Cessazione dell’intero collegio sindacale per dimissione: iscrivibilità nel registro imprese - non opera la prorogatio

RG 531/2021 GIUDICE DEL REGISTRO (Giudice Giuliana Filippello)

Deve riconoscersi efficacia immediata alle dimissioni dell’intero collegio sindacale
della società di capitali: tale orientamento viene confermato dalle norme del Codice Civile, che, diversamente da quanto fa nel caso di cessazione della funzione per scadenza del
termine, non disciplina espressamente le ipotesi di prorogatio per morte, rinuncia o decadenza.

L’ipotesi di una vacatio nel ruolo sindacale è prevista dallo stesso art. 2401, comma
3 c.c., che in caso di collegio incompleto prevede l’obbligo di convocare l’assemblea dei soci per la nomina di un nuovo collegio. Nell’ipotesi in cui l’organo amministrativo rimanga inerte il Tribunale, su istanza di tanti soci pari al decimo del capitale sociale o alla minore percentuale statutariamente prevista, potrà provvedere con decreto all’omessa convocazione.
Sarà il nuovo organo di controllo ad avere il compito di verificare le operazioni compiute
nel periodo di vacatio, che pertanto non sfuggiranno all’attività di vigilanza.

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pubblicato il 08/11/2024 ultima modifica 08/11/2024
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