Diventare start up o PMI Innovativa
Start-up innovative
Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico le figure di “start-up innovativa” (art. 25 c.2) e di “incubatore di start-up innovative certificato” (art. 25 c.5).
Trattasi di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato, in possesso di determinati requisiti individuati dal citato art. 25.
Benefici e agevolazioni
Tali imprese godono di importanti benefici a seguito dell’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. Tra le agevolazioni, si segnala l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro imprese nonché l’esonero dal pagamento del diritto camerale. L'esenzione dura non oltre il quinto anno dalla data della costituzione.
L'iscrizione nella sezione speciale
Le società già costituite
Tali società, se in possesso dei requisiti individuati dalla legge, sono considerate start-up innovative se depositano presso il Registro delle Imprese una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti, redatta in conformità dell’apposito modello predisposto dal sistema camerale e presentano la domanda di iscrizione nell’apposita sezione (si invita a consultare l'apposita Guida alla start-up innovativa)
La domanda di iscrizione alla sezione speciale va redatta con il modello “S2”, inserendo il codice 027 nel riquadro "32/START-UP ED INCUBATORI" e gli altri codici previsti a seconda delle caratteristiche della start-up. Per la compilazione con DIRE, occorre selezionare la voce "iscrizione alla sezione speciale Start-up innovativa" e compilare i relativi riquadri.
Se l'attività di start-up non fosse già stata comunicata, occorre contestualmente procedere anche alla comunicazione di inizio attività.
Per comunicare le specifiche informazioni richieste dalla norma e inerenti il possesso dei requisiti, occorrerà usare gli altri codici appositamente dedicati:
- codice 028: attività specifica cui fanno capo i requisiti relativi all’innovazione tecnologica (non l’attività d’impresa già altrove dichiarata) e le spese in ricerca e sviluppo. Per l’impresa che non abbia ancora depositato il primo bilancio presso la Camera di Commercio, le informazioni relative alle spese di ricerca e sviluppo sono desunte da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.
- codice 029: elenco delle società partecipate.
- codice 030: indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella startup innovativa, esclusi eventuali dati sensibili.
- codice 031: indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca.
- codice 032: elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
- codice 033: autocertificazione di veridicità dell’ elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding, ove non iscritte in un registro delle imprese italiano; l’elenco soci, se non già presentato, o se da aggiornare, va presentato con le modalità standard del modulo “S”.Per le modalità di compilazione dell'autocertificazione di veridicità dell'elenco dei soci si vedano le istruzioni contenute nelle pagine 10 e 11 della Guida alla start-up innovativa.
- codice 034: (solo per startup a vocazione sociale): indicazione dei settori di attività esclusiva, come da d. lgs. n. 155/2006, nei quali operano tali start-up
- codice 035: ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, il possesso dei requisiti per l’identificazione di startup innovativa è attestato mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese con allegato documento, in formato pdf/A-1B/2B, sottoscritto digitalmente e codificato con il codice documento D30, dove verranno barrate le sole caselle relative ai requisiti posseduti, senza necessità di indicare, in negativo, i requisiti non posseduti. A tal riguardo in questo codice 035 si fornirà una breve indicazione riportante la data della dichiarazione e le informazioni ad essa relative
- codici 066-067-068: tali codici devono essere utilizzati nelle denunce di possesso o mantenimento dei requisiti di impresa start-up innovativa: in considerazione del fatto che ogni start-up deve selezionare almeno un requisito, e’ obbligatoria la compilazione di almeno uno di tali codici, corrispondente al requisito individuato nella dichiarazione di possesso dei requisiti, come illustrato al codice 035. In particolare:
- Il codice 066 va valorizzato se nel documento di dichiarazione di possesso dei requisiti si e’ selezionato il primo check della lettera G): “le spese in ricerca e sviluppo…”, come da art. 25 c.2, lett. G) n.1.
- Il codice 067 va valorizzato se nel documento di dichiarazione di possesso dei requisiti si e’ selezionato il secondo check della lettera G): “impiego come dipendenti …”, come da art. 25 c.2, lett. G) n.2 .
- Il codice 068 va valorizzato se nel documento di dichiarazione di possesso dei requisiti si e’ selezionato il terzo check della lettera G): “sia titolare o depositario …”, come da art. 25 c.2, lett. G) n.3 .
Per le società già costituite, l'art. 25 comma 3 del D.L. 179/2012 prevede che "...la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti"; pertanto si può desumere che la durata di applicazione della disciplina delle start-up innovative è regolata come dallo schema di seguito riportato:
Data di costituzione dell'impresa | Data massima di applicazione della disciplina |
---|---|
Se è costituita dal 20/10/2010 e fino al 18/12/2012 | 4 anni (fino al 18/12/2016) |
Se è costituita dal 20/10/2009 e fino al 19/10/2010 | 3 anni (fino al 18/12/2015) |
Se è costituita dal 20/10/2008 e fino al 19/10/2009 | 2 anni (fino al 18/12/2014) |
Le società di nuova costituzione
Alla consueta domanda di iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese occorre aggiungere la domanda di iscrizione nella sezione speciale e l’allegazione della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti, redatta in conformità dell’apposito modello predisposto dal sistema camerale.
