Procedura di liquidazione controllata del patrimonio
Presupposti :
I soggetti, il cui patrimonio può essere liquidato con questa procedura sono:
- consumatore;
- professionista;
- imprenditore agricolo;
- imprenditore minore;
- ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Presentazione della domanda:
La legittimazione a richiedere l’apertura della liquidazione controllata appartiene:
- al debitore, che si trova in stato di sovraindebitamento;
- ai creditori, ma solo se a carico del debitore pendono procedure esecutive individuali, ritenute chiaro indizio di crisi o insolvenza;
- al pubblico ministero, se il debitore è un imprenditore e unicamente se lo stesso si trova in stato di insolvenza.
Anche per la liquidazione giudiziale, dalla data di deposito della domanda, ai soli fini del concorso, e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali, salvo che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.
Procedimento:
Si tratta di una procedura semplificata rispetto alla disciplina della liquidazione giudiziale.
La tutela del debitore si realizza grazie all’assistenza dell’organismo di composizione della crisi, il quale, in persona del gestore della crisi, deve redigere una relazione, da allegarsi al ricorso, in cui espone la situazione economico finanziaria del debitore (dalla quale deve risultare la sussistenza dello stato di crisi o insolvenza), ed esprime una valutazione sull’attendibilità della documentazione allegata dal debitore al ricorso.