Certificati e attestazioni diverse
Modalità di richiesta visto
La richiesta di visto deve essere presentata alla Camera di commercio del luogo in cui l'impresa ha la sede legale o unità locale iscritta al Registro delle Imprese o al REA
Va effettuata con modalità telematica tramite la piattaforma Telemaco - Certificazioni per l'estero (Cert'O), selezionando come tipologia di pratica Richiesta visti, autorizzazioni e copie certificati e allegando la dichiarazione. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante o procuratore e riportare il timbro dell’impresa, il nome, il cognome e l’immagine della firma autografa del sottoscrittore (la scansione della dichiarazione va fatta a partire dal documento originale, cioè firmato in modo autografo).
NOTA BENE: la pratica va trasmessa con Cert'O richiedendo:
- la stampa in azienda se l'impresa accerta che sulla dichiarazione non è richiesta la firma autografa (a penna) del funzionario camerale.
- la stampa in Camera di commercio qualora l'impresa deve inviare al cliente la dichiarazione con la firma autografa (a penna) del legale rappresentante e/o del funzionario camerale
Per maggiori informazioni sulle modalità di ritiro del documento con il visto camerale (solo in caso di stampa in Camera di commercio) si consiglia di contattare gli uffici (tutti i giorni tranne il sabato, dalle 12.00 alle 13.00).
Casi particolari
L'ufficio non appone il visto su:
- dichiarazioni discriminatorie, incompatibili con le convenzioni internazionali e con le leggi nazionali, indicanti ad esempio che le merci non contengono prodotti originari di alcuni paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte nelle black list;
- lettere di invito in Italia a favore di cittadini di paesi terzi: in questo caso è necessario richiedere informazioni alle ambasciate o consolati italiani presenti nel paese di provenienza del cittadino straniero;
- richiesta per visto di affari: si tratta di un atto notorio. In base alla legge, pertanto, non deve essere autenticata, ma firmata in originale e accompagnata dalla carta di identità del firmatario.
- dichiarazioni contenenti attestazioni di origine non preferenziale della merce a meno che contestualmente o preventivamente non sia stato emesso anche il certificato di origine.
Il divieto di apposizione del visto non riguarda le dichiarazioni di origine preferenziale, riferite ad accordi commerciali fra l'Unione Europea e determinati Paesi né dichiarazioni di produzione, purché riscontrabili dalle informazioni del registro imprese.
Costi e modalità di pagamento
Per ogni visto è dovuto un diritto di segreteria di 3 euro. I diritti sono detratti dal prepagato costituito nell'area riservata di Telemaco.