Deposito del bilancio finale di liquidazione - Società di capitali e società cooperative

Adempimento: Deposito per l'iscrizione del bilancio finale di liquidazione per le società di capitali e società cooperative. Per le società di persone vedi avvertenze dell'ufficio.
Termine: Non previsto.
Soggetto obbligato: Un liquidatore.
Diritti di segreteria:

€ 60,00 + € 2,40.

Per le cooperative sociali regolarmente iscritte nell'apposita sezione dell'albo cooperative l'importo del diritto di segreteria (€ 60,00) è ridotto del 50% mentre è dovuta per intero la maggiorazione di € 2,40.

Imposta di bollo::

€ 65,00.

Non dovuta per le cooperative sociali regolarmente iscritte nell'apposita sezione dell'albo cooperative.

Allegati: Bilancio finale di liquidazione (in formato standard pdf/a-1 e non xbrl), accompagnato dalla relazione dei sindaci se nominati e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti e dal piano di riparto che indichi la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.
Istruzioni ministeriali per la 
compilazione dei moduli:
modulo S3

Informazioni aggiuntive e avvertenze dell'ufficio

Il deposito del Bilancio finale avviene una volta compiute tutte le operazioni di liquidazione.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2487 bis del codice civile, l'iscrizione al registro imprese della nomina dei liquidatori ha carattere costitutivo. Pertanto, il bilancio finale di liquidazione potrà essere redatto solamente dopo l'avvenuta iscrizione della nomina del liquidatore al registro imprese. 
Non saranno accettati bilanci finali di liquidazione riferiti ad una data antecedente a quella di iscrizione della nomina del liquidatore.


Dal Bilancio finale di liquidazione devono risultare compiute tutte le operazioni di liquidazione.  Pertanto, non sono iscrivibili al registro imprese i bilanci che evidenzino la contemporanea presenza di poste attive e passive, salvo che il piano di riparto non ne preveda l'assegnazione.

Bilancio finale e istanza di cancellazione

ll deposito del Bilancio finale di liquidazione costituisce, di regola, oggetto di deposito separato rispetto alla pratica di cancellazione dal Registro delle Imprese per la quale si rimanda all'apposita scheda di cancellazione. 
Solo nel caso di approvazione espressa del bilancio potrà essere svolto un unico adempimento con il quale effettuare sia il deposito del bilancio sia la richiesta di cancellazione. In tal caso la pratica sconterà il diritto dovuto per la cancellazione (Vedi nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3289 del 10/01/2013).


Registrazione

In caso di assegnazioni ai soci, il bilancio finale è soggetto ad obbligo di registrazione e andrà quindi depositato completo degli estremi di registrazione (se non presenti nel documento allegato all'istanza possono essere riportati nelle note del modello).

Non ricorre obbligo di registrazione qualora il piano di riparto preveda l’attribuzione ai soci di crediti verso l’Erario o nel caso in cui si attribuiscano ai soci  somme che costituiscono mera restituzione di capitale sociale (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso  n.353/E del 05/12/2007; Cassazione civile, sez. V, tributaria 23 giugno 2006, n. 14676).

Società di persone

Nelle società di persone, una volta compiuta la liquidazione, il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto vengono comunicati ai soci dal liquidatore e si intendono approvati nel caso in cui non siano stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione (approvazione tacita).

Pertanto il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto non costituiscono oggetto di deposito al Registro delle Imprese.

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pubblicato il 15/07/2020 ultima modifica 27/09/2024
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