Esperti della composizione negoziata

In questa pagina sono contenute le informazioni relative ai requisiti e a come presentare la domanda per l'iscrizione all'elenco degli esperti della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.

Avviso urgente per gli iscritti nell’elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi di impresa.

Si avvisano tutti gli esperti della composizione negoziata, iscritti negli appositi elenchi regionali, che dal 18 giugno 2024 sarà possibile aggiornare e valorizzare il proprio profilo professionale (anche con esperienze recentemente acquisite) tramite la Piattaforma Telematica Composizione Negoziata.
Da tale data sarà infatti possibile compilare la nuova “Scheda sintetica sul profilo professionale
dell’esperto” – prevista dal Decreto 21 marzo 2023 del Ministero della Giustizia – valorizzando al meglio le competenze e le esperienze professionali.
Tale aggiornamento sarà di ausilio alle Commissioni Regionali e ai Segretari Generali nel loro delicato compito di individuazione e nomina dell’esperto, al fine di ricercare il profilo professionale più idoneo rispetto alle esigenze della singola impresa che accede alla composizione negoziata.
Le modalità di compilazione della scheda sintetica da parte degli esperti nonché quelle di svolgimento delle verifiche demandate agli Ordini professionali di appartenenza dei singoli esperti, sono descritte nelle istruzioni operative allegate.

Leggi le Istruzioni scheda sintetica esperti CN 

Chi può presentare la domanda

  1. gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
  2. coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Tutti i richiedenti devono avere assolto agli specifici obblighi formativi di 55 ore previsti con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 28 settembre 2021 (aggiornato con decreto dirigenziale 21/03/2023).

A chi presentare la domanda

  • all'Ordine professionale di appartenenza se il richiedente è un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati, dei consulenti del lavoro, in possesso dei requisiti prescritti;
  • alla Camera di Commercio delle Marche se il richiedente, non iscritto in albi professionali, è in possesso dei requisiti prescritti e risiede nella regione Marche.

Domanda da parte di non iscritti in albi professionali residenti nella regione Marche 

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, va presentata alla Camera di Commercio delle Marche ed inviata via pec all'indirizzo cciaa@pec.marche.camcom.it

MODULI DA COMPILARE
Modulo di domanda
Modulo foglio aggiunto
Tracciato record esperti

La domanda è respinta se non è corredata della documentazione richiesta e può essere ripresentata.

Ai fini della formazione dell'elenco, l'attività istruttoria e l'iscrizione dei soggetti ritenuti idonei è completata entro la data del 16/05/2022.

A partire dal 17/05/2022 l'aggiornamento dell'elenco avviene con cadenza annuale.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, CCII, a decorrere dal 15/07/2022 la comunicazione dei nominativi da parte degli ordini professionali alla Camera di Commercio avviene con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (15/07/2022).

I soggetti iscritti nell'elenco vengono tempestivamente cancellati ove intervenga una causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2382 del codice civile.

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pubblicato il 01/02/2022 ultima modifica 17/06/2024
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