Amministratore dimissionario: mancata legittimazione a presentare la relativa pratica o altri atti

RG 3448/2023 GIUDICE DEL REGISTRO (Giudice Gabriella Pompetti)
(sulla legittimazione dell’amministratore dimissionario di società di capitali) 


Sin dal momento della comunicazione delle proprie dimissioni l’amministratore perde la legittimazione a comunicare al Registro delle Imprese qualunque atto della società,

incluse quindi le proprie dimissioni. Pertanto, l’amministratore dimissionario può fare istanza in via amministrativa al Conservatore del Registro delle Imprese, che è tenuto ad attivare il procedimento di cui all’art. 2190 c.c. se rileva che un’iscrizione obbligatoria non sia stata effettuata.

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pubblicato il 08/11/2024 ultima modifica 08/11/2024
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