Domicilio digitale degli amministratori di società: prime indicazioni operative del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Con nota del 12/03/2025 (prot. n. 43836),  il MIMIT ha fornito alle Camere di Commercio le prime indicazioni operative relativamente all'introduzione, con Legge 30 dicembre 2024 n. 207, dell'obbligo di iscrizione nel registro imprese del domicilio digitale degli amministratori.

Soggetti obbligati

Devono provvedere alla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata  gli amministratori e i liquidatori di:

  • società di persone e società di capitali
  • reti di imprese dotate di soggettività giuridica 

Sono esclusi le società di mutuo soccorso, i consorzi  e le società consortili e gli enti giuridici non costituiti in forma societaria, o non rivolti allo svolgimento di una attività imprenditoriale.

ll Ministero ha chiarito che l'obbligo riguarda i soggetti che hanno funzioni di gestione dell'impresa, cui compete formalmente il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione e che, in presenza di una  pluralità di amministratori, deve essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.

Si precisa inoltre che, nelle società di persone, l'obbligo riguarda solamente i soci dotati di poteri di amministrazione.

Titolarità esclusiva del domicilio digitale

L'indirizzo di posta elettronica che l'amministratore deve comunicare per l’iscrizione nel registro delle imprese deve essere nella sua titolarità esclusiva e non è possibile indicare l'indirizzo di pec della società.

Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, o - a propria scelta - decidere di  dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.

Decorrenza dell'obbligo

Il Ministero ha confermato l'applicazione 

  • alle società costituite a decorrere dal 1° gennaio 2025 o che comunque presentino la domanda di iscrizione al registro successivamente a questa data
  • alle società che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, richiedano l'iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore/liquidatore

L’omissione della indicazione dell'indirizzo di pec degli amministratori e liquidatori da parte di una impresa soggetta all’obbligo, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata; la Camera di commercio  sospende il  procedimento, assegnando il termine di 10 giorni,  decorso il quale, in assenza di integrazione, procederà al rigetto della domanda.

Per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025, che non siano interessate da modifiche degli amministratori/liquidatori, il Ministero ha ritenuto opportuno assegnare il termine del 30 giugno 2025 per la comunicazione degli indirizzi  pec dei propri amministratori, termine entro cui dovranno anche essere regolarizzati gli indirizzi pec già comunicati dagli amministratori qualora coincidessero con quello della società.

Il Ministero ha inoltre chiarito che in relazione a questa fattispecie non si applica il procedimento di attribuzione d'ufficio dei domicili digitali ma trova invece applicazione la sanzione di cui all'art. 2630 cc 

Diritti di segreteria e imposta di bollo

Il ministero ha chiarito l’esenzione prevista dall’articolo 16, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2008 (che stabilisce «l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria») operi anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori.

La compilazione "A modelli"  consente la corretta selezione di diritti di segreteria e imposta di bollo.
In ogni caso, l'ufficio provvederà a stornare i bolli e diritti che siano stati eventualmente imputati.

In considerazione dell'incertezza della disposizione, come non definitivamente chiarita dall'intervento ministeriale, non si escludono, sentita anche l'Unioncamere che ha avviato apposite interlocuzioni, ulteriori aggiornamenti procedimentali o sostanziali a riguardo.


Compilazione della pratica

La comunicazione al registro imprese avviene mediante compilazione del modello Int.P -  riq. 2 domicilio/residenza.
In DIRE, in attesa degli imminenti adeguamenti per lo specifico adempimento, qualora si opti per la compilazione "ad Adempimenti", selezionare "organi sociali e persone con cariche/qualifiche" e quindi la voce variazione domicilio/residenza e anagrafica persone".
In caso di scelta della compilazione "A Modelli", selezionando il modello Int.P,  riq. 2.
 

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pubblicato il 19/03/2025 ultima modifica 25/03/2025
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