Creare una rete di imprese

Cosa sono le reti di imprese

Fare una rete di imprese significa stipulare un accordo di collaborazione tra imprese  al fine di superare gli ostacoli derivanti dai limiti dimensionali e raggiungere una massa critica per competere a livello globale, salvaguardando però la propria individualità.

Le imprese che si riuniscono in una rete stabiliscono degli obbiettivi comuni, come scambiare know-how o prestazioni industriali, commerciali, tecnologiche; collaborare nell'ambito delle rispettive imprese;
esercitare in comune attività di impresa.
Nella definizione di tali obiettivi, la legge prevede ampia autonomia contrattuale di adattamento degli obblighi giuridici.

Il contratto di rete

Il contratto di rete è l'accordo che formalizza una rete di imprese.

Attraverso il contratto di rete due o più imprenditori si impegnano a collaborare stabilendo un programma comune. Si tratta di un modello contrattuale flessibile, che lascia ampio spazio all'autonomia delle parti.

Il sistema camerale mette a disposizione delle imprese interessate a partecipare ad una rete un apposito portale dove sono reperibili tutte le informazioni utili.

Forma del contratto

Il Contratto di Rete può essere sottoscritto mediante: atto pubblico; scrittura privata autenticata; un atto firmato digitalmente o con firma elettronica autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale.

Inoltre è  possibile stipulare un contratto di rete con procedura semplificata attraverso il modello standard tipizzato (D.M. n.122/2014) e firmato digitalmente (art. 24 CAD), avvalendosi del servizio online gratuito sulla piattaforma contratti di rete accessibile dal portale dedicato
L’uso di questi strumenti vale anche per eventuali modifiche contrattuali o nuove adesioni, in quanto il contratto ha una ‘struttura aperta’, e prevede la possibilità di ingressi successivi alla sua prima formalizzazione o di modifiche a clausole contrattuali.

Soggettività giuridica

Il Contratto di Rete, di regola, non è dotato di soggettività giuridica.
Le parti che intendano dotare la rete di soggettività giuridica dovranno iscrivere la rete (sempre che questa sia dotata di fondo patrimoniale) nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese la rete acquisterà automaticamente soggettività giuridica.

Confronta  le principali differenze di regime giuridico tra rete contratto e rete soggetto

Governance

È prevista l’istituzione di un Organo Comune al quale affidare la direzione delle attività previste nel Contratto di Rete. Tale organo può essere costituito da:
 un soggetto unico o una pluralità di soggetti
 una persona fisica o giuridica, interna o esterna alla Rete

Responsabilità

Nei rapporti interni, l’inadempienza di una delle imprese fa sorgere delle responsabilità nei confronti degli altri componenti della Rete. In assenza di diversa espressa previsione contrattuale, si applicano le norme del codice civile relative alla risoluzione del contratto plurilaterale con comunione di scopo.
Nei confronti di terzi:
 per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
 se l’organo comune agisce, invece, quale mandatario dei singoli retisti, questi rispondono, per le obbligazioni così contratte, solidalmente con il fondo comune.

Durata

Il Contratto di Rete non può essere stipulato a tempo indeterminato, ed è obbligatorio prevederne una specifica durata, da calibrarsi in base al raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati.
Ciò non toglie che le parti possano decidere il rinnovo tacito del contratto alla scadenza, in assenza di disdetta da parte di chi non intende mantenere il vincolo.

Casi particolari

Reti miste

La legge n. 81 del 2018, all’articolo 12, comma 3 ha previsto le cd. reti miste: «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia».
Il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che le reti miste, cui cioè partecipano imprese e professionisti, possono essere costituite solo in forma di rete soggetto: detta fattispecie infatti, prevedendo (proprio perché dotata di autonoma soggettività) l’iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste.
Sarebbe invece possibile dare avvio a un vero e proprio contratto di rete se il professionista che partecipa è costituito in STP (società tra professionisti) perché non vi sarebbe alcun ostacolo all'iscrizione del contratto sotto ogni partecipante essendo la STP iscritta al registro imprese.

Allo stato della normativa  possono ben essere costituite reti pure tra professionisti, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità.

Contratti di rete nel settore agricolo

Per i contratti di rete nel settore agricolo è prevista una forma particolare ai fini della pubblicità nel registro imprese, che si aggiunge alle altre forme previste in via generale: il contratto, redatto necessariamente con l'assistenza di almeno una associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale del settore agricolo, va prodotto in originale informatico (art. 21, comma 1, del d.lgs 82/2005) firmato digitalmente dalle parti contraenti e dal rappresentante di ogni associazione che assiste alla redazione dell'atto, convertito in file con estensione .pdf/A (ISO 19005) e marcato temporalmente dopo l'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo contraente (art. 24 d.lgs n. 82/2005).

Tale forma è valida anche nel caso di rete soggetto.

Pubblicità

Il contratto di rete (rete contratto) è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

La rete soggetto acquista personalità giuridica con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro imprese.

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pubblicato il 26/06/2020 ultima modifica 04/06/2024
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