Deposito attestati FER

Pubblicità nel registro delle imprese degli attestati di avvenuta formazione per installatori di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28

E' possibile dare pubblicità nel registro delle imprese del conseguimento degli attestati di avvenuta formazione per installatori di impianti a fonti rinnovabili, rilasciati all'esito del corso di cui all’Allegato 4 all'art. 15, comma 2 del d. l.vo 28/2001.

Trattandosi di  una qualificazione con carattere strettamente personale e a durata limitata (con scadenza dopo tre anni)  deve essere riportata nelle abilitazioni professionali della persona interessata, senza alcuna modifica dell’attività svolta (l'installazione di impianti a fonti rinnovabili è già compresa nelle declaratorie del D.M. 37/2008).

Per iscrivere nel registro delle imprese il conseguimento dell'attestazione, occorre quindi compilare il modello Int. P relativo alla persona che ha conseguito l’attestato, al riquadro  ABILITAZIONI PROFESSIONALI inserendo la seguente dicitura :
<<ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE CONSEGUITO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. L.VO N. 28/2011 IN DATA GG/MM/AAAA>>

In caso di impresa artigiana, la comunicazione deve essere inviata anche all'Albo Imprese Artigiani.


Per la predisposizione della pratica con DIRE

  • SOCIETA'

selezionare la compilazione "a modelli" e quindi impostare una variazione con modello base S5 (senza alcun riquadro) e aggiungere:
-  modello/i INT.P di modifica per le persone interessate (inserire manualmente il loro CF) e selezionare i riq. 10/abilitazioni professionali; in questo riquadro inserire, oltre alle eventuale abilitazione già presente in visura per la persona, la seguente dicitura: << ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO CONSEGUITO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. L.VO N. 28/2011 IN DATA GG/MM/AAAA>>
- modello AA (solo per adempimento artigiano), senza necessità di alcuna compilazione

Alla pratica deve essere allegata copia dell’attestato in formato informatico (anche da scansione di originale cartaceo).

Sono dovuti:
Diritti di segreteria 30.00 € e - in caso di adempimento albo artigiani, Bollo di 16,00 €

  • IMPRESE INDIVIDUALI 

Per la predisposizione della pratica con DIRE, occorre selezionare la compilazione "a modelli" e quindi impostare una variazione, con modello base I2, e selezionare il riq. 21/abilitazioni professionali (per abilitazione in capo al titolare); in questo riquadro inserire, oltre alle eventuale abilitazione già presente in visura per la persona, la seguente dicitura: << ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO CONSEGUITO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. L.VO N. 28/2011 IN DATA>>. Aggiungere eventualmente:

- modello AA (solo per adempimento artigiano), senza necessità di alcuna compilazione
- per attestato conseguito da responsabili tecnici: modello/i INT.P di modifica le persone interessate (inserire manualmente il loro CF) e selezionare i riq. 10/abilitazioni professionali.

Alla pratica deve essere allegata copia dell’attestato in formato informatico (anche da scansione di originale cartaceo).

Sono dovuti:
Diritti di segreteria 18.00 € e - in caso di adempimento albo artigiani, Bollo di 16,00 € .

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pubblicato il 26/07/2023 ultima modifica 28/07/2023
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