Importi Diritto Annuale 2023
Attenzione: Ai sensi dell'art. 4 commi 3-sexies e 3-septies del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 87 recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.» GU Serie Generale n.155 del 05-07-2023, "I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo".
La deroga del versamento si applica anche al diritto annuale con le stesse modalità previste dai richiamati commi.
Nella Tabella seguente si riepilogano i termini e le percentuali di maggiorazione da applicare entro il 20 luglio 2023 e quelle da considerare, per ciascun giorno di versamento, oltre il 20/07/2023:
Termine/giorno di versamento | Modalità di regolarizzazione: con/senza alcuna % di maggiorazione |
entro il 20 luglio 2023 | senza alcuna maggiorazione |
21 luglio 2023 | 0,0364 |
22 luglio 2023 | 0,0727 |
23 luglio 2023 | 0,1091 |
24 luglio 2023 | 0,1455 |
25 luglio 2023 | 0,1818 |
26 luglio 2023 | 0,2182 |
27 luglio 2023 | 0,2545 |
28 luglio 2023 | 0,2909 |
29 luglio 2023 | 0,3273 |
30 luglio 2023 | 0,3636 |
31 luglio 2023 | 0,40 |
Dal 1° agosto 2023 si potranno regolarizzare i versamenti irregolari solo tramite il ravvedimento operoso maggiorando il diritto annuale dovuto con le sanzioni applicabili al “ravvedimento breve” (entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza del 20 luglio 2023) o tramite il “ravvedimento lungo” (entro un anno, ossia dal 21 agosto 2023 al 20 luglio 2024), con applicazione, per entrambe le tipologie di ravvedimento, degli interessi legali dovuti, decorrenti dal 21 luglio 2023 fino al giorno di versamento, come previsto dalle disposizioni in materia.
Il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 0339674 del 11.11.2022, ha confermato per l'anno 2023 gli importi dell'anno precedente (riduzione del 50% del diritto annuale determinato per l'anno 2014 - Decreto MISE 8 gennaio 2015).
Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 autorizza per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'incremento della misura del diritto annuale del 20 per cento (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato "A" del medesimo decreto (CCIAA delle Marche - Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).
Le imprese che, alla data del 17 aprile 2023, hanno già provveduto per l’anno 2023, al versamento del diritto annuale senza maggiorazione del 20 per cento, possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all’articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, ovvero entro novembre 2023 senza dover versare sanzioni e interessi.
Soggetti che si iscrivono in corso d'anno
A partire dal 1° gennaio 2023, le nuove imprese iscritte o annotate in corso d'anno sono tenute al pagamento del diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione, versando i seguenti importi:
Sezione speciale
Tipologia | Solo sede | Sede + 1 UL | Solo 1 UL | Sede + Numero "n" UL | Numero "n" UL |
Importo dovuto | € 52,80 | € 52,80 + € 10,56 | € 10,56 | € 52,80 + (€ 10,56 da moltiplicare per il numero "n" UL) | € 10,56 da moltiplicare per il numero "n" UL |
Importo da versare | € 53,00 | € 63,00 | € 11,00 | Il totale arrotondato all'unità di euro | Il totale arrotondato all'unità di euro |
Sezione ordinaria
Tipologia | Importo Sede | Importo U.L. (1) |
Impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria | € 120,00 | € 24,00 |
Società semplice agricola iscritta nella sezione speciale agricola | € 60,00 | € 12,00 |
Società cooperativa | € 120,00 | € 24,00 |
Consorzio | € 120,00 | € 24,00 |
Società semplice non agricola | € 120,00 | € 24,00 |
Società fra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs 96/2001 | € 120,00 | € 24,00 |
Società di persone | € 120,00 | € 24,00 |
Società di capitali | € 120,00 | € 24,00 |
Nuova unità locale di imprese già iscritte in sezione ordinaria | - | € 24,00 |
Nuovo soggetto Rea diverso dalle unità locali | € 18,00 | - |
Sede secondaria di impresa con sede principale all'estero | € 66,00 | - |
Unità locale di impresa con sede principale all'estero | - | € 66,00 |
(1) importo unità locali sia di imprese neo iscritte sia di imprese già iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese
Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi - 30 giugno 2023 - con la possibilità di versare entro il 30 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.
