Cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese dei domicili digitali inattivi
- Art. 16 cc. 6, 6-bis e 6-ter D.L. n. 185/2008 e art. 5 c. 2 D.L. n. 179/2012 - come modificati dall’art. 37 del D.L. n. 76/2020
- Direttiva MISE n. 2608 registrata dalla Corte dei Conti il 13/07/2015
- Disposizione del Conservatore del 21/12/2022
L’art. 16 cc. 6 e 6-bis D.L. n. 185/2008 e l’art. 5 c. 2 D.L. n. 179/2012 - come modificati dall’art. 37 del D.L. n. 76/2020 - impongono, rispettivamente, alle società e alle imprese individuali attive non sottoposte a procedura concorsuale di iscrivere nel Registro Imprese un proprio domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC).
L’art. 16 cc. 6-ter D.L. n. 185/2008 e l’art. 5 c. 2 D.L. n. 179/2012 dispongono che il Conservatore che rileva un domicilio digitale inattivo chiede alla società/impresa di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni e, decorsi i termini senza opposizione, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese.
La Direttiva MISE/MIN.Giustizia registrata dalla Corte dei Conti il 13/07/2015 n. 2608 sancisce il principio secondo cui gli indirizzi pec debbano essere attivi, validi e univoci e richiede all’ufficio registro imprese di verificarne periodicamente lo stato regolare provvedendo, in caso contrario, alla cancellazione.
Elenchi di avvio procedimento di cancellazione e di posizioni cancellate divisi per anno
2022 | 2023 | 2024