Deposito bilancio d'esercizio e elenco soci

Istruzioni per la predisposizione e compilazione.
Guida Nazionale

Per la compilazione della pratica per il deposito del bilancio d'esercizio e dell'elenco soci (unicamente per Società per azioni, S.a.p.a. e Società Consortili per azioni), è disponibile il seguente
Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese. 

Le stesse informazioni sono disponibili, per adempimento, anche nella Guida SARI Marche

La tassonomia XBRL da utilizzare

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2020 è la versione “2018-11-04”.

La tassonomia è disponibile e scaricabile sul sito dell’AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE oltre che dal sito di XBRL ITALIA.

A partire dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti:

  • la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva;
  • la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016.

Si ricorda, infine, che tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non utilizzabili per il deposito dei bilanci.

Predisposizione e deposito del bilancio

Le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci (per le SPA, le SAPA e le SCpA), sono disponibili al seguente link:
http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci

  • Il deposito del bilancio di esercizio non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.
  • Il deposito del bilancio finale di liquidazione, a differenza del bilancio annuale, rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica. Il modello per depositarlo non è il B ma l'S3.
  • Questa Camera di Commercio non accetta il deposito di bilanci non approvati dall'assemblea dei soci.

Società per azioni, S.a.p.a. e Società Consortili per azioni devono depositare l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio o riconfermare quello presentato in precedenza qualora non ci siano variazioni dovute a trasferimenti di azioni, aumento/riduzione del capitale sociale o altre operazioni sulle azioni. 

Sottoscrizione della pratica e degli atti

Gli atti e i documenti che compongono la pratica possono essere sottoscritti solamente con una delle seguenti modalità:

1) Presentazione a cura del professionista incaricato ai sensi dell’art. 31, Legge 340/2000

SOTTOSCRIZIONE:

La pratica e gli atti sono sottoscritti digitalmente dal professionista incaricato ai sensi dell’art. 31, Legge 340/2000, come modificato dall’art. 2, comma 54, Legge n° 350/2003

COMPILAZIONE E DICITURE:

In calce ad ogni documento (compreso il file xbrl) deve essere inserita la seguente dicitura:
"Il sottoscritto professionista incaricato dal legale rappresentante della società alla presentazione della pratica attesta, ai sensi dell'art. 31, comma 2, quinquies della legge 340/2000, che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società".

Nel quadro note della distinta deve essere inserita la seguente dichiarazione:
"Il sottoscritto…… , iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di …… al n…, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all’assolvimento del presente  adempimento come previsto dall’art. 31 della L. 340/2000”

Qualora il professionista sia in possesso del certificato di ruolo potrà omettere i dati identificativi della sua iscrizione, ma dovrà comunque dichiarare di “essere stato incaricato dal legale rappresentante protempore della società all’assolvimento del presente adempimento di deposito di bilancio.

2) Presentazione a cura dell’amministratore (caso in cui tutti i soggetti intervenuti sottoscrivono digitalmente i rispettivi documenti facenti parte della pratica)

SOTTOSCRIZIONE:

La distinta relativa al modulo B deve essere sottoscritta digitalmente da un amministratore.

Gli allegati (originali informatici) devono essere sottoscritti digitalmente dai soggetti obbligati (a titolo di esempio: il bilancio va sottoscritto dall'organo amministrativo, il verbale di assemblea da presidente e segretario, la relazione del collegio sindacale da tutti i sindaci ecc.)

3) Presentazione a cura dell’amministratore (caso in cui la pratica e tutti i suoi allegati sono sottoscritti da un solo amministratore)

SOTTOSCRIZIONE:

La distinta relativa al modulo B e gli allegati (copie per immagine tramite scansione ottica di  originali cartacei) sono sottoscritti digitalmente da un amministratore

COMPILAZIONE E DICITURE:

In calce ad ogni documento deve essere inserita la seguente dicitura:
"Il/La sottoscritto/a ………………, nato a ………… il…………… dichiara, che il presente documento è copia per immagine dell'originale cartaceo a seguito di avvenuto raffronto tra la stessa  e il documento originale (art. 22 del l.lgs.82/2005)".

Il Conservatore unico delle Marche non consente la presentazione mediante la procura speciale Comunica.

Correzione pratiche errate

Correzioni ed integrazioni richieste dall'ufficio in sede di istruttoria.

Qualora le pratiche inviate con modalità telematiche non siano state correttamente predisposte, in sede di istruttoria e prima della loro evasione, l’Ufficio provvederà a richiedere l’invio di una ulteriore pratica in correzione.

Si ricorda di non selezionare la funzione di "protocollazione automatica" ma la casella “reinvio” citando il numero di protocollo della pratica da integrare consentendo all’Ufficio di procedere all’associazione della stessa con la precedente.

Correzioni ed integrazioni richieste dall'utente

  • Correzioni del bilancio

Per correggere errori contenuti in bilanci già depositati deve essere presentata una nuova pratica.

Oggetto di deposito è un nuovo bilancio completo della documentazione prevista, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto.

Tale deposito, che sconta ordinari diritti di segreteria nonché l’imposta di bollo e deve essere eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del verbale di assemblea ad esso allegato, pena l’applicazione delle previste sanzioni.

In ogni caso sarà data pubblicità ad entrambi i bilanci depositati.

  • Correzioni dell’elenco soci

Nel caso in cui gli errori riguardino la redazione dell’elenco soci, dovrà procedersi al solo deposito dell’elenco soci senza allegare alcun atto. Al quadro “note” della modello dovranno essere indicati i motivi della rettifica e gli estremi della pratica da rettificare.

Il deposito sarà assoggettato all’imposta di bollo in misura fissa ed al diritto di segreteria di € 30,00.

Deposito del bilancio approvato oltre il termine di cui agli articoli 2364 e 2478bis del codice civile.

Qualora il bilancio d'esercizio venga approvato oltre i termini previsti dall'art. 2364 del codice civile per le S.P.A. e dall'art. 2478 bis del codice civile per le S.R.L. (120 giorni o se prevista la proroga dallo statuto 180 giorni), la pratica di deposito dello stesso dovrà essere corredata, se l'assemblea è stata comunque convocata anche nei termini di legge, da idonea documentazione a comprova.

A titolo esemplificativo, la suddetta documentazione può consistere, alternativamente, in:

  • verbale di assemblea convocata nei termini di legge da cui risulti:
    - che la stessa è andata deserta
    - che non è stato raggiunto il quorum costitutivo/deliberativo;
    - che il bilancio è stato espressamente non approvato
  • indicazione nelle premesse del verbale di approvazione del bilancio dell'avvenuta convocazione della/e precedente/i assemblea/e nei termini di legge specificandone le date e l'esito (non approvazione / assemblea deserta / quorum costitutivo/deliberativo non raggiunto).

Si ricorda che l’art. 2631 del codice civile prevede una sanzione per gli amministratori che omettono di convocare l'assemblea nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.


    Allegati e
    riferimenti

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    pubblicato il 15/07/2020 ultima modifica 13/06/2024
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