Carnet ata

Il Carnet ATA (acronimo delle parole francesi e inglesi “Admission temporaire/Temporary admission”) è un documento doganale internazionale, sostitutivo dei documenti doganali nazionali di esportazione e di importazione temporanea ( istituito dalla Convenzione doganale di Bruxelles del 6/12/1961 e ratificata dall’Italia con D.P.R. 18.3.1963 n. 2070), che facilita e favorisce la circolazione internazionale delle merci in temporanea importazione o esportazione.

Il rilascio dei Carnet ATA verso la Federazione russa  e l'Ucraina è attualmente sospeso a causa del venir meno delle garanzie cauzionali, che sono alla base dell'operatività del sistema ATA, in caso di eventi bellici. Il rilascio di Carnet ATA verso la Bielorussia sarà invece oggetto di valutazione

A che cosa serve

Il Carnet A.T.A. (acronimo dell'espressione francese e inglese "Admission Temporaire/Temporary Admission") è un documento doganale internazionale che consente l'introduzione temporanea delle merci destinate a fiere e mostre, di materiale professionale o campioni commerciali senza dover pagare dazi e IVA alla dogana, purché le merci siano reimportate entro i termini indicati nel carnet. Rappresenta un'utile alternativa alla normale procedura doganale di esportazione ed importazione temporanea che semplifica le operazioni di sdoganamento ed esonera il titolare dall'obbligo di depositare presso la dogana del paese d'importazione temporanea una cauzione o l'ammontare dei diritti doganali a garanzia della mancata riesportazione della merce.

Ciò è reso possibile dagli "enti garanti" del sistema A.T.A. presenti in ogni  Paese aderente alla Convenzione, i quali sono tenuti ad anticipare alle dogane straniere le somme loro richieste per irregolarità riscontrate sui Carnets A.T.A. emessi nei rispettivi Paesi.
L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, con sede a Roma, è l'ente garante per l'Italia del sistema A.T.A..

L'emissione e la gestione dei Carnets A.T.A. viene effettuata dalle Camere di commercio.
Il Carnet A.T.A. costituisce una facilitazione della quale gli interessati possono facoltativamente avvalersi, restando quindi liberi di richiedere in ciascun Paese l'esportazione o l'importazione temporanea o il transito delle merci ammissibili a mezzo del carnet, secondo la normale procedura e con gli ordinari documenti previsti per tale genere di operazioni.

Il Carnet A.T.A. non serve nel caso di viaggi nel territorio dell’Unione Europea, poiché al suo interno vige la libera circolazione delle merci.

Paesi aderenti alla Convenzione ATA 

Prima di presentare l'istanza di rilascio si consiglia di consultare l'Elenco dei Paesi aderenti alla convenzione ATA e le regole in vigore  per verificare se lo Stato in cui si intende  effettuare la spedizione temporanea aderisce alla Convenzione ATA e se ha adottato eventuali restrizioni (lingua di compilazione, periodo di validità,  utilizzo ecc.) 

Quando si può utilizzare

I Carnets ATA e i Carnet CPD China -Taiwan possono generalmente essere utilizzati per esportazione temporanea di:

· merci destinate a fiere, mostre, esposizioni, congressi o manifestazioni

· campioni commerciali

· materiale professionale

Tuttavia l'Amministrazione doganale di ciascun Paese può limitarne l'utilizzo .

L'elenco dettagliato delle merci da esportare temporaneamente è presente nel modello di domanda

Merci ESCLUSE dal Carnet ATA

- beni di consumo non durevoli come ad esempio prodotti alimentari, materiale pubblicitario o gadget, in quanto per loro natura non sono destinati ad essere riesportati;
- merci temporaneamente importate per essere sottoposte a lavorazione/trasformazione o riparazione.

Tipologia di carnet

Il Carnet è disponibile in due formati, base e standard.
Il formato base è utilizzabile solo per due viaggi e non consente l'integrazione con ulteriori fogli interni. Tale Carnet si estingue una volta esaurite le operazioni ammesse con la dotazione prevista, anche se ciò dovesse avvenire prima della scadenza dei 12 mesi di validità.
Il formato standard  permette l'esecuzione di quattro o più viaggi e consente l'integrazione di ulteriori fogli interni nell'arco di validità del carnet (12 mesi)

