Adempimenti tardivi al Registro Imprese/REA
Sanzioni Amministrative: la fattispecie
Nell'ambito dell'attività sanzionatoria delle Camere di Commercio, il Registro Imprese funge da organo accertatore ossia verifica che sia effettivamente avvenuta la violazione ed eventualmente redige il verbale di accertamento. Non ha il potere di valutare la gravità dell'illecito.
Quale organo accertatore, può solo individuare l'importo minore tra "il doppio del minimo e un terzo del massimo" della sanzione prevista per l'inadempimento, e proporre al sanzionato di pagare in via breve questo importo.
Le violazioni amministrative del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo sono per:
- presentazione tardiva, ovvero omessa presentazione nei termini prescritti di denunce, comunicazioni o depositi;
- omissione, ovvero omessa presentazione di denunce, comunicazioni o depositi (di cui l’Ente sia venuto a conoscenza anche da terzi).
Le domande Registro Imprese e le denunce R.E.A. devono essere presentate generalmente entro 30 giorni dalla data dell'atto o fatto soggetto ad iscrizione, anche se ci sono adempimenti da effettuare entro 10 giorni, 20 giorni o addirittura entro una data certa (es: due mesi dalla chiusura dell'esercizio)
Il termine si conta partendo dal giorno successivo l’atto o l’evento; se il termine scade il sabato o in giorno festivo, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo successivo.
Al fine del rispetto del termine, fa fede la data di invio della pratica all'Ufficio attestata dalla ricevuta rilasciata dal sistema Telemaco all'utente.
Le sanzioni sono applicate a tutti i soggetti che per legge sono tenuti alla presentazione di domande di iscrizione, modifica, cessazione o denunce di dati economici ed amministrativi e dunque, a seconda dell’atto e dell’evento, l’amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i liquidatori, i legali rappresentanti, i titolari di ditta individuale, gli institori ed i notai.
Nel caso di enti collettivi (società, consorzi, cooperative, enti pubblici economici, associazioni) è obbligato al pagamento anche l'Ente qualora il sanzionato principale non paghi (cosiddetta responsabilità solidale).
Importo delle sanzioni, Ente beneficiario, termini e modalità di pagamento
Violazioni Registro Imprese
•Violazioni registro imprese relative ad imprese imprese individuali e notaio: € 20,00
•Violazioni registro imprese relative a società di persone, di capitali, consorzi e cooperative (con decorrenza successiva al 15 novembre 2011):
€ 206 per ogni soggetto obbligato al deposito (se ritardo oltre 30 gg. dalla scadenza)
€ 68,66 per ogni soggetto obbligato al deposito (se ritardo entro 30 gg. dalla scadenza)
•Ritardato od omesso deposito bilancio società di capitali, cooperative, situazione patrimoniale consorzi ed elenco soci per SpA:
€ 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito (se ritardo oltre 30 gg. dalla scadenza)
€ 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito (se ritardo entro 30 gg. dalla scadenza)
Tutte le predette sanzioni vanno versate all'Erario, entro 60 gg. dalla notifica del verbale, con le modalità indicate dall'ufficio.
Violazioni REA
Ritardate od omesse o non veritiere comunicazioni al REA (modelli S5 – UL – R):
€10 per ogni soggetto obbligato alla denuncia per ritardo dal 31° al 60° giorno;
€ 51,33 per ogni soggetto obbligato alla denuncia con ritardo dal 61° giorno.
Le predette sanzioni vanno versate alla Camera di Commercio delle Marche, entro 60 gg. dalla notifica del verbale, tramite modello F23 compilato con le modalità e i codici forniti dall'ufficio.
Spese di procedimento e notifica
Gli importi di cui sopra vanno maggiorati delle spese di procedimento e notifica pari ad € 22,00 per ciascun obbligato. L'utente può beneficiare delle spese di procedimento ridotte (dell'importo complessivo di € 5,00), inserendo nel riquadro "NOTE" della pratica la volontà di aderire al pagamento immediato dell'oblazione dovuta.
In mancanza di pagamento completo e/o nel termine indicato, il Registro Imprese trasmette il verbale all'ufficio Sanzioni Amministrative, per il prosieguo del procedimento sanzionatorio.