Brevetto nazionale
L'istituto brevettuale è nato per promuovere il progresso e lo sviluppo tecnico. Questo scopo è raggiunto attraverso due vie: la prima consiste nello stimolare l'attività creativa fornendo al titolare del brevetto il monopolio dello sfruttamento commerciale dell'invenzione, nonché la facoltà di vietare a terzi di produrlo, usarlo e metterlo in commercio, venderlo o importarlo; la seconda consiste nel pubblicare solo dopo 18 mesi il testo del brevetto per promuovere lo sviluppo delle conoscenze tecniche (il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda per cui, trascorsi 90 giorni ai quali non è possibile comunque rinunciare, la domanda diventa visibile al pubblico).
Il diritto di esclusiva conferito dal brevetto ha efficacia solo nell'ambito dello Stato che lo ha rilasciato (principio di territorialità). Possono essere oggetto di brevetto soltanto le innovazioni tecnologiche con applicazione industriale, che si presentano come soluzioni nuove, originali e concrete di un problema tecnico.
Tipologie di brevetto
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brevetto per invenzione industriale
L’invenzione industriale consiste in una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.
Il brevetto per invenzione industriale è un importante strumento commerciale per le imprese, che consente loro di proteggere i propri investimenti in ricerca e innovazione: possedere un brevetto significa avere concrete possibilità di ottenere successo nelle azioni legali contro coloro che copiano l’invenzione protetta.
Il brevetto per invenzione industriale dura 20 anni dalla data di deposito.
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brevetto per modello di utilità
Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti
Per essere protetto come modello di utilità è necessario, pertanto, che il trovato sia nuovo e originale e che abbia particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.
Il richiedente che abbia presentato domanda di brevetto per invenzione industriale ha facoltà di richiedere la conversione in modello di utilità nel caso in cui risulti successivamente che l'oggetto rientri in questa specifica tipologia di trovato.
Il brevetto per modello di utilità dura 10 anni dalla data di deposito.
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brevetto per nuova varietà vegetale
Sono varietà vegetali proteggibili tramite brevetto le varietà vegetali nuove, distinte, stabili e omogenee: la varietà vegetale si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà vegetale già nota all’atto della presentazione della domanda di privativa; la varietà deve mantenere la stabilità nei suoi caratteri anche dopo riproduzioni o moltiplicazioni successive; la varietà deve possedere una sufficiente omogeneità.
La nuova varietà vegetale deve essere indicata con una denominazione adeguata (per ulteriori informazioni si può consultare il sito dell'UPOV - Unione Internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali).
Il brevetto per nuova varietà vegetale dura 20 anni dalla data di deposito.
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brevetto per disegno modello
Per disegno o modello s’intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale.
La tutela riguarda l’aspetto esteriore nel suo insieme e non eventuali scritte presenti nel trovato: se ci sono delle scritte, queste non saranno oggetto di tutela.
Il brevetto per disegno/modello dura 25 anni dalla data di deposito.
Requisiti di brevettabilità
Il deposito dell’idea innovativa come brevetto presuppone il possesso dei requisiti di:
- NOVITA’: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica;
- ATTIVITA’ INVENTIVA: il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo;
- APPLICAZIONE INDUSTRIALE: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione ed utilizzo in campo industriale
- LICEITA’: il trovato non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.
Casi di esclusione
Non sono considerate invenzioni brevettabili le semplici intuizioni, oppure le idee in quanto tali, prive di qualsiasi attuazione concreta. Non sono inoltre considerate brevettabili, ai sensi dell’art. 45 del Codice di Proprietà industriale:
- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
- i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (pur essendo brevettabili i prodotti, le sostanze o le miscele di sostanze per l’attuazione di tali metodi)
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali
- i programmi per elaboratori (software) in quanto tali, protetti in Italia esclusivamente dal diritto d’autore;
- le presentazioni di informazioni
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti
- le varietà vegetali iscritte all'anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali
- le invenzioni biotecnologiche