Manutenzione del Verde
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 12 della Legge n. 154 del 28/07/2016, l'attività' di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
La Conferenza Unificata Stato Regioni con Accordo del 22 febbraio 2018, recepito dalla Giunta Regione Marche con delibera n. 1596 del 27/11/2019, ha definito le modalità per l'ottenimento dell'attestato di cui al sopra indicato punto b) e ha introdotto dei titoli sostitutivi dell'obbligo di frequenza del corso formativo.
Pertanto, le imprese che intendono comunicare l'inizio attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde devono indicare nel modello di iscrizione, alternativamente, il possesso di uno dei seguenti requisiti:
- iscrizione al R.U.P. (Registro ufficiale dei produttori) che il d.lgs 19/2021 ha sostituito con il R.U.O.P. (Registro Unico Operatori Professionali). Requisito attestato dal Servizio Fitosanitario regionale competente per territorio;
- attestato di idoneità rilasciato da un ente di formazione accreditato dalla Regione all'organizzazione dei corsi di formazione di cui all’art. 12, punto b), della legge n.154/2016, comprovante la frequenza e il superamento del corso professionale abilitante;
- uno dei titoli di studio o di formazione professionale individuati dall’art. 7 dell’Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22 febbraio 2018, e precisamente:
a) qualifica professionale regionale riconducibile alle ADA 1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA 1.242.805 – Costruzione di aree verdi, parchi e giardini del QNQR (Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali) e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;
b) laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
c) master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
d) diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
e) iscrizione negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
f) qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF (European Qualifications Framework – Quadro Europeo delle Qualifiche), riconducibile alle ADA del QNQR ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
g) qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
I requisiti devono essere posseduti dal titolare/legale rappresentante o, in alternativa, possono essere dimostrati in capo a: socio partecipante, coadiuvante, dipendente, collaboratore familiare dell'impresa.
Pratica Registro Imprese/REA:
In aggiunta al modello di iscrizione/variazione imprese individuali o di variazione società (modello base I1/I2 o S5), dovrà essere compilato:
modello Int.P per l'attribuzione della carica di responsabile tecnico (in caso di compilazione mediante Starweb occorre selezionare - Gestione Responsabili Attività) ; nel riquadro ABILITAZIONI dovrà essere inserita la dicitura: "soggetto in possesso dei requisiti per l'attività di manutenzione del verde ai sensi della Legge 28/07/2016 n. 154". Nelle NOTE del modello dovranno essere indicati i requisiti posseduti e la qualifica rivestita nell'impresa.
Dovrà essere allegata la documentazione a comprova del requisito dichiarato.
La pratica dovrà essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante e - se persona diversa - dal responsabile tecnico.
Per imprese artigiane, si veda la pagina del sito della Regione Marche dedicata.