Obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle SRL

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio in cui vengono superati i limiti che determinano l'obbligo, l'assemblea deve provvedere a nominare l'organo di controllo.
Si ricorda che l’art. 379 del Codice della Crisi ha modificato l’art. 2477 c.c. che nella sua attuale formulazione, ai commi 2 e 3, prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia necessaria quando la società:
  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    - totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
    - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    - dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (ULA).
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle SRL è previsto al verificarsi di una di queste fattispecie suindicate e decorre dalla data di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022.
Ad oggi vi sono ancora numerose imprese che, soggette all'obbligo di nomina di un organo di controllo o revisore, sono inadempienti. Il registro delle imprese pertanto sollecita tali imprese ad adempiere all'obbligo di legge, ricordando che in mancanza la nomina sarà effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese, così come previsto dalla normativa vigente.

Azioni sul documento

pubblicato il 05/11/2024 ultima modifica 06/11/2024
Questa pagina ti è stata utile?