Casi normativi particolari
Casi normativi particolari
Bilance per la preparazione dei farmaci nelle farmacie
Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (bilance) utilizzati nelle farmacie per la preparazione dei farmaci galenici devono essere di tipo “legale” e con contrassegno di verifica periodica non scaduto.
In particolare la Farmacopea Ufficiale - XII edizione Tabella 6 prescrive che ogni farmacia abbia in dotazione una bilancia sensibile al mg (divisione reale (d) della scala= 0,001g) della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l'una sensibile al mg (d=0,001g) della portata di almeno 50 g e l'altra sensibile a 0,50 g (d=0,50g) della portata di almeno 2 kg.
Riferimenti normativi: art.1 c.1 lett. e) del D.Lgs. 29/12/1992, n. 517 e art. 34, c.2 R.D. 30/09/1938, n. 1706.
Bilance utilizzate in ambito medico
Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (bilance) destinati alla determinazione della massa nella prassi medica, in particolare del peso di pazienti per il loro controllo, diagnosi e cura devono essere di tipo “legale” e con contrassegno di verifica periodica non scaduto.
Rientrano tra queste bilance quelle utilizzate per pesare i pazienti nella determinazione di una diagnosi, definire una prognosi, aggiornare una cura, stabilire una terapia e ogni altra specifica necessità ricompresa nella prassi medica.
A titolo di esempio rientrano in questa tipologia di strumenti: bilance per il peso dei neonati in ambito pediatrico, bilance pesapersone professionali, bilance per sedie a rotelle in ambito geriatrico e lettini bilancia per dializzati.
Riferimenti normativi: art.1 c.1 lett. d) del D.Lgs. 29/12/1992, n. 517.
Bilance per la determinazione della “massa lorda verificata del contenitore” (Verifi ed Gross Mass packed container – VGM) nei trasporti marittimi.
L’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) è l’agenzia dell’ONU responsabile per la sicurezza delle spedizioni marittime ed ha emanato la convenzione SOLAS (Safety Of Life At Sea) la quale prevede che ogni container deve avere un peso certificato prima di essere caricato su una nave. Il caricatore è responsabile della verifica del peso del container imballato.
Per determinare il peso del container è possibile pesare il container imballato o i singoli articoli nel container, in ogni caso dovrà essere utilizzato uno strumento per pesare (bilance) di tipo “legale” e con contrassegno di verifica periodica non scaduto.
Riferimenti normativi: art.1 c.1 lett. c) del D.Lgs. 29/12/1992, n. 517, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto dirigenziale del 05/05/2016, e Circolare del Comando Generale delle Capitanerie di Porto del 31/05/2016, n. 125.
Bilance utilizzate nei Centri di raccolta veicoli usati
I centri di raccolta dei veicoli usati (autodemolitori, centri raccolta veicoli usati) al momento dell’entrata del veicolo nel centro devono provvedere alla loro pesatura.
La determinazione del peso deve avvenire mediante uno strumento per pesare (bilancia) di tipo “legale” e con contrassegno di verifica periodica non scaduto.
Riferimenti normativi: art.1 c.1 lett. c) del D.Lgs. 29/12/1992, n. 517 e all.I punto 2.1 lett. f-bis) del D.Lgs 24/06/2003, n. 209.
Bilance utilizzate nelle Centrali di betonaggio
Le Centrali di betonaggio sono un complesso d’impianti per la preparazione e distribuzione del calcestruzzo e delle malte cementizie.
La determinazione del peso dei vari componenti del calcestruzzo deve avvenire mediante uno strumento per pesare (bilancia) di tipo “legale” e con contrassegno di verifica periodica non scaduto.
Riferimenti normativi: art.1 c.1 lett. c) del D.Lgs. 29/12/1992, n. 517, D.M. 17/01/2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni e “Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato”- Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale.
Bilance utilizzate per il riempimento di estintori antincendio
Le imprese che effettuano il riempimento degli estintori antincendio, siano essi del tipo a polvere o CO2, mediante strumento per pesare a funzionamento non automatico o automatico (bilancia) devono utilizzare strumenti di tipo “legale” e con contrassegno di verifica periodica non scaduto.
Riferimenti normativi: art.1 c.1 lett. c) del D.Lgs. 29/12/1992, n. 517, e paragrafo 4.4 Controllo dell’incendio – punto.1 dell’allegato al D.M. 0309/2021 - Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Allegati e riferimenti utili