Attività di impiantistica
Ambito di applicazione
Il D.M. 37/2008, in vigore dal 27/03/2008, ha riordinato le disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici, sostituendo la legge 46/1990 (di cui rimangono in vigore solo gli artt. 8, 14 e 16) ed ampliandone il campo di applicazione.
Nella vigenza della legge 46/1990, le norme in materia di impiantistica riguardavano solo gli impianti relativi ad edifici adibiti ad uso civile, ad eccezione degli impianti elettrici che erano soggetti all'applicazione della legge anche se realizzati in immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
Rientrano invece nel campo di applicazione del D.M. tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.
Tali impianti sono classificati come segue:
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a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
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b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti (modificata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 settembre 2022, n. 192);
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c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
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d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
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e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
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f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.
Requisiti di onorabilità
L’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) va comprovata mediante la compilazione dell’apposita AUTOCERTIFICAZIONE di cui all’art. 89 D.Lgs. 159 del 06/09/2011 da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 dello stesso decreto.
Requisiti professionali
L'esercizio dell'attività di impiantistica è assoggettato al possesso di determinati requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 4 del D.M. 37/2008 da dimostrare in capo all'imprenditore individuale o al legale rappresentante della società ovvero in capo ad un responsabile tecnico da essi preposto con apposito atto.
Il requisito può essere dimostrato, alternativamente, mediante:
- titolo di studio
- titolo di studio + esperienza lavorativa
- esperienza lavorativa
Titoli di studio |
Titoli di studio + esperienza lavorativa |
Esperienza lavorativa |
Con circolare M.I.C.A. n.3307 del 05/03/1993 si è precisato che le lauree abilitanti sono le seguenti: |
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Vedi elenco completo: |
*I periodi di inserimento possono svolgersi, oltre che “alle dirette dipendenze di una impresa del settore” anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Vedi elenco |
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, i periodi lavorativi vanno computati secondo criteri di proporzionalità (es. un anno di lavoro ad orario dimezzato sarà computato come sei mesi di lavoro a tempo pieno).
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Rapporto di immedesimazione
Il responsabile tecnico di cui sopra svolge la sua funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Figure ammissibili:
- Titolare
- amministratore
- lavoratore dipendente a tempo pieno (il part time è consentito purché non inferiore al 50%)
- socio prestatore d’opera
- familiare collaboratore
- institore (con verifica dei contenuti del rapporto institorio)
- altre forme di prestazione lavorativa tale da soddisfare senz'altro il principio dell'immedesimazione.
Il rapporto di immedesimazione NON E’ VERIFICATO per le seguenti figure:
- CO.CO.CO
- Collaboratore a progetto (co.co.pro).
Modulistica e documentazione da allegare
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)
La S.C.I.A. deve essere inviata, mediante Comunicazione Unica di inizio attività:
- alla Camera di Commercio, utilizzando i modelli sotto indicati o
- nel caso di impresa artigiana, all'Albo Imprese Artigiane utilizzando gli specifici modelli artigiani.
Modulistica RI/REA cui allegare la S.C.I.A. |
Allegati |
Costi |
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Modello SCIA/1 Modello SCIA/2 Modello SCIA/3 Modello SCIA/4 |
Diritti di segreteria:
per ditte individuali:
per società:
Imposta di bollo:(da applicarsi limitatamente ai modelli I1 e I2):
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