Passaggio da PEC a REM

La Posta Elettronica Certificata (PEC) in Italia sta per subire una trasformazione significativa con l'introduzione della Registered Electronic Mail (REM), la corrispettiva PEC europea che entrerà in vigore dal 2024 a fronte dell’adeguamento al Regolamento europeo 910/2014 – eIDAS.

Questo nuovo sistema di posta elettronica certificata europea garantisce la registrazione dell’utente in tutti i paesi dell’UE, permettendo così scambi comunicativi con valore legale tra cittadini dei vari Stati membri.
Una delle novità più rilevanti introdotte con la REM è l’adozione dello standard europeo ETSI EN 319 532 – 4, che prevede l’implementazione della Csi (Common Service Interface).

Domicili digitali attribuiti d'ufficio dalla Camera di Commercio
Per i domicili digitali attributi d'ufficio (art. 37 del DL Semplificazioni 2020) il passaggio a REM è completamente trasparente. Addirittura, dato che la loro fruizione è esclusivamente possibile da impresa.italia.it - che adotta autenticazione SPID/CNS - possiamo già dire che si tratta di caselle REM.

PEC iscritte nel Registro Imprese ed in INI-PEC
Molti provider di PEC stanno già adeguando i loro sistemi invitando i clienti ad adottare l'autenticazione a due fattori e mantenendo lo stesso indirizzo PEC, dominio compreso.
Nella remota ipotesi che per passare a REM il provider imponesse il cambio del dominio, il nome della casella cambierebbe. Di conseguenza la nuova casella andrebbe comunicata a RI (ad esempio con la Pratica Semplice) per rispondere all'obbligo di avere una PEC valida iscritta al RI. Se l'imprenditore non comunicherà la nuova casella, la Camera potrebbe cancellare la PEC perchè non più valida.
Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio provider.

Azioni sul documento

pubblicato il 21/03/2024 ultima modifica 19/12/2024
Questa pagina ti è stata utile?