Cancellazioni d'ufficio società di capitali ai sensi dell'art. 2495 c.c.
Riferimenti normativi:
Il secondo comma dell’articolo 2495 del Codice Civile dispone che decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere.
La procedura di cancellazione dal Registro delle imprese può essere avviata solo per le società che si trovino nella fase di liquidazione, che abbiano depositato il bilancio finale di liquidazione e che sia decorso il termine di 90 giorni dalla sua iscrizione al registro imprese.
La cancellazione è disposta con provvedimento dal Conservatore del Registro delle imprese.