Il Carnet A.T.A. si compone:
di una sovra-copertina, contenente sul retro tutte le principali informazioni sul suo corretto utilizzo;
di una copertina di colore verde e di un numero variabile di fogli di vario tipo e colore, a seconda dell'uso cui sono rivolti, detti souche e volet.
La copertina verde riporta nella prima facciata le indicazioni generali indispensabili per l’utilizzo, nella seconda la lista descrittiva delle merci per le quali il Carnet è rilasciato, nella terza le avvertenze per l'uso del documento e nella quarta la lista delle Associazioni garanti dei vari Paesi.
I fogli souche, compilati contestualmente al volet e timbrati dalle dogane, riportano sul fronte e sul retro le matrici del Carnet e rimangono uniti alla copertina verde quale attestazione dell'operazione doganale avvenuta. I volets – costituiti da fogli distaccabili pari al numero delle souche - vengono trattenuti dalle diverse dogane attraversate. In sostanza, il volet costituisce la dichiarazione doganale mentre la relativa souche, che rimane a corredo del documento, rappresenta la prova unica dei vari passaggi attraverso le frontiere.
Il Carnet è stampato in francese o in inglese e talvolta nella lingua ufficiale del Paese di emissione. In Italia è stampato in francese e in inglese.

Carnet  CPD China -Taiwan

E' un documento analogo al Carnet ATA ma valido solo per la Cina-Taiwan ( Taiwan, non essendo riconosciuto dall’O.N.U. come Paese indipendente, non ha potuto accedere alla Convenzione ATA )

Sostanzialmente le regole per l’utilizzo del Carnet C.P.D. CHINA -TAIWAN ricalcano quelle del Carnet ATA, sebbene, nella forma e nella disposizione grafica, il documento sia diverso. A livello di garanzie e di norme per il rilascio valgono le stesse disposizioni applicate per il Carnet ATA

Persone abilitate all'uso del carnet

L'uso del Carnet è ammesso solo da parte del titolare del documento o di un suo rappresentante (indicare i dati del soggetto che effettuerà le operazioni doganali), il cui nominativo dovrà essere indicato nel modello di domanda e sarà poi riportato nell'apposito spazio della copertina verde del carnet (casella B) .

Nel caso in cui il rappresentante sia uno spedizioniere doganale il suo nominativo va indicato in casella B . Lo spedizioniere in base alle leggi doganali può effettuare tutte le operazioni senza necessità di alcuna delega.

Qualora il rappresentante non sia conosciuto al momento della richiesta di rilascio del Carnet o in caso di un numero elevato di rappresentanti deve essere inserita nel modello di domanda ( e successivamente nella casella B del foglio verde)  la dicitura “ogni soggetto autorizzato” / “any authorized representative” e allegata al carnet la delega al/i rappresentante/i su carta intestata dell’impresa, timbrata dalla Camera di commercio.

Modalità di richiesta del carnet

I carnet ATA possono essere richiesti da: 

  • Imprese - alla Camera di commercio della provincia in cui si trova la  sede legale o l'unità locale
  • Privati - alla Camera di commercio ove è ubicata la loro residenza
  • Professionisti - alla Camera di commercio ove si trova l'esercizio della propria attività

La modalità di  richiesta del carnet varia in base al soggetto richiedente 

Imprese iscritte al Registro Imprese

Dal 1 aprile 2023 le imprese iscritte al Registro Imprese devono richiedere il Carnet ATA  con modalità telematica attraverso la Piattaforma Cert'O

Per le modalità di predisposizione della pratica  e della LISTA MERCI consultare:

ISTRUZIONI(per lista merci vedi punto 6)

- SLIDES

Soggetti non iscritti al Registro Imprese 

I  soggetti non iscritti al Registro Imprese  (es. associazioni) devono inviare la richiesta di Carnet ATA  all’indirizzo cciaa@pec.marche.camcom.it, allegando:

Per la redazione della lista merci consultare

- Regole per la redazione della lista merci  

- Regole per la compilazione del FILE TEMPLATE lista merci

- Esempio lista merci

  • prova del pagamento della garanzia assicurativa
  • attestazione del versamento dei diritti di segreteria.

Garanzia assicurativa

Il rilascio del Carnet ATA è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di garanzie, per le quali sono previste modalità diverse a seconda del tipo di merci o del valore complessivo dei Carnet rilasciati nel corso dell'anno solare alla stessa impresa, o a seconda se si tratti di soggetti iscritti o meno al Registro delle imprese . 

