Importi Diritto Annuale 2020
Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi - 30 giugno 2020 - con la possibilità di versare entro il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.
Attenzione: la proroga del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi 2020, prevista con D.P.C.M. del 27 giugno 2020, va applicata anche al diritto annuale: i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché i cosiddetti "forfettari" possono effettuare il pagamento entro il 20 luglio, oppure, maggiorando l'importo dovuto dello 0,4%, entro il 20 agosto 2020.
La proroga non si applica alle imprese agricole e ai soggetti only rea (associazioni, fondazioni, enti...). In calce alla presente notizia, sono fornite le informazioni di dettaglio ed i riferimenti normativi.
Il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, per l'anno 2020 ha confermato gli importi dell'anno precedente (riduzione del 50% del diritto annuale determinato per l'anno 2014 - Decreto MISE 0347962 del 11.12.2019).
Il decreto ministeriale del 12 marzo 2020 autorizza per gli anni 2020, 2021 e 2022 l'incremento della misura del diritto annuale del 20 per cento (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato "A" del medesimo decreto (CCIAA delle Marche - Delibera di Consiglio n. 25 del 9 dicembre 2019).
Chi ha pagato prima del 27 marzo 2020
L'aumento del 20% è in vigore dal 27 marzo 2020 (Decreto ministeriale 12 marzo 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico), ma si applica anche a tutte le imprese e unità locali iscritte nel 2020 che hanno pagato PRIMA di tale data. La differenza fra quanto pagato e quanto dovuto dovrà essere versata con F24 entro il 30 novembre 2020.
Di seguito gli importi distinti per sezione di riferimento:
Importi sezione speciale 2020
Tipo di impresa | Importi arrotondati all'unità di € |
Imprese individuali |
euro 53,00 |
Società semplici agricole | euro 60,00 |
Società semplici non agricole | euro 120,00 |
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001 | euro 120,00 |
Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria | euro 66,00 |
I Soggetti iscritti al REA (associazioni, fondazioni, enti, enti religiosi ecc.) versano solo per la sede | euro 18,00 |
Unità locali
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale. Per le u.l. dei soggetti REA la normativa attuale non prevede un versamento specifico.
Importi sezione ordinaria 2020
Per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (cooperative, consorzi, società di persone, società di capitali ecc.) l’importo del diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell’esercizio 2019 ricavato dai quadri del Mod. IRAP la misura fissa e le aliquote per scaglioni riportate nella sottostante tabella.
Per l’individuazione dei righi IRAP consultare la Circolare Ministeriale presente sul sito.
L’importo finale dovrà essere arrotondato all’unità di euro.
IMPRESE INDIVIDUALI
Le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a € 120,00.
ALTRE IMPRESE ISCRITTE ALLA SEZIONE ORDINARIA
Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese (cooperative, consorzi, società di persone, società di capitali, ecc.) tranne le imprese individuali, l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2019 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa:
Da Euro | a euro | Aliquote % |
0 | 100.000 |
euro 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000 | 250.000 | 0,015% |
oltre 250.000 | 500.000 | 0,013% |
oltre 500.000 | 1.000.000 | 0,010% |
oltre 1.000.000 | 10.000.000 | 0,009% |
oltre 10.000.000 | 35.000.000 | 0,005% |
oltre 35.000.000 | 50.000.000 | 0,003% |
oltre 50.000.000 | 0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) |
L'IMPORTO BASE (CON 5 DECIMALI) RISULTANTE DAL CALCOLO VA RIDOTTO DEL 50%. ALL'IMPORTO DERIVANTE DAL CONTEGGIO 1), CON 5 DECIMALI, VA APPLICATA LA MAGGIORAZIONE DEL 20%.
Unità locali
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120,00 euro per ogni unità locale.
Arrotondamento
Va eseguito un unico arrotondamento finale all'unità di euro, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi (calcolo del dovuto per la sede in base alle aliquote, eventuali unità locali, riduzione del 50%, aumento del 20%) mantenendo sempre i cinque decimali.
I criteri per l’arrotondamento sono dettati dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.
N.B.: Si precisa che l’importo da versare per diritto annuale 2020, relativo a imprese situate in tutte le province delle Marche, deve avere come codice ente in F24 AN e in caso di imprese plurilocalizzate nella regione Marche l’importo deve essere unico e determinato come sopra definito seguendo la regola degli arrotondamenti su indicata.
Proroga del termine
Il D.P.C.M. del 27 giugno 2020, pubblicato nella GU Serie Generale n.162 del 29-06-2020, proroga al 20 luglio 2020 la scadenza per i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2020 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA.
La proroga stabilita con il decreto sopra richiamato si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2020.
La proroga si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 64 del 28.6.2019), risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019:
- applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
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Allegati e riferimenti