Domanda giudiziale di revoca di un atto di trasferimento di quote - non iscrivibilità nel registro imprese

RG 1489/2011 TRIBUNALE II sez (giudici Melucci, Di Silvestro, Pompetti)

… nell’ambito della disciplina delle srl, la legge prevede (art. 2470 c.c.) l’iscrizione dell’atto di trasferimento delle partecipazioni e non anche l’iscrizione della domanda giudiziale diretta alla revoca (art. 2901 c.c.) di un atto di trasferimento.

…..Dal punto di vista degli effetti degli atti che si pretende di iscrivere….nessun effetto prenotativo opera per l’iscrizione della domanda di revocatoria di trasferimento di quote…prevedendo l’art. 2470 c.c…..una norma risolutiva del conflitto nell’ipotesi di più trasferimenti con successivi contratti, affermando il prevalere del soggetto che iscritto per primo.

…La trascrizione della domanda non assolve ad alcuna utilità, né per i terzi, né tanto meno produce effetti nei confronti del creditore che l’invoca.

…Al possibile superamento di un principio di tassatività, nella prospettazione avanzata, osta altresì la considerazione per cui la possibile iscrizione di atti non normativamente previsti graverebbe i terzi dell’onere di verificare quali iscrizioni siano state fatte, al fine di escludere ai propri danni possibili effetti, peraltro non normativamente previsti in relazioni alle iscrizioni operate.

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pubblicato il 08/11/2024 ultima modifica 08/11/2024
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