Cancellazione di un pignoramento su quote sociali: la valutazione dell'efficacia soggettiva del titolo esecutivo spetta esclusivamente al Giudice Ordinario
RG 1457/2023 GIUDICE DEL REGISTRO (Giudice Gabriella Pompetti)
(su pignoramento di quote di srl a favore di società creditrice estinta)
Deve intendersi ritualmente avvenuta l'iscrizione del pignoramento di quote di srl (secondo quanto previsto dall’art. 2471 c.c. e sulla base della documentazione richiesta dalla citata disposizione) anche se richiesta da società creditrice già cancellata dal registro imprese.
La valutazione circa la validità e/o l’efficacia del pignoramento che eventualmente il suddetto evento (ovvero la richiesta di iscrizione del pignoramento da parte di società cancellata dal registro delle imprese) potrebbe determinare, essendo attinente all’efficacia soggettiva del titolo esecutivo, spetta esclusivamente al Giudice Ordinario, che i soggetti interessati debbono adire nella specie mediante l’opposizione disciplinata dagli artt. 615 e ss c.p.c..
L’ordine di cancellazione di un pignoramento su quote sociali iscritto presso il registro delle imprese può essere eseguito dal conservatore esclusivamente a fronte di provvedimento giurisdizionale (Tribunale Ordinario e non di certo il Giudice del Registro ex art. 2191 c.c.) che lo disponga.