Accertamento delle cause di scioglimento - Società di capitali e società cooperative

Adempimento: Dichiarazione con cui l'amministratore unico o tutti gli amministratori accertano il verificarsi di una causa di scioglimento.
Termine: Non previsto.
Soggetto obbligato: Un amministratore.
Diritti di segreteria:

€ 90,00.

Per le cooperative sociali regolarmente iscritte nell'apposita sezione dell'albo cooperative l'importo del diritto di segreteria è ridotto del 50%.

Imposta di bollo::

€ 65,00.

Non dovuta per le cooperative sociali regolarmente iscritte nell'apposita sezione dell'albo cooperative.

Allegati:

Dichiarazione dell'amministratore unico o di tutti gli amministrativi nel formato standard pdf/a-1 sottoscritta digitalmente dall'amministratore unico o da tutti gli amministratori.

Istruzioni ministeriali per la 
compilazione dei moduli:
modulo S3

Informazioni aggiuntive e avvertenze dell'ufficio

La documentazione da allegare alla pratica telematica consiste in una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'amministratore unico o da tutti gli amministratori dalla quale risulti accertata la causa di scioglimento secondo i seguenti modelli:

La causa di scioglimento relativa al conseguimento dell'oggetto sociale o alla sopravvenuta impossibilità di conseguirlo è incompatibile con un oggetto sociale "composto da molteplici e diversificate attività".

Estratto del parere MISE prot. 94215 del 19/05/2014

<<... l’evento indicato deve essere tale da rendere definitivamente ed obiettivamente impossibile il raggiungimento dell’ (univoco) oggetto sociale. Non può, pertanto,  essere idoneo, a tal fine, sempre a titolo di esempio, indicare una generica “crisi del settore”, ma occorrerà, di contro, che si sia verificato un evento che obiettivamente e indefinitamente renda impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale: in ipotesi, la revoca definitiva del lavoro pubblico per eseguire il quale la società era stata (unicamente) costituita.>>

Si richiama inoltre l'attenzione sulla previsione dell'art. 6, comma 1, D.L. 23/2020, come aggiornato dal D.L. 198/2022:

«1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del  31 dicembre 2022 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, e' posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, puo' deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonche' delle movimentazioni intervenute nell'esercizio».

Azioni sul documento

pubblicato il 15/07/2020 ultima modifica 19/06/2023
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