Il provvedimento del Giudice del registro mero atto di gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali che non statuisce sui diritti dei soggetti coinvolti

Tribunale Ancona - Giudice del Registro Pompetti - n.  2076/2023 del 16/03/2023, in merito al procedimento di cancellazione d’ufficio ex art. 2191 c.c.


Quando  un'iscrizione sia avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dalla legge, il giudice del registro, ad iniziativa d'ufficio - anche su segnalazione del conservatore, del soggetto cui appartiene l'atto iscritto o di terzi - può ordinarne con decreto la cancellazione (art. 2191 cc).

Sebbene ne' il codice civile, ne' la L. n. 580 del 1993 ed il D.P.R. n. 581 del 1995 rechino una disciplina del procedimento in esame, tuttavia, in considerazione della chiara lettera della rubrica e del testo delle norme (art. 2191 c.c., D.P.R. n. 581 del 1995, art. 17), l'iniziativa del giudice del registro può esplicarsi anche in difetto di un'istanza, né è configurabile neppure un obbligo di provvedere formalmente sulla segnalazione, anche se, per ragioni inerenti alla storia dell'istituto, ordinariamente ciò accade. (Cass. 23027/06).

Il provvedimento del Giudice del Registro (sia in I grado che in sede di reclamo) non ha carattere definitivo e decisorio (cfr. Cass. 2012 n. 2757):  quanto alla definitività, da intendersi come impossibilità del riesame della materia da parte dello stesso o di altro giudice, un tale carattere può  difettare sia perché  la materia del contendere potrebbe liberamente formare oggetto di un ordinario giudizio di cognizione sia in quanto  il provvedimento emanato dal giudice del registro (o dal tribunale a seguito di reclamo) non sono suscettibili di passare in cosa giudicata.

Quanto  alla decisorietà, il decreto ex art. 2191 cc non incide su posizioni di diritto soggettivo, risolvendosi piuttosto  in un intervento meramente ordinatorio del tribunale, emesso in sede non contenziosa, che si esaurisce in mero atto di gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali, senza statuire sui diritti dei soggetti coinvolti.

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pubblicato il 08/11/2024 ultima modifica 08/11/2024
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