La garanzia assicurativa viene richiesta in quanto, in  caso di contestazione da parte delle autorità doganali estere, l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, ente garante per l'Italia del servizio  ATA, anticipa alle dogane straniere le somme eventualmente richieste per irregolarità riscontrate sui Carnet A.T.A. emessi nel nostro Paese ma recupera  poi la somma versata avvalendosi della polizza assicurativa. L'impresa assicurativa ha diritto di rivalsa nei confronti del titolare del Carnet della somma pagata, aumentata degli interessi e delle spese accessorie. 

A seguito di gara pubblica a livello europeo per la selezione della Compagnia alla quale affidare il servizio di cauzionamento per il rilascio dei Carnet ATA e CPD  è risultata nuovamente aggiudicataria la Società Generali Italia S.p.A., con la quale è stata siglata la nuova Convenzione nazionale che entrerà in vigore dal 25 ottobre 2023

La garanzia assicurativa va prestata secondo le indicazioni di seguito indicate.  Tutte le procedure e le condizioni di garanzia si applicano integralmente anche ai Carnet CPD China/Taiwan e ai Carnet digitali.

Merci varie

1. Rilascio carnet con sistema assicurativo in automatico

Questa procedura può essere utilizzata: 

  • dalle imprese   iscritte al Registro delle Imprese camerale che non risultino assoggettate a procedure concorsuali, ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria o ad altri provvedimenti similari che pregiudichino la gestione dell'impresa
  • dalle imprese non plurilocalizzate (che non abbiano, cioè, unità locali in più province con iscrizione presso più Camere di commercio) 
  • quando il valore delle merci non è superiore a € 200.000,00  (importo derivante dall'accumulo progressivo del valore di uno o più carnets emessi nell'anno solare) 

Il  premio è pari allo 0,675% del valore complessivo della merce . Per un valore fino a € 8.334,00 il  premio minimo, per arrotondamento, è fissato  in  56 euro .

Il versamento del premio va effettuato su c/c postale o con bonifico intestato all'Agenzia Generali Italia S.p.A. di riferimento . Nella causale scrivere " Accordo Unioncamere - Agenzia Generali Italia: garanzia assicurativa Carnet ATA".

Per i carnet ata rilasciati con il sistema assicurativo in automatico le polizze saranno inviate successivamente  dalle Agenzie Generali Italia S.p.A. alla Camera di commercio

2. Rilascio carnet dietro presentazione della polizza cauzionale

Questa procedura può essere utilizzata quando: 

  • il richiedente è soggetto non iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio
  • il richiedente è impresa plurilocalizzata
  • il valore delle merci supera la soglia di € 200.000,00 derivante dall'accumulo progressivo del valore di uno o più carnets emessi nell'anno solare 

Per richiedere la polizza, l’Impresa dovrà presentare all’Agenzia Generali Italia S.p.A. l’apposito modulo RICHIESTA POLIZZA MERCI VARIEvistato dalla Camera di Commercio.

La polizza è emessa  per un importo pari al valore delle merci e su di essa  deve essere esplicitata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio

ECCEZIONE: nel caso in cui l'impresa è plurilocalizzata è possibile utilizzare  la procedura  semplificata  di rilascio in automatico della polizza di cauzionamento a condizione che l'impresa  si impegni con propria dichiarazione scritta a richiedere i Carnets presso un'unica Camera di Commercio, dandone informazione a tutte le Camere sedi di proprie unità principali o locali . La dichiarazione vale per l'anno solare (inteso dal 1 gennaio al 31 dicembre).

Merci orafe

Per le merci orafe, il carnet viene rilasciato a condizione che sia presentata la polizza assicurativa  emessa da una Agenzia Generali Italia S.p.A. 

La polizza fideiussoria è emessa fino all'ammontare di Euro 200.000,00 di valore assicurato (Euro 400.000,00 di valore della merce) presentando all’agenzia assicurativa il modulo di “RICHIESTA POLIZZA MERCI ORAFE” vistato dalla Camera di Commercio. Il plafond di Euro 200.000,00 è determinato dalle polizze emesse allo stesso contraente e ancora in vigore alla data della richiesta.

