Registro nazionale dei gas fluorurati
Registro nazionale dei gas fluorurati ad effetto serra
Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n. 43 del 27/01/2012.
Il D.P.R. 16/11/2018, n.146
il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità-notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
L'articolo 15 del D.P.R conferma l'obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
Il Registro è suddiviso nelle seguenti sezioni:
Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione;
Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;
Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all'obbligo di certificazione;
Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.
Tra i soggetti obbligati all'iscrizione rientrano le persone fisiche e le imprese che svolgono attività di:
- installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- installazione manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.
La domanda di iscrizione deve essere presentata telematicamente, attraverso il sito www.fgas.it.
L’accesso al portale avviene con firma digitale della persona interessata o del legale rappresentante dell’impresa oppure con SPID (sistema di identità digitale). Nel caso di soggetto terzo è necessaria idonea delega, il modulo viene generato all’atto dell’iscrizione in automatico dal sistema o, in alternativa, può essere scaricato dal sito www.fgas.it (informazioni utili > modulistica ed istruzioni).
L'iscrizione al Registro viene gestita dalla Camera di commercio competente, ossia quella del capoluogo di regione o di provincia autonoma dove risiede la persona fisica oppure dove è iscritta la sede legale dell'impresa.
Sul sito fgas sono disponibili una guida e alcuni video per facilitare la compilazione della richiesta di iscrizione.
Novità introdotte
Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l'iscrizione, a seguito dell'attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all'iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione (art. 10).
I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati. Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.
Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'iscrizione della persona fisica e dell'impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.
Per saperne di più sul Registro consulta le FAQ.
la costituzione e la gestione di una banca dati ai fini della raccolta e della conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature
Sul portale Banca Dati F-gas è stata resa disponibile la scrivania venditori alla quale devono accedere i venditori che si iscrivono al Registro, secondo quanto previsto dall'art. 16 c.9 del DPR 146/2018. Per ulteriori approfondimenti consulta le FAQ.
Diritti Segreteria Registro Fgas
Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro versano, alle Camere di commercio competenti per territorio, i diritti di segreteria, previsti dal Decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/07/2012.
Organismi di certificazione |
Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni |
25,00 € |
Organismi di certificazione |
Inserimento informazioni relative ai certificati rilasciati, confermati o rinnovati |
10,00 € |
Imprese |
Iscrizioni |
21,00 € |
Imprese |
Riconoscimento certificati rilasciati dall'estero |
25,00 € |
Imprese |
Variazioni |
9,00 € |
Persone |
Iscrizioni |
13,00 € |
Persone |
Riconoscimento certificati rilasciati dall'estero |
15,00 € |
Persone |
Variazioni |
9,00 € |
Persone |
Dichiarazione di possesso dei requisiti per l'esenzione o per la deroga |
13,00 € |
I versamenti da effettuare per le pratiche di iscrizione persona ed impresa sono i seguenti:
- per le persone 13,00 € di diritto di segreteria e 16,00 € di imposta di bollo
- per le persone che chiedono il riconoscimento del certificato rilasciato all'estero : 15,00 € di diritto di segreteria e 16,00 € di imposta di bollo
- per le imprese 21,00 € di diritto di segreteria e 16,00 € di imposta di bollo
- per le imprese che chiedono il riconoscimento del certificato rilasciato all'estero : 25,00 € di diritto di segreteria e 16,00 € di imposta di bollo
I versamenti da effettuare per la presentazione di una pratica di variazione persona o variazione impresa al Registro sono i seguenti:
- 9,00 € di diritto di segreteria e 16,00 € di imposta di bollo.
Il pagamento può essere unico per l'imposta di bollo e il diritto di segreteria (per esempio 29 euro per l'iscrizione di una persona fisica e 37 euro per l'iscrizione di un'impresa), ma deve essere effettuato separatamente per ogni singola persona o impresa con le seguenti modalità:
- tramite Telemaco Pay;
- con carta di credito;
- Sistema PagoPa Scegliendo PagoPa si viene indirizzati alla pagina del pagamento definita dal portale PagoPA (rete di istituti bancari aderenti a tale sistema). Da questo portale si può scegliere di pagare con carta di credito, con bonifico o con bollettino postale online. È obbligatorio indicare il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento e un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la quietanza del pagamento.
Per saperne di più:
F.A.Q.
Domande frequenti - Registro F-gas
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