Marchio europeo
Che cos'è il marchio europeo
È un marchio che una validità su tutto il territorio UE, quindi deve poter essere valido in tutti i Paesi dell’Unione, non è possibile quindi limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri.
Questa tipologia di marchio è stata adottata con il Regolamento Comunitario 40/94 CE del 23 dicembre 1993. In tale Regolamento è stato stabilito appunto che il marchio comunitario ha carattere unitario e produce gli stessi effetti in tutta la Comunità. Esso, pertanto, può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decadenza o di nullità e il suo uso può essere vietato per la totalità della Comunità. Il sistema, entrato ufficialmente in vigore il 1° aprile 1996.
Anche per i marchi europei devono essere rispettate le regole sulle caratteristiche del marchio ed il possesso dei requisiti di novità, capacità distintiva, liceità.
Procedura di deposito e registrazione
La procedura di registrazione si svolge presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale) che si trova ad Alicante, Spagna.
La domanda può essere presentata direttamente dal richiedente inviando la documentazione tramite la procedura e-filling sul sito dell'EUIPO.
Dalla registrazione consegue l'acquisto di un titolo di proprietà esclusiva sul marchio, disciplinato da un diritto comune.
Se si presenta una domanda in Italia e poi si effettua l’estensione entro 6 mesi dal deposito nazionale italiano, la data del marchio esteso a livello europeo coincide con quella del deposito nazionale (priorità).
Il marchio europeo dura dieci anni dalla data di deposito e può essere rinnovato.