Amministratore dimissionario: mancata legittimazione a presentare la relativa pratica o altri atti
RG 3448/2023 GIUDICE DEL REGISTRO (Giudice Gabriella Pompetti)
(sulla legittimazione dell’amministratore dimissionario di società di capitali)
Sin dal momento della comunicazione delle proprie dimissioni l’amministratore perde la legittimazione a comunicare al Registro delle Imprese qualunque atto della società,
incluse quindi le proprie dimissioni. Pertanto, l’amministratore dimissionario può fare istanza in via amministrativa al Conservatore del Registro delle Imprese, che è tenuto ad attivare il procedimento di cui all’art. 2190 c.c. se rileva che un’iscrizione obbligatoria non sia stata effettuata.