Revoca della procura - forma

RG 139/2020 GIUDICE DEL REGISTRO (Giudice Pierfilippo Mazzagreco), su necessità di atto notarile per revoca unilaterale della procura.

Poiché ai sensi dell’art. 2207 co. 1 c.c.  gli atti con i quali viene revocata la procura devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, è indubbio che per la revoca della procura già iscritta sia necessario adempiere alla medesima forma prevista per la prima iscrizione della procura medesima (art. 2206 c. 1 c.c.).
In base a tali norme l’iscrizione nel registro imprese deve avvenire in forza di atti, cui non è possibile (né per la C.C.I.A.A., né per il giudice del registro) equiparare pretese manifestazioni tacite di volontà (che presuppongono l’accertamento giudiziale delle condotte tenute dalle parti).

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pubblicato il 08/11/2024 ultima modifica 08/11/2024
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