Procedura prevista per i debitori incapienti
L’effetto esdebitativo opera come un vero e proprio beneficio di carattere eccezionale una tantum, direttamente collegato alla sussistenza di due condizioni che potremmo definire imprescindibili:
- debitore persona fisica meritevole, dove per “meritevolezza” deve intendersi l’assenza, in capo al soggetto interessato, di atti in frode e la totale estraneità dell’elemento soggettivo del dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento;
- assenza di beni da liquidare.
La particolarità di tale forma di esdebitazione risiede nel fatto che è svincolata dall’apertura di una procedura concorsuale con finalità liquidatorie, nel senso che il debitore presenta tramite l’O.C.C. la domanda al giudice competente, allegando documenti attestanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale.
Il Giudice, valutata la meritevolezza del debitore e l’assenza di atti in frode, nonché la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione (ferma restando la possibilità per i creditori di proporre opposizione).
La valutazione circa l’impossibilità di porre a disposizione dei creditori utilità dirette e/o indirette deve essere condotta su base annua, il debitore deve quindi dichiarare annualmente eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi della norma.
Lo stesso decreto prevede altresì che l’O.C.C. effettui le verifiche necessarie ad accertare l’eventuale esistenza di sopravvenienze rilevanti.