Legittimazione del Socio superstite a seguito di cessazione dei soci amministratori

RG 466/2023 GIUDICE DEL REGISTRO (Giudice Gabriella Pompetti)

A seguito del recesso (o comunque della cessazione per qualsiasi motivo) dell'unico socio amministratore o del socio con poteri di amministrazione congiunta della società di persone,  il/i socio/soci superstite/i  diviene/divengono l'unico/i amministratore/i della società ai sensi degli artt. 2257 e 2293 cod.civ. , posto che il socio receduto ha perduto il potere di gestione  perché ormai estraneo alla società. 

Il o i soci superstiti sono pertanto soggetti legittimati a comunicare al Registro imprese il recesso.

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pubblicato il 08/11/2024 ultima modifica 08/11/2024
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