Registro nazionale dei gas fluorurati

Registro nazionale dei gas fluorurati ad effetto serra

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n. 43 del 27/01/2012.

Il D.P.R. 16/11/2018, n.146

il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità-notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;

L'articolo 15 del D.P.R conferma l'obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Il Registro è suddiviso nelle seguenti sezioni:

Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione;
Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;
Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all'obbligo di certificazione;
Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Tra i soggetti obbligati all'iscrizione rientrano le persone fisiche e le imprese che svolgono attività di:

- installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- installazione manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.

La domanda di iscrizione    deve essere presentata telematicamente, attraverso il sito www.fgas.it.

L’accesso al portale avviene con firma digitale della persona interessata o del legale rappresentante dell’impresa oppure con SPID (sistema di identità digitale). Nel caso di soggetto terzo è necessaria idonea delega, il modulo viene generato all’atto dell’iscrizione in automatico dal sistema o, in alternativa, può essere scaricato dal sito www.fgas.it (informazioni utili > modulistica ed istruzioni).

L'iscrizione al Registro viene gestita dalla Camera di commercio competente, ossia quella del capoluogo di regione o di provincia autonoma dove risiede la persona fisica oppure dove è iscritta la sede legale dell'impresa.

Sul sito fgas sono disponibili una guida e alcuni video per facilitare la compilazione della richiesta di iscrizione.

Novità introdotte

Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l'iscrizione, a seguito dell'attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all'iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione (art. 10).
I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati. Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'iscrizione della persona fisica e dell'impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

Per saperne di più sul Registro consulta le FAQ.

la costituzione e la gestione di una banca dati ai fini della raccolta e della conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature
Sul portale Banca Dati F-gas è stata resa disponibile la scrivania venditori alla quale devono accedere i venditori che si iscrivono al Registro, secondo quanto previsto dall'art. 16 c.9 del DPR 146/2018. Per ulteriori approfondimenti consulta le FAQ.

Diritti Segreteria Registro Fgas

Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro versano, alle Camere di commercio competenti per territorio, i diritti di segreteria, previsti dal Decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/07/2012.

Organismi di certificazione

Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni

25,00 €

Organismi di certificazione

Inserimento informazioni relative ai certificati rilasciati, confermati o rinnovati

10,00 €

Imprese

Iscrizioni

21,00 €

Imprese

Riconoscimento certificati rilasciati dall'estero

25,00 €

Imprese

Variazioni

  9,00 €

Persone

Iscrizioni

13,00 €

Persone

Riconoscimento certificati rilasciati dall'estero

15,00 €

Persone

Variazioni

  9,00 €

Persone

Dichiarazione di possesso dei requisiti per l'esenzione o per la deroga

13,00 €

I versamenti da effettuare per le pratiche di iscrizione persona ed impresa sono i seguenti:

- per le persone 13,00 € di diritto di segreteria e 16,00  € di imposta di bollo
- per le persone che chiedono il riconoscimento del certificato rilasciato all'estero : 15,00 € di diritto di segreteria e 16,00  € di imposta di bollo
- per le imprese 21,00 € di diritto di segreteria e 16,00 € di imposta di bollo
- per le imprese che chiedono il riconoscimento del certificato rilasciato all'estero : 25,00 € di diritto di segreteria e 16,00  € di imposta di bollo

I versamenti da effettuare per la presentazione di una pratica di variazione persona o variazione impresa al Registro  sono i seguenti:

-   9,00 € di diritto di segreteria  e 16,00  € di imposta di bollo.

Il pagamento può essere unico per l'imposta di bollo e il diritto di segreteria (per esempio 29 euro per l'iscrizione di una persona fisica e 37 euro per l'iscrizione di un'impresa), ma deve essere effettuato separatamente per ogni singola persona o impresa con le seguenti modalità:

  • tramite Telemaco Pay;
  • con carta di credito;
  • Sistema PagoPa Scegliendo PagoPa si viene indirizzati alla pagina del pagamento definita dal portale PagoPA (rete di istituti bancari aderenti a tale sistema). Da questo portale si può scegliere di pagare con carta di credito, con bonifico o con bollettino postale online. È obbligatorio indicare il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento e un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la quietanza del pagamento.  

Per saperne di più:

https://www.fgas.it/

F.A.Q.

Domande frequenti - Registro F-gas

Domande frequenti - Banca Dati F-gas

Modulistica ufficio ambiente

Modulistica Ufficio Ambiente

Allegati e riferimenti utili

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pubblicato il 15/07/2020 ultima modifica 22/11/2024
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