Legalizzazione di firma
La competenza a "legalizzare le firme sugli atti e documenti da valere davanti ad Autorità estere" è attribuita alle Camere di commercio tranne che sugli atti e documenti da presentare nei paesi aderenti alla -Convenzione dell'Aja (5 ottobre 1961) per i quali la competenza spetta alla Prefettura che appone la cd. "Apostille". Il report generale degli Stati aderenti alla Convenzione può essere consultato nel sito HCCH oppure nei siti delle Prefetture ( Prefettura-U.T.G. di Ancona - Ufficio Legalizzazioni)
Con il visto di legalizzazione (ex visto Upica) un funzionario camerale legalizza la firma di un altro funzionario camerale che ha firmato il certificato di origine o apposto il visto poteri di firma o di deposito su un documento per l'estero (fattura, dichiarazione ecc).
Il visto di legalizzazione può essere anche apposto sul certificato camerale in lingua inglese, ma mai sulle visure.
La legalizzazione apposta dalla Camera di commercio non sempre è sufficiente a perfezionare la validità del documento all'estero; i Paesi arabi, in particolare, possono richiedere che il documento vistato e legalizzato dalla Camera di commercio venga ulteriormente vistato da organismi intermedi (es. Joint Italian Arab Chamber - JIAC) o dal proprio Consolato.
La richiesta di visto deve essere presentata per via telematica tramite accesso alla piattaforma Telemaco "Certificazioni per l'estero" ( Cert'O)