Domicilio digitale degli amministratori di società

Prime indicazioni per l'obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di società previsto dall'art. 1 comma 860 della L.207/2024 (Legge di Bilancio 2025)
In attesa di chiarimenti ed indicazioni ministeriali, nonché di disposizioni per il pregresso, in conformità all'orientamento espresso dai principali registri imprese italiani, la Camera delle Marche ritiene obbligatoria la comunicazione del domicilio digitale di tutti gli amministratori di società che dall'1/1/2025 presentano:

- domanda di iscrizione della nomina di amministratori contestualmente all’atto costitutivo di società di capitali;
- domanda di iscrizione dell’atto costitutivo di società di persone.

In mancanza dell’indicazione del domicilio digitale degli amministratori, le domande di iscrizione delle società verranno sospese per un congruo tempo, per permetterne la regolarizzazione e la successiva iscrizione.


Sebbene sia preferibile e consigliato che l’amministratore abbia tendenzialmente un proprio domicilio digitale personale ed univoco, e ricordando la necessità di monitorare costantemente la casella indicata, si ritiene comunque non vietato indicare un indirizzo di immediata disponibilità, compreso il domicilio digitale della società amministrata, come peraltro già avviene per l’elezione del domicilio fisico.

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pubblicato il 20/01/2025 ultima modifica 20/01/2025
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