Ufficio Registro Imprese

Il registro imprese raccoglie le informazioni più rilevanti delle imprese presenti nel territorio. I documenti e le informazioni conservati nel Registro Imprese (visure certificati copie di atti e bilanci) sono pubblici.

Il Registro Imprese

Il Registro delle Imprese è uno strumento di pubblicità legale, costitutiva o dichiarativa, e anche di mera pubblicità-notizia, che contiene tutte le principali informazioni relative ad un'impresa (denominazione, statuto, amministratori, sede, eventuali procedure in corso, ecc..).

Chi deve iscriversi nel Registro Imprese

Nel Registro Imprese devono iscriversi tutte le imprese (sia individuali che società) che esercitano un’attività economica nella provincia.

Dopo l'iscrizione, le imprese sono tenute a comunicare al Registro tutti i successivi eventi che le hanno interessate (ad es. modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, ecc.).

Il REA (repertorio anagrafico amministrativo)

Il REA è una banca dati pubblica prevista dalla legge 580/1993 che ha lo scopo di integrare i dati del Registro Imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo (attività esercitata, numero addetti, unità locali, direttori tecnici e preposti, ecc.). L’aggiornamento avviene generalmente su domanda di parte ma alcuni dati (numero addetti, certificazioni varie) sono comunicati direttamente dall’ente o amministrazione che li detiene.

Chi deve comunicare informazioni al REA

  • tutte le imprese tenute all'iscrizione al Registro Imprese comunicano le informazioni al REA contestualmente e con le stesse modalità di quelle previste per il Registro Imprese
  • gli enti pubblici, le associazioni ed altri organismi non obbligati all'iscrizione al Registro Imprese sono comunque tenuti a comunicare le informazioni al REA quando esercitano un’attività economica.

Le denunce al REA sono solo quelle previste dalla legge, devono essere presentate solo dai soggetti individuati dalla legge come soggetti obbligati alla loro presentazione entro i termini prescritti dalla legge.

Gli effetti della pubblicità delle iscrizioni nel repertorio economico amministrativo sono quelli della pubblicità-notizia.

Come effettuare le comunicazioni al Registro Imprese e al REA

Da aprile 2010 tutte le comunicazioni vanno effettuate per via informatica, attraverso la Comunicazione unica per l'avvio di impresa.

Le istruzioni per la compilazione delle pratiche sono contenute nel Supporto Specialistico del Registro Imprese

L'eventuale documentazione da allegare alla pratiche di inizio e variazione attività è indicata nella Guida online "Ateco.infocamere.it" delle attività economiche e dei codici ATECO.

Sanzioni

Per molte comunicazioni Registro Imprese o REA la normativa stabilisce un termine per adempiere.

La ritardata o omessa comunicazione al Registro Imprese e al REA prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di tutte le persone obbligate alla comunicazione.

Quando il termine cade di sabato o di giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo (art. 3 del DPR n. 558/99).

Come consultare il Registro Imprese

I documenti e le informazioni conservati nel Registro Imprese sono pubblici e possono essere consultati da chiunque attraverso:

  • certificati e visure del Registro Imprese
  • copia atti e consultazione fascicoli del Registro imprese
  • copia bilanci ed elenchi soci delle società di capitali

Procedimenti gestiti dall'ufficio

Attività gestite dall'ufficio

Azioni sul documento

pubblicato il 05/05/2020 ultima modifica 24/06/2024
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