Se nella domanda di iscrizione non viene contestualmente comunicato l’inizio dell’attività, la società non può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale e conseguentemente non può beneficiare delle agevolazioni previste.
Anche in questo caso, la domanda di iscrizione alla sezione speciale va redatta con il modello “S1”, inserendo il codice 027 nel riquadro "32/START-UP ED INCUBATORI" e gli altri codici previsti (da 028 a 068) a seconda delle caratteristiche della start-up. Per la compilazione con DIRE, occorre selezionare la voce "iscrizione alla sezione speciale Start-up innovativa" e compilare i relativi riquadri.
Si invita a consultare l'apposita Guida alla start-up innovativa.
Sia per le società già costituite che per le società di nuova costituzione, si segnala l'importanza della compilazione del campo relativo all'indirizzo del sito internet (riquadro 5 del modello S2/S1 (in DIRE riquadro relativo all'indirizzo della sede) nel quale le società start-up devono rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 11 della legge.
Novità in tema di adempimenti informativi previsti per le start-up innovative
Il D.L. 135/2018 convertito con la Legge 12/2019 ha apportato all’art. 25 del D.L. 179/2012 in tema di start-up una serie di modificazioni.
In particolare:
- è stato abrogato il comma 14 (relativo all’obbligo di aggiornamento semestrale delle informazioni inserite in fase di iscrizione della start-up nella sezione speciale);
- è stato modificato il comma 15 (relativo all’adempimento della comunicazione della conferma annuale dei requisiti entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio) introducendo la possibilità di effettuare l’adempimento entro sette mesi dalla chiusura di ciascun esercizio nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile);
- è stato inserito il comma 17-bis che prevede che la start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscano le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10. In tal modo si è operata una semplificazione negli adempimenti informativi previsti per le startup innovative, che passano da tre a uno all’anno.
Prioritariamente è necessario compilare il proprio profilo accedendo all’area riservata del sito startup.registroimprese.it.
La mancata compilazione del profilo comporta un blocco della procedura di conferma annuale dei requisiti, determinando la perdita dello status speciale di start-up innovativa se si supera la scadenza del 30 giugno.
Soltanto una volta all’anno, dopo il deposito del bilancio ed entro il 30 giugno (ovvero entro il maggior termine previsto dal comma 17-bis), la start-up dovrà trasmettere alla Camera di Commercio anche una Comunicazione Unica per la conferma del possesso dei requisiti di start-up innovativa e per aggiornare o confermare le informazioni di cui al comma 12 dichiarate in iscrizione, pena la perdita dello status speciale e l’impossibilità di continuare a fruire delle agevolazioni correlate.
La compilazione della pratica relativa agli adempimenti informativi
Dopo aver compilato/aggiornato il proprio profilo nella piattaforma startup.registroimprese.it provvedere all'invio di una pratica di Comunicazione Unica per provvedere sia all’aggiornamento/conferma delle informazioni sia alla dichiarazione del mantenimento del possesso dei requisiti.
L’adempimento si effettua tramite compilazione del modello S2 (riquadro 32 - codici 35/36) ovvero, in DIRE, selezionando "Start-up innovative, Incubatori certificati, PMI innovative" e quindi la voce "Aggiornamento informazioni e conferma requisiti Start-up innovativa".
Il testo da inserire nell’apposito codice riguardante l'aggiornamento informazioni (codice 36) è il seguente: "Aggiornamento in data ..... delle informazioni di start-up innovativa" al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al registro imprese. Sotto gli altri codici si riporteranno le informazioni aggiornate tra quelle previste.
In alternativa, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte la dichiarazione sarà del seguente tenore: "Aggiornamento in data ..... delle informazioni di start-up innovativa. Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte.".
Il testo da inserire nell’apposito codice riguardante la conferma del mantenimento del possesso requisiti (codice 35) è il seguente "Conferma in data... del possesso dei requisiti di start-up innovativa" al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al registro imprese.
Va inoltre allegato il consueto modulo di autocertificazione per la dichiarazione del possesso dei requisiti.
Le indicazioni operative sono contenute nella Guida alla start-up innovativa.
Il mancato deposito della dichiarazione del possesso dei requisiti, comporta la cancellazione d'ufficio della società dalla sezione speciale delle start-up innovative.
Start-up innovative a vocazione sociale
Ai sensi dell’art. 25, comma 4 del DL 179/2012, convertito con L. 221/2012, le startup innovative a vocazione sociale sono definite come “le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”.
I settori individuati sono: assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell’ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali.
