Importi Diritto Annuale 2024
La proroga prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale» è riferita anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2024 (nota MIMIT n. 0033353 del 13/6/2024).
Pertanto per tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la scadenza del diritto annuale è prorogata al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione.
Il Decreto legislativo 05/08/2024, n. 108 (art.4 lett. t) prevede, per il 2024, la possibilità di effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
La proroga si applica anche al versamento del diritto annuale.
Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (cadendo il 30 giugno di domenica), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.
Il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 383421 del 20/12/2023, ha confermato per l'anno 2024 gli importi dell'anno precedente (riduzione del 50% del diritto annuale determinato per l'anno 2014 - Decreto MISE 8 gennaio 2015).
Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 autorizza per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'incremento della misura del diritto annuale del 20 per cento (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato "A" del medesimo decreto (CCIAA delle Marche - Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).
Soggetti che si iscrivono in corso d'anno
A partire dal 1° gennaio 2024, le nuove imprese iscritte o annotate in corso d'anno sono tenute al pagamento del diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione, versando i seguenti importi:
Sezione speciale
Tipologia | Solo sede | Sede + 1 UL | Solo 1 UL | Sede + Numero "n" UL | Numero "n" UL |
Importo dovuto | € 52,80 | € 52,80 + € 10,56 | € 10,56 | € 52,80 + (€ 10,56 da moltiplicare per il numero "n" UL) | € 10,56 da moltiplicare per il numero "n" UL |
Importo da versare | € 53,00 | € 63,00 | € 11,00 | Il totale arrotondato all'unità di euro | Il totale arrotondato all'unità di euro |
Sezione ordinaria
Tipologia | Importo Sede | Importo U.L. (1) |
Impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria | € 120,00 | € 24,00 |
Società semplice agricola iscritta nella sezione speciale agricola | € 60,00 | € 12,00 |
Società cooperativa | € 120,00 | € 24,00 |
Consorzio | € 120,00 | € 24,00 |
Società semplice non agricola | € 120,00 | € 24,00 |
Società fra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs 96/2001 | € 120,00 | € 24,00 |
Società di persone | € 120,00 | € 24,00 |
Società di capitali | € 120,00 | € 24,00 |
Nuova unità locale di imprese già iscritte in sezione ordinaria | - | € 24,00 |
Nuovo soggetto Rea diverso dalle unità locali | € 18,00 | - |
Sede secondaria di impresa con sede principale all'estero | € 66,00 | - |
Unità locale di impresa con sede principale all'estero | - | € 66,00 |
(1) importo unità locali sia di imprese neo iscritte sia di imprese già iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese
Soggetti già iscritti
Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi - 30 giugno 2024 (essendo domenica il termine scorre al 1° luglio 2024) - con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi ovvero entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.
Di seguito gli importi distinti per sezione di riferimento:
Importi sezione speciale 2024
Tipo di impresa | Importi arrotondati all'unità di € |
Imprese individuali |
euro 53,00 |
Società semplici agricole | euro 60,00 |
Società semplici non agricole | euro 120,00 |
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001 | euro 120,00 |
Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria | euro 66,00 |
I Soggetti iscritti al REA (associazioni, fondazioni, enti, enti religiosi ecc.) versano solo per la sede | euro 18,00 |
Unità locali
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale. Per le u.l. dei soggetti REA la normativa attuale non prevede un versamento specifico.
Per le unità locali delle imprese individuali che si iscrivono nel corso dell'anno, il versamento del diritto annuale è determinato nell'importo fisso di euro 10,56 (da arrotondare) per ciascuna di esse, che deve essere versato o contestualmente alla pratica di iscrizione o nei 30 giorni successivi al deposito della pratica, tramite modello F24 telematico.
Importi sezione ordinaria 2024
Per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (cooperative, consorzi, società di persone, società di capitali ecc.) l’importo del diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell’esercizio 2023 ricavato dai quadri del Mod. IRAP la misura fissa e le aliquote per scaglioni riportate nella sottostante tabella.
Per l’individuazione dei righi IRAP consultare la Circolare Ministeriale presente nel sito.
L’importo finale dovrà essere arrotondato all’unità di euro.
IMPRESE INDIVIDUALI
Le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a € 120,00.
ALTRE IMPRESE ISCRITTE ALLA SEZIONE ORDINARIA
Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese (cooperative, consorzi, società di persone, società di capitali, ecc.) tranne le imprese individuali, l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2023 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa:
Da Euro | a euro | Aliquote % |
0 | 100.000 |
euro 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000 | 250.000 | 0,015% |
oltre 250.000 | 500.000 | 0,013% |
oltre 500.000 | 1.000.000 | 0,010% |
oltre 1.000.000 | 10.000.000 | 0,009% |
oltre 10.000.000 | 35.000.000 | 0,005% |
oltre 35.000.000 | 50.000.000 | 0,003% |
oltre 50.000.000 | 0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) |
1) L'IMPORTO BASE (CON 5 DECIMALI) RISULTANTE DAL CALCOLO VA RIDOTTO DEL 50%.
2) ALL'IMPORTO DERIVANTE DAL CONTEGGIO DI CUI AL PUNTO 1, (CON 5 DECIMALI), VA APPLICATA LA MAGGIORAZIONE DEL 20%.
Unità locali
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120,00 euro per ogni unità locale considerata l'applicazione della riduzione del 50% e la maggiorazione del 20%.
Importante: per il calcolo del dovuto, prima dell'applicazione della riduzione, va utilizzata la base di calcolo di Euro 200,00.
Per le unità locali che si iscrivono nel corso dell'anno, il versamento del diritto annuale è determinato nell'importo fisso di euro 24,00 per ciascuna di esse, che deve essere versato o contestualmente alla pratica di iscrizione o nei 30 giorni successivi al deposito della pratica, tramite modello F24 telematico.
Arrotondamento
Va eseguito un unico arrotondamento finale all'unità di euro, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi (calcolo del dovuto per la sede in base alle aliquote, eventuali unità locali, riduzione del 50%, aumento del 20%) mantenendo sempre i cinque decimali.
I criteri per l’arrotondamento sono dettati dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.
Trasferimenti sede
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.
Modalità di versamento del tributo
1 - Tramite versamento con modello F24
N.B.: L'importo per diritto annuale 2024, da versare tramite modello F24 telematico, deve riportare il codice ente AN e codice tributo 3850, indipendentemente dalla provincia delle Marche in cui l'impresa ha sede.
In caso di imprese plurilocalizzate nella regione Marche, l’importo deve essere unico e determinato come sopra indicato, seguendo la regola degli arrotondamenti.
2 - Tramite versamento dal sito calcola e paga
Calcola il Diritto Annuale e Paga con un semplice click
3 - Tramite versamento dall'APP Impresa Italia
Da quest’anno è possibile utilizzare la nuova App Impresa Italia, scaricabile dallo store ufficiale del proprio dispositivo mobile, autenticandosi tramite le proprie credenziali SPID o tramite CIE.
In Impresa Italia è possibile trovare:
- la funzione Paga Ora per procedere direttamente al pagamento, in totale sicurezza;
- l’Avviso pagoPa con l’esatta indicazione dell’importo da versare;
- lo storico dei pagamenti dell'impresa.
Allegati e riferimenti