L'importo del premio da corrispondere all'Agenzia Generali Italia S.p.A. è pari allo 0,3375%  sul 50% del valore delle merci. Il premio minimo, per arrotondamento,  è fissato in 56 euro e copre un valore massimo di € 16.667,00 

Premio minimo e arrotondamenti

Il premio minimo è arrotondato a € 56,00,  mentre per valori superiori gli arrotondamenti sono i seguenti:
  • per decimali da 00 a 25 arrotondare per difetto ➡️ premio lordo XX,00
  • per decimali da  26 a 50 arrotondare per eccesso ➡️ premio lordo XX,50
  • per decimali da 51 a 75 arrotondare per difetto ➡️ premio lordo XX,50
  • per decimali da 76 a 99 arrotondare per eccesso ➡️ all’intero superiore ,00

Elenco Agenzie Generali Italia delle Marche

Durata del carnet

I Carnet A.T.A. sono rilasciati con validità 12 mesi, tuttavia le Autorità doganali del Paese d'importazione hanno la facoltà di abbreviare il periodo di permanenza delle merci nel proprio territorio; in tal caso, per evitare il pagamento dei diritti doganali, è necessario che le merci siano riesportate entro la data fissata dalla dogana.
Il Carnet deve essere restituito alla Camera di commercio emittente entro otto giorni dalla data di scadenza di validità del documento

Smarrimento del carnet

In caso di smarrimento/furto di un Carnet A.T.A., il titolare dovrà produrre alla Camera di commercio la denuncia di smarrimento/furto presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Se la merce oggetto del Carnet è all'estero oppure se non è ancora stata effettuata l'operazione di reimportazione nell'Unione Europea, il titolare richiederà il duplicato del Carnet. Per richiedere il duplicato va presentata:

- richiesta di duplicato su carta intestata dell’impresa, firmata dal legale rappresentante;
- denuncia di smarrimento/furto presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'Unioncamere rilascerà la copertina di colore verde del Carnet A.T.A. con la dicitura "duplicato". Il duplicato sarà utilizzato esclusivamente per portare a termine l'operazione doganale in corso.
In caso di smarrimento/furto, del Carnet dopo la presa in carico da parte della dogana comunitaria, prima di procedere con l'importazione temporanea all'estero, il titolare dovrà far vistare la nuova copertina dalla dogana che ha effettuato l'operazione di esportazione.
Il titolare del Carnet è responsabile delle conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del Carnet smarrito o sottratto.

Carnet sostitutivo

Quando il Carnet sta per scadere e la merce oggetto del documento non può essere riesportata dal Paese estero entro i termini previsti, l'operatore deve verificare che la Dogana locale accetti un Carnet sostitutivo.

In caso affermativo, prima della scadenza del "vecchio" carnet, può essere richiesto un Carnet che sostituisca quello in scadenza; esso avrà validità di un anno dalla nuova emissione.

L'operatore otterrà il Carnet sostitutivo presentando la stessa documentazione e pagando le stesse somme richieste per il rilascio di un Carnet nuovo (compresa la polizza assicurativa). Il titolare dovrà far vistare la nuova copertina alla dogana che ha effettuato l'operazione di esportazione.

Nel caso in cui la dogana locale non accetti il Carnet sostitutivo, la merce dovrà essere riesportata entro i termini concessi. In caso contrario andranno pagati i diritti doganali.

Norme di utilizzo

l Carnet rilasciato dalla Camera di commercio, per essere reso valido agli effetti doganali, deve essere presentato unitamente alle merci ad una dogana dell'Unione Europea che provvederà a prenderlo in carico ed eventualmente ad apporre i marchi di identificazione sulle singole merci. Tale operazione viene effettuata al momento dell'uscita e può essere eseguita presso una dogana di confine o una dogana interna. Al fine di evitare attese alle dogane di confine è preferibile che tale operazione venga eseguita presso la dogana interna più vicina.

Per i prodotti orafi, la dogana normalmente richiede le fotografie e le fotocopie della merce.

Per le opere d'arte occorre avere il benestare delle Belle Arti. Quando le merci da esportare sono soggette al vincolo dell'autorizzazione ministeriale, è necessario presentare la stessa alla dogana di uscita.

Al passaggio delle varie frontiere, a partire dall'uscita dal territorio doganale comunitario fino all'entrata in un Paese extracomunitario e successivamente all'uscita da un Paese extracomunitario fino al rientro in territorio doganale comunitario, è necessario presentare le merci ed il Carnet stesso alla dogana - previa compilazione rispettivamente dei "volet" di "esportazione" "importazione" "riesportazione" "reimportazione" - ed esigere i timbri doganali sulle rispettive "souches". In caso di viaggi in cui sia effettuata un'esportazione o una reimportazione parziale, occorre verificare che, nell'apposito spazio, siano riportati i numeri d'ordine degli articoli oggetto dell'operazione doganale, sulla base di quanto indicato sul retro del foglio verde della copertina.