Agli operatori che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa sono stati riconosciuti dei benefici maggiorati.
Il dettato letterale della disposizione non richiede la preventiva iscrizione dell’impresa nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle “imprese sociali”.
Il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale avviene tramite un’autocertificazione con cui l’impresa:
- dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
- indica tale/i settore/i nell’apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
- dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d’interesse generale;
- si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.
L’impegno rappresenta un adempimento obbligatorio, e si sostanzia nella redazione di un “Documento di descrizione di impatto sociale” da compilare secondo le indicazioni fornite nell’apposita “Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del ‘Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale’” predisposta dal Ministero dello sviluppo economico. Tale documento va trasmesso in via telematica alla Camera di Commercio competente con cadenza annuale.
L’autocertificazione dello status di startup innovativa a vocazione sociale va effettuata inserendo il codice 034 nel modello “S1/S2”, quadro “32/STARTUP ED INCUBATORI” nonché selezionando l'apposita voce nel modello di autocertificazione. Nel caso di startup innovativa già iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, tale autocertificazione può essere presentata in qualsiasi momento, quindi anche in occasione del primo adempimento utile (es. in occasione dell’aggiornamento semestrale o al momento della conferma di possesso dei requisiti, ai sensi rispettivamente dei commi 14 e 15 dell’art. 25 del DL 179/2012). L’autocertificazione deve essere accompagnata dal “Documento di descrizione di impatto sociale” citato in precedenza. Quest'ultimo, riguarda:
- un impatto atteso nel caso di imprese di nuova costituzione o comunque non ancora giunte al deposito del primo bilancio (il documento dovrà fornire una previsione accurata ed attendibile circa l'impatto sociale che l'impresa intende generare con le proprie attività);
- un impatto generato, nel caso di imprese che hanno già depositato il loro primo bilancio (il documento in questo caso assume maggiore concretezza, anche mediante ricorso ad elementi qualitativi, quantitativi e misurabili).
Incubatori certificati
Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.L. 179/2012, l'incubatore certificato e' una societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed e' in possesso dei seguenti requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con universita', centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attivita' e progetti collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a start-up innovative.
La sussistenza del requisito di cui alla lettera e) è autocertificata dal legale rappresentante dell'incubatore sulla base degli indicatori e dei relativi valori minimi stabiliti con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/12/2016, allegato A).
Per le modalità di compilazione delle istanze dell'incubatore certificato e per gli ulteriori approfondimenti si rinvia all'apposita Guida all'Incubatore Certificato.
PMI innovative
L'iscrizione nella sezione speciale
Le società che siano in possesso dei requisiti individuati dalla legge, sono considerate PMI innovative se presentano la domanda di iscrizione nell’apposita sezione e depositano presso il Registro delle Imprese una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti e redatta in conformità dell’apposito modello predisposto dal sistema camerale.
Si invita a consultare l'apposita Guida alla PMI innovativa.
La domanda di iscrizione alla sezione speciale va redatta mediante il modello “S2”, inserendo nel quadro ”32/ START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE”, il codice 050 “PMI INNOVATIVA: ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE” e gli ulteriori codici, dedicati alle specifiche informazioni richieste per l’iscrizione alla sezione e per il possesso dei requisiti, per ognuno dei quali va obbligatoriamente valorizzata descrittivamente l’informazione corrispondente.
Passaggio dalla sezione speciale start-up innovativa alla sezione speciale PMI innovativa
Alla società start-up innovativa che, pur perdendo uno dei requisiti costitutivi della
fattispecie, mantiene i requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative, è
consentito di effettuare il passaggio senza interruzione da impresa start-up a PMI innovativa.
Per le imprese start-up che, ad esempio, hanno superato i 5 milioni di fatturato o i 60 mesi dalla costituzione o che hanno distribuito gli utili o che si sono costituite su una piattaforma multilaterale di negoziazione o per altri motivi, ma che comunque rispettano i requisiti di PMI innovativa, è disponibile il codice "070=START-UP: PASSAGGIO ALLA SEZIONE SPECIALE COME PMI INNOVATIVA" nel modello informatico "S2".
In questo modo l'impresa esercita la richiesta di cancellazione dalla sezione speciale dedicata alle startup innovative e, contestualmente, richiede l'iscrizione nella sezione speciale riservata alle PMI innovative mantenendo in assoluta continuità i benefici compatibili ai due regimi.
Per ulteriori informazioni sulla disciplina delle PMI innovative, si rinvia all'apposito sito dedicato.
Allegati e riferimenti
Guida start-up innovativa a vocazione sociale
Artt. 25-32 D.L. 179/2012 convertito nella Legge 221/2012
Circolare Mise n. 3718/C del 10/04/2019
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/12/2016 e allegato A
Art. 4 D.L. 3/2015 convertito nella legge 33/2015
Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 11/06/2014