Cancellazione d'ufficio delle società di capitali ai sensi dell'art. 40 D.L. 76/2020 - c.d. Decreto Semplificazione

Riferimenti normativi:

Il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, conv. con L.11 Settembre 2020, n.120, dispone che per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in Lire;

b) l'omessa presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del medesimo Registro a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Il Conservatore iscrive d'ufficio, nel Registro delle Imprese, la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, comunicando l'avvio del procedimento agli amministratori delle società interessate, i quali possono presentare, entro sessanta giorni, formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, trasmettendo le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
Decorso tale termine, il Conservatore del Registro delle Imprese, verificata anche l'eventuale cancellazione della partita IVA e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri provvede, con propria determinazione, alla cancellazione delle società dal medesimo Registro.

Elenchi di avvio procedimento di cancellazione e di posizioni cancellate divisi per provincia di competenza
Ancona | Ascoli Piceno | Fermo | Macerata | Pesaro Urbino

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pubblicato il 06/08/2021 ultima modifica 13/03/2023
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