Di seguito gli importi distinti per sezione di riferimento:
Importi sezione speciale 2023
Tipo di impresa | Importi arrotondati all'unità di € |
Imprese individuali |
euro 53,00 |
Società semplici agricole | euro 60,00 |
Società semplici non agricole | euro 120,00 |
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001 | euro 120,00 |
Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria | euro 66,00 |
I Soggetti iscritti al REA (associazioni, fondazioni, enti, enti religiosi ecc.) versano solo per la sede | euro 18,00 |
Unità locali
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale. Per le u.l. dei soggetti REA la normativa attuale non prevede un versamento specifico.
Per le unità locali delle imprese individuali che si iscrivono nel corso dell'anno, il versamento del diritto annuale è determinato nell'importo fisso di euro 10,56 (da arrotondare) per ciascuna di esse, che deve essere versato o contestualmente alla pratica di iscrizione o nei 30 giorni successivi al deposito della pratica, tramite modello F24 telematico.
Importi sezione ordinaria 2023
Per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (cooperative, consorzi, società di persone, società di capitali ecc.) l’importo del diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell’esercizio 2022 ricavato dai quadri del Mod. IRAP la misura fissa e le aliquote per scaglioni riportate nella sottostante tabella.
Per l’individuazione dei righi IRAP consultare la Circolare Ministeriale presente nel sito.
L’importo finale dovrà essere arrotondato all’unità di euro.
IMPRESE INDIVIDUALI
Le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a € 120,00.
ALTRE IMPRESE ISCRITTE ALLA SEZIONE ORDINARIA
Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese (cooperative, consorzi, società di persone, società di capitali, ecc.) tranne le imprese individuali, l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2022 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa:
Da Euro | a euro | Aliquote % |
0 | 100.000 |
euro 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000 | 250.000 | 0,015% |
oltre 250.000 | 500.000 | 0,013% |
oltre 500.000 | 1.000.000 | 0,010% |
oltre 1.000.000 | 10.000.000 | 0,009% |
oltre 10.000.000 | 35.000.000 | 0,005% |
oltre 35.000.000 | 50.000.000 | 0,003% |
oltre 50.000.000 | 0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) |
1) L'IMPORTO BASE (CON 5 DECIMALI) RISULTANTE DAL CALCOLO VA RIDOTTO DEL 50%.
2) ALL'IMPORTO DERIVANTE DAL CONTEGGIO DI CUI AL PUNTO 1, (CON 5 DECIMALI), VA APPLICATA LA MAGGIORAZIONE DEL 20%.
Unità locali
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120,00 euro per ogni unità locale considerata l'applicazione della riduzione del 50% e la maggiorazione del 20%.
Importante: per il calcolo del dovuto, prima dell'applicazione della riduzione, va utilizzata la base di calcolo di Euro 200,00.
Per le unità locali che si iscrivono nel corso dell'anno, il versamento del diritto annuale è determinato nell'importo fisso di euro 24,00 per ciascuna di esse, che deve essere versato o contestualmente alla pratica di iscrizione o nei 30 giorni successivi al deposito della pratica, tramite modello F24 telematico.
Arrotondamento
Va eseguito un unico arrotondamento finale all'unità di euro, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi (calcolo del dovuto per la sede in base alle aliquote, eventuali unità locali, riduzione del 50%, aumento del 20%) mantenendo sempre i cinque decimali.
I criteri per l’arrotondamento sono dettati dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.
N.B.: L'importo per diritto annuale 2023, da versare tramite modello F24 telematico, deve riportare il codice ente AN e codice tributo 3850, indipendentemente dalla provincia delle Marche in cui l'impresa ha sede.
In caso di imprese plurilocalizzate nella regione Marche, l’importo deve essere unico e determinato come sopra indicato, seguendo la regola degli arrotondamenti.
Trasferimenti sede
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.
Calcola il Diritto Annuale e Paga con un semplice click
Allegati e riferimenti