massa volumica (densità) per le varie tipologie di prodotto confezionato in volume (liquido, paste più o meno fluide) si prega di consultare la Guida O.I.ML. G14 (Guida rilasciata dall'Organizzazione mondiale della metrologia legale per il calcolo della densità).

Infine nel caso in cui si utilizzi come contenitore del liquido che sia va a confezionare, una bottiglia in vetro del tipo “bottiglia recipiente-misura” si rimanda alle indicazioni contenute al seguente paragrafo.

Bottiglie recipienti-misura

Per recipienti – misura si  intendono dei recipienti (bottiglie) di vetro o altro materiale con caratteristiche di rigidità e stabilità analoghe, che abbiano le seguenti caratteristiche:

- sono predisposti per una chiusura ermetica e destinati al deposito, trasporto o fornitura di liquidi;
- capacità nominale superiore o uguale a 5 ml e non superiore a 10 litri;
- hanno qualità metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti ad un dato livello o ad una data percentuale della loro capacità raso bordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.
- tali bottiglie, soggette ad approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sono muniti di appositi contrassegni (lettera epsilon rovesciata) e quindi facilmente riconoscibili.

Bottiglie recipianti misura

Le bottiglie recipienti-misura devono essere utilizzate secondo le modalità per cui sono state approvate e fabbricate. Per esempio, una bottiglia da 75 cl, costruita in modo che tale volume corrisponda esattamente ad un riempimento fino a 7 cm dall’imboccatura (o raso bordo), può essere utilizzata solo per tale volume, con la modalità suddetta.

Nelle operazioni di controllo il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello alla temperatura di riferimento di 20 °C.

Per l’utilizzo dei recipienti-misura si veda l’apposita guida WELMEC 6.12. (Guida alla Direttiva 75/107/EEC Bottiglie recipienti misura).

Il produttore che usa le bottiglie-recipienti misura per il confezionamento, utilizza le stesse per monitorare il riempimento del contenuto del lotto di prodotti confezionati, unitamente ad un’apposita sagoma millimetrata utilizzata per misurare l’altezza del liquido contenuto alla temperatura di riferimento di 20 °C.
Deve poi seguire le cosiddette “tre regole del produttore”:
- il contenuto effettivo del lotto di prodotti preconfezionati non deve essere inferiore in media alla quantità nominale;
- nessuna confezione del lotto che risulta scarsa di due volte la tolleranza può essere posta in commercio;
- la percentuale dei preconfezionati che presentano un errore in meno oltre la tolleranza deve essere tale da superare i controlli statistici del metodo di riferimento (ad es. Dir. 76/211/CEE allegato II).

Le bottiglie ed i flaconi in qualsiasi materiale plastico, le lattine ed i flaconi in alluminio, le confezioni in poliaccoppiato (es. tetra pak); anche se presentano delle linee di indicazione del liquido contenuto (linee di fiducia) non sono bottiglie recipienti-misura. Le bottiglie recipienti-misura non possono essere utilizzate per la vendita di liquidi al minuto (cosiddetta vendita allo sfuso) il loro utilizzo è previsto esclusivamente per la produzione di preconfezionati.

Bottiglie recipianti misura


Obblighi per l’etichettatura

Iscrizioni

Il produttore deve osservare alcune regole per quanto riguarda le iscrizioni metrologiche da riportare sugli imballaggi preconfezionati:

- l’indicazione della loro massa o volume, espressa, rispettivamente in chilogrammi o grammi ed in litri, centilitri o millilitri; il valore numerico deve essere seguito dal simbolo dell'unità di misura usata o dal suo nome per esteso, secondo le relative prescrizioni. Per ulteriori informazioni consultare la pagina relativa alle unità di misura legali;
- le cifre relative alle suddette iscrizioni devono avere le dimensioni seguenti, in relazione alla quantità nominale del contenuto:

per una quantità nominale fino a 50 grammi o millilitri l'altezza minima è di 2 millimetri,
oltre 50 e fino a 200 incluso è di 3 millimetri,
oltre 200 e fino a 1000 incluso è di 4 millimetri,
oltre 1000 è di 6 millimetri;

- le iscrizioni relative alla quantità nominale devono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione dell'imballaggio preconfezionato e comunque nello stesso campo visivo del nome del prodotto;
- è vietato accompagnare l’iscrizione relativa alla quantità nominale con indicazioni comportanti imprecisioni o ambiguità, quali “circa” o altri termini analoghi.
- gli imballaggi preconfezionati devono riportare un marchio o una iscrizione che permetta di identificare il soggetto che ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, nel caso di imballaggi preconfezionati provenienti da paesi terzi, l’importatore stabilito nell’Unione Europea.

