Società di persone - Iscrivibilità dello scioglimento di società con unico socio, prima dei 6 mesi, senza atto notarile
RG 1873/2023 GIUDICE DEL REGISTRO (Giudice Gabriella Pompetti)
(sulla richiesta di scioglimento e cancellazione da parte dell’unico socio accomandatario superstite prima del decorso dei 6 mesi previsti per lo scioglimento di diritto)
L’unico socio superstite di società di persone può rinunciare al decorso del termine di sei mesi previsto dall’ art. 2272 n. 4 cod. civ. (richiamato per s.n.c. e s.a.s. dagli artt. 2308 e 2323 cod.civ.),
e anticipare lo scioglimento rientrando la facoltà di scioglimento nell’esclusivo potere del socio superstite.
In tal caso la causa di scioglimento è “per la volontà di tutti i soci” (espressa dal socio superstite ed implicita nel recesso degli altri) ed opera dalla data in cui è presentata al RI la dichiarazione del socio superstite di rinuncia al termine.
La cancellazione dal registro delle Imprese è consentita laddove si omette la fase della liquidazione in quanto la società ha definito tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla stessa e non esistono beni da liquidare, crediti da esigere, o debiti da pagare.
In caso del verificarsi di una causa di scioglimento previsto dalla legge è possibile richiedere l’iscrizione dello scioglimento con contestuale istanza di cancellazione, senza la necessità di un atto notarile di accertamento della causa di scioglimento.
Tale operazione si realizza molto semplicemente, allegando al modello S3 una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che attesti la cessazione dell’attività d’impresa propria della società e l’inesistenza di beni da liquidare, di crediti da esigere o di debiti da pagare.
In presenza di tale dichiarazione può contestualmente essere presentata istanza di cancellazione della società dal registro delle imprese, non essendo necessaria la fase di liquidazione.