Iscrizione del domicilio digitale nel Registro Imprese
Riferimenti normativi
Il legislatore con il Decreto Semplificazioni (art. 37 - D.L. 76/2020), modificando ed integrando le previsioni dell' art. 16, comma 6 del DL n. 185/2008 e dell'art. 5 del D.L .18 ottobre 2012, n. 179, ha previsto l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale) entro il 1° ottobre 2020.
Pertanto, tutte le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, ovvero il cui domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con pratica telematica, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
L'articolo 37 del D.l. 76/2020 ha inoltre previsto:
"Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio
digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.
L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale...
..Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo
domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società procede con propria determina alla cancellazione
dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis (assegnazione d'ufficio del nuovo domicilio digitale)"
e ancora:
Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata ...
Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese...
...L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale..."
Questa nuova disposizione, oltre a ribadire un obbligo già esistente, ha introdotto una sanzione pecuniaria per gli inadempienti e l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale.
Pertanto
- qualunque pratica di nuova iscrizione di impresa individuale o societaria dovrà, obbligatoriamente, indicare l'indirizzo P.E.C. dell'impresa;
- le imprese individuali (attive e non soggette a procedure concorsuali) e le società che non hanno iscritto nel Registro Imprese un domicilio digitale valido e attivo, saranno oggetto di assegnazione d’ufficio del domicilio digitale, con relativa iscrizione nel registro delle imprese e contestuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge (art. 37 D.L. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020), notificate presso il medesimo domicilio digitale assegnato d’ufficio.
Le sanzioni amministrative sono le seguenti:
- Società: art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro). Il verbale di accertamento verrà emesso ad ogni legale rappresentante, per un importo pari a euro 412,00 + euro 5,00 per spese di procedimento
- Imprese individuali: art. 2194 del codice civile, in misura triplicata (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro). Il verbale di accertamento verrà emesso per un importo pari a euro 60,00euro 5,00 per spese di procedimento.
PEC unica
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera circolare del 9/5/2014, ha ritenuto di chiarire che l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) dell’impresa iscritto nel Registro delle Imprese deve essere <<proprio>> dell’impresa e quindi riconducibile ad essa in via esclusiva.
A seguito di tale orientamento e delle connesse istruzioni ministeriali non sarà più possibile utilizzare un indirizzo P.E.C. unico per più imprese o l'indirizzo PEC di un professionista.
Verificare l'iscrizione del domicilio digitale nel registro imprese
E' possibile verificare l'iscrizione nel registro delle imprese del proprio indirizzo PEC - Domicilio Digitale:
- consultando una visura aggiornata dell’impresa, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell'imprenditore (si accede con SPID o CNS)
- utilizzando il sito domiciliodigitale.unioncamere.gov.it
Come iscrivere il domicilio digitale nel registro imprese
La pratica di comunicazione unica può essere presentata dal titolare/ amministratore con la firma digitale. E' disponibile anche un portale per la predisposizione semplificata della pratica.
Unica altra modalità di presentazione è quella tramite professionista incaricato (dottori commercialisti e degli esperti contabili iscritti nelle Sezioni A e B del relativo Albo):
I professionisti individuati dall'art. 31 comma 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340, possono presentare la comunicazione dell'indirizzo di PEC al registro delle imprese dichiarando, nel riq. NOTE del modello, di essere stati a ciò incaricati dal legale rappresentante della società/titolare dell'impresa individuale e di essere iscritti nel relativo Albo, nel caso in cui il dispositivo di firma digitale utilizzato non sia completo del certificato di ruolo (circolare MiSE n. 3645/C del 3/11/2011).
Le informazioni relative alle modalità di presentazione dell'istanza telematica sono altresì disponibili sulla piattaforma SARI - SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE.
Con Circolare n. 3664 del 02/12/2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che l'obbligo di indicazione del proprio indirizzo di PEC non trova applicazione nel caso di imprese individuali che chiedano la cancellazione dal registro delle imprese.
La comunicazione della PEC da parte delle imprese già iscritte può essere effettuata anche contestualmente alla presentazione di una pratica di modifica.
Cos'è il domicilio digitale
La Posta Elettronica Certificata (PEC) ora domicilio digitale (domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale) è l'equivalente informatico della "classica" raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per poter usufruire delle funzionalità di PEC, bisogna acquisire una casella da un gestore di Posta Elettronica Certificata autorizzato. Un elenco dei gestori pubblici di Posta Elettronica Certificata è disponibile sul sito Agid (Agenzia per l'Italia Digitale).
La Camera di Commercio delle Marche non fornisce un servizio di rilascio di caselle di PEC che potranno essere acquistate da gestori autorizzati.
Nel modello di Comunicazione Unica deve essere indicato l’indirizzo PEC al quale si vuole che vengano inviate tutte le comunicazioni relative al procedimento.
Con la "Comunicazione Unica", infatti, il rapporto tra utente e pubblica amministrazione è solo informatico, pertanto, per ogni pratica dovrà essere indicato un indirizzo di PEC al quale far pervenire le ricevute e le comunicazioni relative alla pratica stessa.
E' quindi necessario che sia le imprese societarie, sia quelle individuali, indichino nel modello di ComUnica un indirizzo PEC, che può essere anche lo stesso pubblicato nel registro delle imprese a norma dell'art. 16, comma 6 del d.l. 185/2008 convertito nella legge 2/2009.
Si ricorda che l'indirizzo di PEC indicato al riq. 5 della distinta ComUnica è quello a cui saranno automaticamente inviate tutte le notifiche relative alla Comunicazione Unica, provenienti da tutti gli enti destinatari e, per quanto attiene al Registro Imprese, l'avviso di ricevimento della pratica, di avvenuta protocollazione e di evasione o rifiuto della stessa.
All'indirizzo di posta elettronica indicato nel riq. 4 ("dichiarante"), saranno invece inviate le eventuali comunicazioni di sospensione della pratica e i messaggi dell'ufficio con le richieste di integrazione e/o correzione.