Legittimazione del Socio superstite a seguito di cessazione dei soci amministratori
RG 466/2023 GIUDICE DEL REGISTRO (Giudice Gabriella Pompetti)
A seguito del recesso (o comunque della cessazione per qualsiasi motivo) dell'unico socio amministratore o del socio con poteri di amministrazione congiunta della società di persone, il/i socio/soci superstite/i diviene/divengono l'unico/i amministratore/i della società ai sensi degli artt. 2257 e 2293 cod.civ. , posto che il socio receduto ha perduto il potere di gestione perché ormai estraneo alla società.
Il o i soci superstiti sono pertanto soggetti legittimati a comunicare al Registro imprese il recesso.