Start up iscritte alla data del 19/05/2020
L'articolo 38, comma 5 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), in tema di durata dell’iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative ed agli aspetti fiscali connessi all’iscrizione al Registro delle imprese, ha disposto la proroga di un anno della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative, con la ulteriore precisazione che “ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente”.
Il Ministero dello sviluppo economico, con Circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020, Prot. 147301 diretta alle Camere di Commercio, ha chiarito che la norma è applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19 maggio 2020, per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale.
Ha inoltre precisato che la norma NON dà diritto alle stesse
- di essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti
- di accedere alle agevolazioni e agli incentivi fiscali, previste dalla legge.
Ne consegue, pertanto, che la start up risultante iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e beneficiare, quindi, dell’esenzione dal pagamento dei diritto annuale e dei diritti di cui al già citato art.18 Legge 580/93, fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale.