Domanda giudiziale di accertamento della simulazione di cessione quote - non iscrivibilità nel registro imprese

RG 3160/2020 GIUDICE DEL REGISTRO (Giudice Pierfilippo Mazzagreco)  

Sebbene sia agevole dare atto della sensibilità alla tutela dell’alienante simulato (che si vuole assicurare in forma non solo risarcitoria, ma specifica), anche ove si muova dall’assunto che la sentenza sia iscrivibile in quanto incide sull’effetto di atti iscrivibili nel registro delle imprese, la qualificazione del percorso ermeneutico in termini (che non sarebbero consentiti) di applicazione analogica di disposizioni eccezionali, bensì di semplice estensione di previsioni speciali non appare facilmente condivisibile. 

….come nota autorevole dottrina, non si trascura che anche ad ammettere l’iscrivibilità dell’atto, ciò non implicherebbe alcun automatismo rispetto all’effetto c.d. prenotativo di cui alle disposizioni eccezionali dell’art. 2652 cod. civ.

…può giustificare l’iscrizione della sentenza che accerti (definitivamente) la simulazione del trasferimento iscritto, ma non quella della domanda giudiziale, posto che, come pure è stato condivisibilmente osservato, è solo la prima che incide sull’efficacia dell’apparente atto di trasferimento delle quote e si riduce a mero espediente verbale l’argomento che la prima avrebbe effetti prodromici: che la domanda, sul piano processuale, sia premessa indispensabile della pronuncia giudiziale, non autorizza a riconoscervi un effetto “prodromico”, attesa la diversità strutturale ed effettuale dei due atti.

….Senza contare che collegare effetti prenotativi (o di esclusione della buona fede del terzo acquirente dal titolare apparente) all’iscrizione della domanda di simulazione implica scelte che, considerando l’inevitabile incidenza di fatto di iscrizioni di domande (pur sempre suscettibili di reiezione) sulla negoziabilità delle partecipazioni sociali, implicano valutazioni necessariamente discrezionali.

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pubblicato il 08/11/2024 ultima modifica 08/11/2024
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