Ho ricevuto un verbale di contestazione di sanzione amministrativa
Il verbale di accertamento è l'atto con cui l'organo di vigilanza, rilevando la responsabilità della violazione commessa, ne comunica gli estremi a tutte le persone responsabili della violazione stessa, contestandola direttamente o procedendo alla notifica dell'atto nel quale è specificato l'importo della sanzione e l'autorità a cui ricorrere in caso di contestazione
Di regola sono responsabili della violazione commessa tutte le persone che amministrano e quindi ogni amministratore individualmente soggiace alla sanzione. La società è responsabile in solido, deve cioè pagare le sanzioni che gli amministratori responsabili principali non pagano.
Chiunque riceva un verbale di accertamento per violazione di una delle suddette norme può:
- effettuare il pagamento liberatorio (importo minore tra il doppio del minimo e un terzo del massimo della sanzione prevista) nel termine tassativo di 60 giorni dalla notifica del verbale. Tale pagamento estingue il procedimento.
- presentare scritti difensivi entro 30 giorni dalla notifica del verbale e/o chiedere di essere sentiti dall'organo competente.
Cosa fa l’Ufficio Sanzioni
Se non si estingue il procedimento con il pagamento liberatorio o se vengono presentati scritti difensivi, l'ufficio sanzioni esamina la posizione del soggetto interessato ed effettua l'istruttoria emettendo ordinanza
- di archiviazione
oppure - di ingiunzione di pagamento di una somma compresa tra il minimo e il massimo della sanzione
In quest’ultimo caso, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza presentando la documentazione dell'avvenuto pagamento per la chiusura del procedimento all'Ufficio Sanzioni. Il sanzionato che si trovi in condizioni disagiate può presentare richiesta di rateizzazione, entro 30 gg. dalla data di notifica dell'ordinanza, fornendo la prova delle asserite difficoltà finanziarie.
Il termine per l'emissione dell'ordinanza è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Contro l'ordinanza che ingiunge il pagamento della sanzione è ammessa opposizione all'Autorità competente (Giudice di Pace o Tribunale) entro 30 giorni dalla notifica.
Qualora entro 30 giorni dalla notifica non intervenga il pagamento della somma ingiunta e non sia presentato ricorso, l'Ufficio procede alla riscossione forzata mediante emissione di ruolo esattoriale.