Marchio CEE

Il marchio CEE da riportare sugli imballaggi preconfezionati conformi alle relative norme, è costituito dalla lettera minuscola "e"

Marchio CEE

- il simbolo “e” deve corrispondere esattamente a quello indicato nell’allegato I del D.M. 05/08/1976;
- il simbolo “e” non deve alterare le caratteristiche dell’imballaggio e quelle del prodotto confezionato;
- il simbolo “e” deve avere una altezza minima di 3 mm;
- il simbolo “e” deve essere collocato nello stesso campo visivo dell’indicazione della quantità nominale;
- è vietato l’apposizione di contrassegni che potrebbero generare confusione sul mercato con il marchio “e”.

Indicazione del peso sgocciolato e del peso dei prodotti congelati o surgelati

Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, deve essere indicato anche il peso netto sgocciolato dell’alimento. Quando l'alimento è stato glassato (strato di ghiaccio protettivo applicato alla superficie di un prodotto), il peso netto indicato dell'alimento non include la glassatura. (allegato IX al Reg. UE n.1169/2011).
Per «liquido di copertura» si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l’acquisto:
- acqua;
- soluzioni acquose di sali;
- salamoia
- soluzioni acquose di acidi alimentari;
- aceto;
- soluzioni acquose di zuccheri;
- soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti;
- succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di frutta o ortaggi.

Per gli alimenti che non utilizzano i liquidi di copertura compresi nell’elenco precedente non è obbligatoria l’indicazione del peso sgocciolato. La si può però applicare come indicazione volontaria.
In questo caso sono liquidi che generalmente si consumano insieme al prodotto e che determinano la scelta di acquisto.
Esempio: tonno all’olio di oliva, carciofini in olio di semi ecc.

Indicazioni in merito al controllo del peso sgocciolato e del peso nei prodotti congelati e surgelati da svolgere da parte del confezionatore sono riportate nella Guida Welmec 6.8.

Imballaggi multipli

Quando un preimballaggio è costituito da due o più preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l’indicazione della quantità netta è data indicando la quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale e il loro numero totale.
Esempio: Confezione composta da n.1 merendine: 10 x 50 g e oppure 50 g e x 10

Tali indicazioni non sono tuttavia obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere chiaramente visto e facilmente contato dall’esterno e quando almeno un’indicazione della quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale può essere chiaramente vista dall’esterno.

Il peso deve essere garantito per ogni singola confezione.

Quando un preimballaggio è costituito da due o più imballaggi individuali che non sono considerati come unità di vendita, l’indicazione della quantità netta è fornita indicando la quantità netta totale e il numero totale degli imballaggi individuali.
Esempio. Sacchetto di caramelle

Il peso è garantito dalla confezione multipla.

Riferimenti normativi: allegato IX al Reg. UE n.1169/2011

Compiti dell’ufficio Metrologia Legale

La Camera di Commercio, nell’ambito delle attività di propria competenza, demandate per la Regolazione del Mercato e per la tutela dei consumatori, vigila sul rispetto della normativa che impone al produttore di garantire che il contenuto effettivo dei preconfezionati, attraverso l’adozione di metodi di controllo, anche di tipo statistico, dei sistemi di pesatura e/o riempimento, corrisponda a quello dichiarato sulla confezione.
L’Ufficio metrologia legale pertanto è incaricato della sorveglianza presso le imprese produttrici, importatori e distributori:
- di verificare che il sistema di controllo adottato sia adeguato e correttamente applicato;
- di controllare l’etichettatura dei preconfezionati;
- di controllare l’adeguatezza e l’efficienza di tutti gli strumenti di misura utilizzati (riempitrici gravimetriche, selezionatrici ponderali, strumenti per pesare a funzionamento non automatico di controllo, ecc.);
- di verificare la presenza e correttezza delle registrazioni dei controlli effettuati;
- di eseguire prove per la verifica del contenuto effettivo.

In particolare ai sensi dell’art.15 della L. 25/10/1978, n.690, i funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. E' fatto obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo anche i preimballaggi, la manodopera ed i mezzi necessari all'esercizio del controllo.
Ai sensi dell’art.10 della L. 25/10/1978, n.690 e della Delibera della Giunta camerale del 16/07/2021, n.123 Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, dell'importatore o del detentore dei preimballaggi.

Allegati e riferimenti utili

Azioni sul documento

pubblicato il 13/07/2020 ultima modifica 16/06/2023
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