Qualora l'operatore intenda spedire le merci sotto vincolo cauzionale, da una dogana di confine ad una interna di un Paese estero, oppure quando intenda soltanto attraversare un Paese estero, dovrà compilare i "volet" di transito. Per ogni operazione di transito vengono utilizzati due fogli azzurri .

E' importante non confondere la durata di validità del Carnet con il termine per la riesportazione (che viene indicato dalla dogana estera sulla "souche" di importazione o di transito), termine entro il quale le merci devono essere riesportate dal Paese nel quale sono state temporaneamente importate o in transito. Questo termine va rigorosamente rispettato, poiché anche il ritardo di un solo giorno fa sorgere l'obbligo del pagamento dei diritti doganali.

Al fine di agevolare gli operatori è consentita la reimportazione frazionata della merce: potrà essere effettuata l'operazione di reimportazione definitiva solo per alcuni articoli, riservandosi di effettuare la reimportazione dei restanti articoli successivamente. Si rammenta tuttavia che la "souche di reimportazione" è l'unico documento che possa essere presentato alle autorità doganali estere a dimostrazione dell'uscita delle merci dai rispettivi Paesi, quando risulti mancante la "souche di riesportazione". Per essere titolo sostitutivo della "souche di riesportazione", la "souche di reimportazione" deve essere vistata dalla dogana entro la data di validità del Carnet o prima del termine fissato dalle Autorità doganali estere per la riesportazione.

Qualora l'utilizzatore del Carnet intenda lasciare tutte le merci o parte delle stesse definitivamente in un Paese estero, nel quale sono state importate temporaneamente, oltre ad osservare le norme di controllo del commercio estero vigenti in quel Paese, dovrà farne richiesta alle autorità doganali estere, pagando i relativi diritti e facendo annotare tale pagamento sulla "souche di riesportazione". Al rientro nell'Unione Europea occorre ugualmente far vistare il Carnet alla dogana comunitaria al fine di ottenere la trasformazione in definitiva della temporanea esportazione.

Al termine dell'utilizzo del Carnet, e comunque entro gli otto giorni successivi alla data di scadenza, il Carnet deve essere restituito alla Camera di commercio che ne ha curato l'emissione, corredato di tutte le "souches" relative ai fogli utilizzati, nonché dei fogli non utilizzati nel numero a suo tempo rilasciati dalla Camera di commercio.

Qualora il Carnet, anche se regolarmente utilizzato, non venga restituito entro gli otto giorni previsti, il titolare sarà tenuto a rimborsare le eventuali somme anticipate dall'Unioncamere.

Costi

Carnet ATA formato base: euro 70,00 + IVA (€ 85,40)

Carnet ATA formato standard: euro 100,00 + IVA (€ 122,00)

Fogli aggiuntivi: cad. euro 1,00 + IVA (€ 1,22)

Carnet CPD China/Taiwan: € 70,00 + IVA (€ 85,40) 

Gli importi  possono essere pagati:

  • in fase di richiesta telematica del carnet ATA, tramite la procedura Pago Pa presente all'interno del portale Cert'O . 
    In base alle scelte effettuate dall'utente quando clicca sul pulsante "Paga", il sistema  determina automaticamente l'importo indirizzando l'utente alle pagine del nodo dei pagamenti PagoPA. Effettuate le necessarie operazioni di pagamento il sistema reindirizza l'utente alle pagine del portale di partenza per spedire la pratica .
  • prima del ritiro del carnet in una delle seguenti modalità: 
  1. utilizzando il sistema informatizzato dei pagamenti della PA (SIPA) e fornendo poi l'attestazione  dell'avvenuto pagamento.  Per utilizzare tale procedura occorre: 
      1.      - selezionare dal menù a tendina "servizio" la voce "Carnet Ata";

             - inserire nella "causale" il codice fiscale dell'impresa per cui si effettua il versamento  oltre ad una specifica relativa all'oggetto del pagamento;

             - inserire l'importo che si deve versare;

             - inserire dati anagrafici del pagante

             - procedere con il pagamento online. Se il pagamento va a buon fine l'utente  riceve via e-mail l'attestazione di avvenuto pagamento;

            b. tramite procedura PagoPa previa richiesta dell'avviso di pagamento al link:  https://www.marche.camcom.it/strumenti-e-servizi/pagopa-avviso-di-pagamento . E' consigliabile produrre l'attestazione dell'avvenuto pagamento quando si ritira il Carnet Ata.

      Allegati e Riferimenti Utili

      Azioni sul documento

      pubblicato il 10/07/2020 ultima modifica 27/11/2024
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