Ravvedimento operoso
Ravvedimento operoso
L’istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall’articolo 13 del D.lgs 472/97 e ribadito dall’art. 6 del Decreto 27 gennaio 2005 n. 54, consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria e di un interesse per tardato pagamento.
Il ravvedimento operoso può essere eseguito entro un anno dalla commissione della violazione, ovvero entro un anno dal termine di versamento del diritto annuale per l'impresa in questione.
Possono accedere al ravvedimento tutti i contribuenti a condizione che la violazione non sia stata già contestata e non siano prescritti i termini di adesione di cui sopra.
Si rammenta che:
- le imprese e le unità locali iscritte in corso d'anno sono tenute a versare il diritto entro 30 giorni dal momento di presentazione della domanda di iscrizione nel registro imprese;
- le imprese già iscritte al 1° gennaio versano il diritto annuale entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Le imprese che dispongono di un termine di versamento dell'acconto dipendente da una data di chiusura dell'esercizio non coincidente con il 31/12 sono legittimate ad effettuare il versamento del diritto annuale nei diversi termini loro prescritti, senza dover versare l'interesse dello 0,40% e senza incorrere in altre sanzioni amministrative tributarie.
Sanzione per omesso o incompleto versamento
3,75% - Ravvedimento breve - (ossia 1/8 della sanzione minima pari al 30%) del tributo dovuto e non versato o versato in misura inferiore, se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla scadenza del termine di pagamento di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. 54/2005;
6% - Ravvedimento Lungo - (ossia 1/5 della sanzione minima del 30%) del tributo dovuto e non versato o versato in misura inferiore se la regolarizzazione avviene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. 54/2005.
Si precisa che il ravvedimento breve è alternativo al pagamento del diritto, che può essere effettuato entro i 30 gg successivi alla scadenza del termine, con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
ATTENZIONE: Anche l'ultima modifica dell'art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 (giusto art. 10 bis del D.L. n. 124/2019 convertito in legge n. 157/2019 - collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 – che ha abrogato il comma 1-bis dell'art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 ) al momento non si applica al diritto annuale
Si veda al riguardo la recente nota di chiarimento del MISE prot. n. 45640 del 17/02/2020 in linea con la posizione già presa in precedenza dallo stesso Ministero con note prot. n. 62417 del 30/12/2008, prot. n. 172574 del 22/10/2013 e prot. n. 16919 del 6/02/2015, in occasione di precedenti modifiche dello stesso articolo 13 D.Lgs. n. 472/1997.
Non si considera omesso il versamento effettuato a favore di una Camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini di pagamento (art. 3, comma 4, D.M. n. 54/2005).
Ravvedimento e "blocco della certificazione"
L’omesso o incompleto versamento del diritto annuale determina, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’anno di riferimento, l’inibizione del rilascio della certificazione sull'iscrizione nel Registro imprese, detto anche “blocco della certificazione” (articolo 24, comma 35, della legge n. 449 del 27.12.1997).
Entro un anno dalla violazione (ovvero dall'ultimo giorno utile per pagare senza ritardo), per rimuovere il “blocco della certificazione”, è possibile versare il tributo mancante e provvedere anche a versare gli importi a titolo di sanzione e interessi per ravvedimento al fine di “sanare” la posizione per quell’anno di competenza.
Modalità di versamento e codici tributo
Il ravvedimento si perfeziona con il versamento del diritto, degli interessi e della sanzione, effettuato nello stesso giorno, con un unico modello di delega F24 e con l'utilizzo degli appositi codici tributo istituiti con risoluzione n. 115/E/2003 dell'Agenzia delle Entrate, diversamente, il ravvedimento non può essere considerato valido (circolare del Ministero delle attività produttive n. 3587/C del 20 giugno 2005).
Pertanto, il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi va cumulativamente effettuato con modello F24, compilando la “sezione IMU e altri Tributi Locali”, utilizzando i seguenti codici:
- codice ente: AN
- codice tributo: 3850 diritto annuale - 3851 interessi moratori - 3852 sanzioni
L’anno di riferimento da indicare per tutti e tre i codici tributo è l’anno di imposta cui si riferisce il versamento e non l’anno in cui si procede alla regolarizzazione.
AVVERTENZA: Per il diritto annuale non è valido il ravvedimento effettuato tramite F24, con compensazione a saldo zero, pagando la sanzione con il codice “8911”
Il tasso di interesse legale da applicare è pari allo:
- 2,5% annuo dal 1° gennaio 2024 (Decreto Ministeriale 29/11/2023, in vigore dal 1° gennaio 2024);
- 5% annuo dal 1° gennaio 2023 (Decreto Ministeriale 13/12/2022, in vigore dal 1° gennaio 2023);
- 1,25% annuo dal 1° gennaio 2022 (Decreto Ministeriale 13/12/2021, in vigore dal 1° gennaio 2022);
- 0,01% annuo dal 1° gennaio 2021 (Decreto Ministeriale 11/12/2020, in vigore dal 1° gennaio 2021);
- 0,05% annuo dal 1° gennaio 2020 (Decreto Ministeriale 31/12/2019, in vigore dal 1° gennaio 2020);
- 0,8% annuo dal 1° gennaio 2019 (Decreto Ministeriale 15/12/2018, in vigore dal 1° gennaio 2019);
- 0,3% annuo dal 1° gennaio 2018 (Decreto Ministeriale 13/12/2017, in vigore dal 1° gennaio 2018);
- 0,1% annuo dal 1° gennaio 2017 (Decreto Ministeriale 07/12/2016, in vigore dal 1° gennaio 2017);
- 0,2% annuo dal 1° gennaio 2016 (Decreto Ministeriale 11/12/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016);
- 0,5% annuo dal 1° gennaio 2015 (Decreto Ministeriale 11/12/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015);
- 1% annuo dal 1° gennaio 2014 (Decreto Ministeriale 12/12/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014);
- 2,5% annuo dal 1° gennaio 2013 (Decreto Ministeriale 12/12/2011, in vigore dal 1° gennaio 2013);
- 2,5% annuo dal 1° gennaio 2012 (Decreto Ministeriale 12/12/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012);
- 1,5% annuo dal 1° gennaio 2011 (Decreto Ministeriale 07/12/2010, in vigore dal 1° gennaio 2011);
- 1% annuo dal 1° gennaio 2010 (Decreto Ministeriale 04/12/2009, in vigore dal 1° gennaio 2010);
- 3% annuo fino al 31 dicembre 2009 (Decreto Ministeriale 12/12/2007, in vigore dal 1° gennaio 2008).
Calcola e paga il ravvedimento operoso (entro l'anno dalla scadenza originaria)
Prescritti i termini di adesione all'istituto del ravvedimento operoso, ovvero decorso il termine di un anno dalla data di scadenza originaria del tributo, non sarà più possibile ravvedere il versamento ma occorrerà richiedere l'emissione dell'atto di irrogazione sanzioni diritto annuale, attraverso la presentazione del modello di richiesta di regolarizzazione posizione presente all'interno della pagina del sito camerale verifica posizione e regolarizza.
Allegati e riferimenti